Gazzetta n. 291 del 16 dicembre 2003 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 4 dicembre 2003
Regolamento sulle procedure relative alle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito «decreto n. 124/1993»), con il quale sono disciplinate le forme pensionistiche complementari ed e' stata istituita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito «COVIP»), dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto n. 124/1993 che attribuisce, tra l'altro, alla COVIP la competenza ad approvare i regolamenti dei fondi pensione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il regolamento sulla procedura per l'approvazione delle modifiche regolamentari dei fondi pensione aperti, adottato dalla COVIP con delibera del 23 novembre 1999;
Ritenuto opportuno procedere ad una revisione del predetto regolamento, anche al fine di pervenire ad una semplificazione della procedura ivi prevista;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Presentazione dell'istanza di approvazione
1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche regolamentari deliberate dal consiglio di amministrazione ovvero, nei casi eventualmente previsti, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato, i soggetti autorizzati all'esercizio dei fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del decreto n. 124/1993 devono presentare alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante.
2. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia, certificata conforme dal legale rappresentante, del verbale della riunione del consiglio di amministrazione nella quale e' stata deliberata la modifica, fatte salve le ipotesi di modifiche disposte dagli altri soggetti competenti di cui al precedente comma;
b) una relazione del responsabile del fondo nella quale sono illustrate le motivazioni delle modifiche regolamentari e sono evidenziate le ricadute delle modifiche medesime sugli iscritti, con indicazione dei presidi a tutela degli stessi anche in ordine alle modalita' di attuazione;
c) documento di confronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante.
3. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e' stata presentata o e' pervenuta alla COVIP per lettera raccomandata a.r.
 
Art. 2.
Procedura e termini per l'approvazione
1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e della prescritta documentazione, approva la modifica del regolamento ovvero nega l'approvazione.
2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la COVIP procede a richiedere i necessari elementi integrativi. La COVIP puo' inoltre formulare rilievi ovvero richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie o opportune. Nelle predette ipotesi, il termine di cui al comma precedente e' interrotto o sospeso, come precisato nelle lettere con cui vengono richiesti elementi documentali o informazioni integrative ovvero sono formulati rilievi.
3. La COVIP procede, ove ritenuto necessario in relazione alla modifica regolamentare deliberata, ad acquisire informazioni dalle rispettive Autorita' di vigilanza sui soggetti autorizzati all'esercizio dei fondi pensione aperti.
4. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare il termine di cui al comma 1, la COVIP rappresentera' al soggetto istante tale situazione, motivandola, e indichera' il nuovo termine del procedimento, che non potra', comunque, essere superiore ad ulteriori centoventi giorni.
5. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di approvazione della modifica regolamentare, i soggetti autorizzati all'esercizio dei fondi devono comunicare alla COVIP la data dalla quale decorrera' l'applicazione delle modifiche e trasmettere alla medesima il nuovo testo integrale del regolamento, su supporto cartaceo, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante o dal responsabile del fondo, e su supporto informatico, ovvero trasmetterlo in via telematica, secondo le forme e le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
 
Art. 3. Modifiche regolamentari finalizzate all'adeguamento a disposizioni sopravvenute o conseguenti a variazioni di denominazioni e sedi
sociali
1. Nel caso in cui le modifiche siano finalizzate ad adeguare il regolamento a sopravvenute disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP oppure siano conseguenti alla variazione della denominazione sociale o della sede legale della societa' istitutrice del fondo, della banca depositaria ovvero dell'impresa di assicurazione incaricata dell'erogazione delle prestazioni, i soggetti autorizzati all'esercizio di fondi pensione aperti, in luogo dell'istanza di cui al precedente art. 1, presentano alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, entro sessanta giorni dalla delibera stessa.
2. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia, certificata conforme dallo stesso legale rappresentante, del verbale della riunione del consiglio di amministrazione nella quale e' stata deliberata la modifica, fatte salve le ipotesi di modifica disposte dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato;
b) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del fondo attestante che la modifica e' stata effettuata al fine di adeguare il regolamento a sopravvenute disposizioni normative o della COVIP ovvero a intervenute variazioni di denominazione e sede sociale dei soggetti indicati al comma 1;
c) documento di confronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante;
d) nuovo testo integrale del regolamento, su supporto cartaceo, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante o dal responsabile del fondo, e su supporto informatico, ovvero trasmesso in via telematica, secondo le forme e le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
 
Art. 4. Variazione delle condizioni e delle modalita' di erogazione delle rendite ovvero delle condizioni che regolano le prestazioni
assicurative per invalidita' e premorienza
1. Nel caso di modifiche delle condizioni e modalita' di erogazione delle rendite ovvero delle condizioni che regolano le prestazioni per invalidita' e premorienza, normalmente contenute in documenti allegati al regolamento, i soggetti autorizzati all'esercizio di fondi pensione aperti, in luogo dell'istanza di cui al precedente art. 1, presentano una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, entro sessanta giorni dalla delibera stessa, con l'indicazione della data dalla quale decorrera' l'applicazione della predetta modifica.
2. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia, certificata conforme dallo stesso legale rappresentante, del verbale della riunione del consiglio di amministrazione nella quale e' stata deliberata la modifica o della delibera di altro organo eventualmente competente;
b) una relazione del responsabile del fondo nella quale sono illustrate le motivazioni delle modifiche e sono evidenziate le ricadute delle modifiche medesime sugli iscritti, con indicazione dei presidi a tutela degli stessi, ivi compreso l'eventuale diritto di trasferimento della posizione individuale, anche in ordine alle modalita' di attuazione delle modifiche deliberate;
c) documento di confronto tra il testo vigente delle parti oggetto di modifica ed il nuovo testo delle stesse con evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante;
d) nuovo testo degli allegati contenenti condizioni e modalita' di erogazione delle rendite ovvero delle condizioni che regolano le prestazioni per invalidita' e premorienza, su supporto cartaceo, firmati su ogni pagina dal legale rappresentante o dal responsabile del fondo, e su supporto informatico, ovvero trasmesso in via telematica, secondo le forme e le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
 
Art. 5.
Unita' organizzativa e responsabile del procedimento
1. L'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento di cui al presente regolamento nell'ambito della COVIP e' la Direzione autorizzazioni e vigilanza I. Il responsabile del procedimento e' il dirigente responsabile della medesima Direzione o altro dipendente dallo stesso designato.
 
Art. 6.
Disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti in corso relativi alle istanze di modifica regolamentare presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le nuove disposizioni, fermo restando che la COVIP, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedera' a richiedere, ove ritenuto necessario, le eventuali integrazioni documentali e informative, ovvero a comunicare l'esito del procedimento.
 
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.
2. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. E' abrogato il regolamento COVIP sulla procedura per l'approvazione delle modifiche regolamentari dei fondi pensione aperti, adottato con delibera del 23 novembre 1999.
Roma, 4 dicembre 2003
Il presidente: Francario
 
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