Gazzetta n. 291 del 16 dicembre 2003 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 4 dicembre 2003
Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione di cui all'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (fondi pensione preesistenti).

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito «decreto n. 124/1993»), con il quale sono disciplinate le forme pensionistiche complementari ed e' stata istituita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito «COVIP»), dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto n. 124/1993 che attribuisce, tra l'altro, alla COVIP la competenza ad approvare gli statuti dei fondi pensione;
Visto l'art. 18, comma 3, del decreto n. 124/1993 che esclude dall'applicazione del citato art. 17 le forme pensionistiche complementari istituite all'interno di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa e che prevede che la vigilanza sulle forme pensionistiche complementari istituite all'interno di enti, societa' o gruppi sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa siano esercitati dall'organismo di vigilanza competente in funzione dei controlli sul soggetto al cui interno e' istituita la forma medesima;
Visto l'art. 18, comma 6-bis, del decreto n. 124/1993 che prevede, tra l'altro, che l'attivita' di vigilanza di stabilita' sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 del medesimo art. 18 (di seguito «fondi pensione preesistenti») e' avviata dalla COVIP secondo piani di attivita' differenziati temporalmente, anche con riferimento alle modalita' di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il regolamento sulle procedure per l'approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione e per l'autorizzazione delle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto n. 124/1993, adottato dalla COVIP con delibera del 28 luglio 1999;
Ritenuto opportuno procedere ad una revisione del predetto regolamento, al fine di pervenire ad una complessiva semplificazione delle procedure ivi previste relativamente ai fondi pensione preesistenti assoggettati alla vigilanza della COVIP;
Considerata l'esigenza, in tale ambito, di distinguere le modalita' procedurali da seguire in funzione del contenuto delle modifiche, nonche' della natura giuridica e delle caratteristiche dimensionali dei fondi pensione preesistenti in termini di iscritti, per tali intendendosi iscritti attivi e pensionati;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1. Modifiche degli statuti di fondi pensione preesistenti con almeno
5.000 iscritti o comunque dotati di personalita' giuridica.
1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'organo competente, i fondi pensione preesistenti iscritti all'albo dei fondi pensione, eccettuate le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 3, del decreto n. 124/1993, con almeno 5.000 iscritti al termine dell'anno precedente a quello in cui viene deliberata la modifica ovvero comunque dotati di personalita' giuridica devono presentare alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante.
2. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia, certificata conforme dal legale rappresentante del fondo, del verbale dell'assemblea, o della riunione dell'organo competente, nella quale e' stata deliberata la modifica dello statuto;
b) una relazione dell'organo di amministrazione nella quale sono illustrate le motivazioni della modifica stessa;
c) documento di confronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante;
d) nuovo testo integrale dello statuto su supporto cartaceo, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante, e su supporto informatico, ovvero trasmesso in via telematica, secondo le forme e le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
3. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e' stata presentata o e' pervenuta alla COVIP per lettera raccomandata a.r.
4. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e della prescritta documentazione, approva la modifica dello statuto del fondo pensione ovvero nega l'approvazione. In ogni caso, in assenza di un provvedimento di diniego esplicito, la modifica statutaria si intende approvata e diviene efficace decorsi novanta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte della COVIP.
5. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la COVIP procede a richiedere i necessari elementi integrativi. La COVIP puo' inoltre formulare rilievi ovvero richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie o opportune. Nelle predette ipotesi, il termine di cui al comma precedente e' interrotto o sospeso, come precisato nelle lettere con cui vengono richiesti elementi documentali o informazioni integrative ovvero sono formulati rilievi.
6. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare il termine di cui al com-ma 4, la COVIP rappresentera' al soggetto istante tale situazione, motivandola, e indichera' il nuovo termine del procedimento, che non potra', comunque, essere superiore ad ulteriori centottanta giorni.
 
Art. 2.
Modifiche finalizzate all'adeguamento a disposizioni sopravvenute
1. Nel caso in cui le modifiche siano finalizzate ad adeguare lo statuto a sopravvenute disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP, i fondi pensione preesistenti di cui all'articolo precedente, in luogo dell'istanza di cui al precedente art. 1, presentano alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante, entro sessanta giorni dalla delibera di modifica.
2. Alla predetta comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia, certificata conforme dal legale rappresentante del fondo, del verbale dell'assemblea, o della riunione dell'organo competente, nella quale e' stata deliberata la modifica dello statuto;
b) una dichiarazione del legale rappresentante del fondo attestante che la modifica e' stata effettuata al fine di adeguare lo statuto a sopravvenute disposizioni normative o della COVIP;
c) documento di confronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante;
d) nuovo testo integrale dello statuto su supporto cartaceo, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante, e su supporto informatico, ovvero trasmesso in via telematica, secondo le forme e le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
 
Art. 3. Modifiche degli statuti di fondi pensione preesistenti con meno di
5.000 iscritti e privi di personalita' giuridica
1. I fondi pensione preesistenti iscritti all'albo dei fondi pensione, eccettuate le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 3, del decreto n. 124/1993, con meno di 5.000 iscritti al termine dell'anno precedente a quello in cui viene deliberata la modifica e costituiti come soggetti privi di personalita' giuridica, in luogo dell'istanza di approvazione di cui al precedente art. 1, presentano alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, entro sessanta giorni dalla delibera stessa.
2. Alla predetta comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia, certificata conforme dal legale rappresentante del fondo, del verbale dell'assemblea, o della riunione dell'organo competente, nella quale e' stata deliberata la modifica dello statuto;
b) una relazione dell'organo di amministrazione nella quale sono illustrate le motivazioni della modifica stessa ovvero una dichiarazione del legale rappresentante attestante che la modifica e' stata effettuata al fine di adeguare lo statuto a sopravvenute disposizioni normative o a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
c) documento di confronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogui pagina dal legale rappresentante;
d) nuovo testo integrale dello statuto su supporto cartaceo, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante, e su supporto informatico, ovvero trasmesso in via telematica, secondo le forme e le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
3. La modifica statutaria ha effetto dal giorno in cui e' stata adottata la relativa delibera ovvero da data successiva espressamente indicata nella delibera stessa.
 
Art. 4.
Unita' organizzativa e responsabile del procedimento
1. L'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria dei procedimenti di cui al presente regolamento nell'ambito della COVIP e' la Direzione autorizzazioni e vigilanza I, per quanto attiene alle modifiche statutarie relative ai fondi pensione preesistenti in regime di prestazione definita, nonche' in regime di contribuzione definita relativi a societa' ed enti operanti nei settori bancario e assicurativo.
2. L'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria dei procedimenti di cui al presente regolamento nell'ambito della COVIP e' la Direzione autorizzazioni e vigilanza II, per quanto attiene alle modifiche statutarie relative ai fondi pensione preesistenti in regime di contribuzione definita esclusi quelli relativi a societa' ed enti operanti nei settori bancario e assicurativo.
3. Il responsabile del procedimento e' il dirigente responsabile della Direzione competente, come sopra individuata, o altro dipendente dallo stesso designato.
 
Art. 5.
Disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti in corso relativi alle istanze di modifica statutaria presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le nuove disposizioni, fermo restando che la COVIP provvedera' a richiedere, ove ritenuto necessario, le eventuali integrazioni documentali e informative, ovvero a comunicare direttamente l'esito del procedimento.
2. Qualora la COVIP non effettui le predette richieste o comunicazioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le modifiche statutarie di cui sopra diverranno comunque efficaci.
 
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.
2. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Non sono piu' applicabili le precedenti disposizioni del regolamento COVIP sulle procedure per l'approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione e per l'autorizzazione delle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto n. 124/1993, adottato con delibera del 28 luglio 1999, che risultino incompatibili con il presente regolamento.
Roma, 4 dicembre 2003
Il presidente: Francario
 
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