IL REGGENTE del servizio politiche del lavoro di Potenza
Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le societa' cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorita' amministrativa di vigilanza; Atteso che l'autorita' amministrativa di vigilanza per le societa' cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile; Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I; Riconosciuta la propria competenza; Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134; Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle societa' cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile; Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003; Rilevato che per le cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere; Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2003, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile; Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi; Decreta:
lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti societa' cooperative: 1) «Alpe soc. coop. a r.l.», con sede in Latronico (Potenza), via Roma n. 94, costituita per rogito notaio dott. Nicola Pesce in data 21 settembre 1955, repertorio n. 367, codice fiscale n. 00136180767 - B.U.S.C. n. 71/52798; 2) «I fili di Arianna soc. coop. a r.l.», con sede in S. Chirico Nuovo (Potenza), via Garibaldi, costituita per rogito notaio dott. Luigi Gatti in data 9 giugno 1989, repertorio n. 7835, codice fiscale n. 01023310764 - B.U.S.C. n. 2225/242781. Potenza, 14 novembre 2003 Il reggente: Montanarella |