Gazzetta n. 291 del 16 dicembre 2003 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE |
DELIBERAZIONE 4 dicembre 2003 |
Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione negoziali e alle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. |
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LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito «decreto n. 124/1993»), con il quale sono disciplinate le forme pensionistiche complementari ed e' stata istituita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito «COVIP»), dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico; Visto l'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto n. 124/1993 che attribuisce, tra l'altro, alla COVIP la competenza ad approvare gli statuti dei fondi pensione; Visto l'art. 17, comma 2, lettera f), del decreto n. 124/1993 che attribuisce alla COVIP la competenza ad autorizzare preventivamente le convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi pensione negoziali sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'art. 6 del decreto medesimo nonche' agli schemi definiti d'intesa con le autorita' di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211 (di seguito «decreto ministeriale lavoro n. 211/1997»); Visto lo schema di convenzione per la gestione delle risorse dei fondi pensione in regime di contribuzione definita, approvato dalla COVIP il 7 gennaio 1998 e, in particolare, l'art. 2 del predetto schema relativo alle linee di indirizzo della gestione; Visto il regolamento sulle procedure per l'approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione e per l'autorizzazione delle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto n. 124/1993, adottato dalla COVIP con delibera del 28 luglio 1999; Ritenuto opportuno procedere ad una revisione del predetto regolamento, al fine di pervenire ad una complessiva semplificazione delle procedure ivi previste in riferimento ai fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto n. 124/1993 (di seguito «fondi pensione negoziali»), inclusi quelli risultanti da operazioni di trasformazione conseguenti a modifiche delle fonti istitutive che comportino una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari e diano luogo all'istituzione di nuovi fondi pensione, secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale lavoro n. 211/1997; Considerata l'esigenza, in tale ambito, di distinguere le modalita' procedurali da seguire in funzione del contenuto delle modifiche;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1. Presentazione dell'istanza di approvazione 1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'organo competente, i fondi pensione negoziali devono presentare alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante. 2. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti: a) copia, certificata conforme dal legale rappresentante del fondo, del verbale dell'assemblea, o della riunione dell'organo competente, nella quale e' stata deliberata la modifica dello statuto; b) una relazione dell'organo di amministrazione nella quale sono illustrate le motivazioni della modifica stessa; c) documento di confronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante; d) scheda informativa per la raccolta delle adesioni aggiornata, nel caso di modifiche statutarie che comportino anche una variazione delle informazioni ivi contenute. 3. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e' stata presentata o e' pervenuta alla COVIP per lettera raccomandata a.r. |
| Art. 2. Procedura e termini per l'approvazione 1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e della prescritta documentazione, approva la modifica dello statuto del fondo pensione ovvero nega l'approvazione. 2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la COVIP procede a richiedere i necessari elementi integrativi. La COVIP puo' inoltre formulare rilievi ovvero richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie o opportune. Nelle predette ipotesi, il termine di cui al comma precedente e' interrotto o sospeso, come precisato nelle lettere con cui vengono richiesti elementi documentali o informazioni integrative ovvero sono formulati rilievi. 3. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare il termine di cui al comma 1, la COVIP rappresentera' al soggetto istante tale situazione, motivandola, e indichera' il nuovo termine del procedimento, che non potra', comunque, essere superiore ad ulteriori centoventi giorni. 4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di approvazione della modifica statutaria, i fondi devono trasmettere alla COVIP il nuovo testo integrale dello statuto, su supporto cartaceo, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante, e su supporto informatico, ovvero trasmetterlo in via telematica, secondo le forme e le specifiche tecniche indicate dalla COVIP. |
| Art. 3. Modifiche statutarie finalizzate all'adeguamento a disposizioni sopravvenute 1. Nel caso in cui le modifiche siano finalizzate ad adeguare lo statuto a sopravvenute disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP, i fondi pensione negoziali, in luogo dell'istanza di cui al precedente art. 1, presentano alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, entro sessanta giorni dalla delibera stessa. 2. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti: a) copia, certificata conforme dal legale rappresentante del fondo, del verbale dell'assemblea, o della riunione dell'organo competente, nella quale e' stata deliberata la modifica dello statuto; b) una dichiarazione del legale rappresentante del fondo attestante che la modifica e' stata effettuata al fine di adeguare lo statuto a sopravvenute disposizioni normative o della COVIP; c) documento di confronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante; d) nuovo testo integrale dello statuto, su supporto cartaceo, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante, e su supporto informatico, ovvero trasmesso in via telematica, secondo le forme e le specifiche tecniche indicate dalla COVIP; e) scheda informativa per la raccolta delle adesioni aggiornata, nel caso di modifiche statutarie che comportino anche una variazione delle informazioni ivi contenute. |
| Art. 4. Modifiche statutarie finalizzate all'istituzione di una pluralita' di linee di investimento ovvero alla variazione del numero o della tipologia delle linee di investimento gia' istituite 1. Nel caso in cui le modifiche statutarie siano finalizzate all'istituzione di una pluralita' di linee di investimento ovvero alla variazione del numero o della tipologia delle linee di investimento gia' istituite, i fondi pensione negoziali, in luogo dell'istanza di cui al precedente art. 1, presentano alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, entro sessanta giorni dalla delibera stessa. 2. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti: a) copia, certificata conforme dal legale rappresentante del fondo, del verbale dell'assemblea, o della riunione dell'organo competente, nella quale e' stata deliberata la modifica dello statuto; b) una relazione dell'organo di amministrazione del fondo nella quale sono dettagliatamente illustrate le motivazioni della modifica, le valutazioni compiute in ordine alle caratteristiche della popolazione di riferimento e ai relativi bisogni previdenziali, le modalita' di attuazione nei confronti degli iscritti delle modifiche stesse, la politica di investimento prefigurata per ogni linea di investimento; c) documento di confronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante; d) nuovo testo integrale dello statuto, su supporto cartaceo, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante, e su supporto informatico, ovvero trasmesso in via telematica, secondo le forme e le specifiche tecniche indicate dalla COVIP; e) scheda informativa per la raccolta delle adesioni aggiornata. 3. Le modifiche statutarie di cui al presente articolo hanno effetto dal giorno in cui e' stata adottata la relativa delibera ovvero da data successiva espressamente indicata nella delibera stessa. |
| Art. 5. Procedura di autorizzazione alla stipula delle convenzioni 1. Ai fini dell'autorizzazione preventiva alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto n. 124/1993, i fondi pensione negoziali devono presentare alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante. 2. All'istanza devono essere allegate: a) una relazione dell'organo di amministrazione nella quale sono illustrate le linee di indirizzo della gestione; b) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del fondo pensione contenente l'impegno a definire le convenzioni di gestione tenendo presenti le indicazioni contenute nello schema-tipo di convenzione di cui alla lettera e) dell'art. 17 del decreto n. 124/1993. 3. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e' stata presentata o e' pervenuta alla COVIP per lettera raccomandata a.r. 4. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e della prescritta documentazione, autorizza la stipula delle convenzioni per la gestione delle risorse ovvero nega l'autorizzazione. 5. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la COVIP procede a richiedere i necessari elementi integrativi. La COVIP puo' inoltre formulare rilievi ovvero richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie o opportune. Nelle predette ipotesi, il termine di cui al comma precedente e' interrotto o sospeso, come precisato nelle lettere con cui vengono richiesti elementi documentali o informazioni integrative ovvero sono formulati rilievi. 6. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare il termine di cui al comma 4, la COVIP rappresentera' al soggetto istante tale situazione, motivandola, e indichera' il nuovo termine del procedimento, che non potra', comunque, essere superiore ad ulteriori centoventi giorni. 7. Entro venti giorni dalla sottoscrizione delle convenzioni, i fondi devono trasmettere alla COVIP copia degli atti sottoscritti su supporto cartaceo, firmati su ogni pagina dal legale rappresentante e su supporto informatico, ovvero trasmetterli in via telematica, secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP. |
| Art. 6. Procedura di autorizzazione delle modifiche delle linee di indirizzo delle convenzioni 1. Le modifiche delle linee di indirizzo delle convenzioni di cui sopra sono soggette alla stessa procedura di cui all'articolo precedente. 2. La relazione dell'organo di amministrazione deve illustrare, in particolar modo, le nuove linee di indirizzo della gestione, le motivazioni delle modifiche e le ricadute delle stesse sugli iscritti, con indicazione dei presidi a tutela degli stessi anche in ordine alle modalita' di attuazione. |
| Art. 7. Unita' organizzativa e responsabile del procedimento 1. L'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria dei procedimenti di cui al presente regolamento nell'ambito della COVIP e' la Direzione autorizzazioni e vigilanza II. 2. Il responsabile del procedimento e' il dirigente responsabile della medesima Direzione o altro dipendente dallo stesso designato. |
| Art. 8. Disposizioni transitorie 1. Ai procedimenti in corso relativi alle istanze di modifica statutaria o di autorizzazione alla stipula delle convenzioni per la gestione delle risorse presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le nuove disposizioni, fermo restando che la COVIP, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedera' a richiedere, ove ritenuto necessario, le eventuali integrazioni documentali e informative, ovvero a comunicare l'esito del procedimento. |
| Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP. 2. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Non sono piu' applicabili le precedenti disposizioni del regolamento COVIP sulle procedure per l'approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione e per l'autorizzazione delle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 124/1993, adottato con delibera del 28 luglio 1999, che risultino incompatibili con il presente regolamento. Roma, 4 dicembre 2003 Il presidente: Francario |
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