Gazzetta n. 291 del 16 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 dicembre 2003
Scioglimento della societa' cooperativa «Edilizia Vigili del fuoco S. Barbara a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
del servizio politiche del lavoro di Milano

Visto l'art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni gia' attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
Visto il decreto legislativo n. 220 del 2002;
Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attivita' produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il secondo dei quali ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
Vista la circolare del Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IV, protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;
Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilita' dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorche' preesistenti; nel caso in specie l'impossibilita' di funzionamento dell'assemblea della societa' cooperativa «Edilizia Vigili del fuoco S. Barbara a r.l.», con sede in Milano, via Messina n. 37;
Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei cui confronti si e' verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;
Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;
Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori - Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva - Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche connesse alla fase transitoria»;
Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 17 maggio 2002 relativo alla societa' cooperativa «Edilizia Vigili del fuoco S. Barbara a r.l.», con sede in Milano, via Messina n. 37, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perche' sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dalla propria costituzione (5 febbraio 1988) e non ha attualmente attivita' o pendenze attive da liquidare;
Decreta:
La societa' cooperativa «Edilizia Vigili del fuoco S. Barbara a r.l.», sede legale in Milano, via Messina n. 37, costituita per rogito notaio dott. Mario Grossi di Corbetta, in data 5 febbraio 1988, repertorio n. 49676, raccolta B.U.S.C. n. 13364/235933, codice fiscale: n. 09211830154 e' sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dalla propria costituzione e non ha attualmente attivita' o pendenze attive da liquidare.
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Milano, 2 dicembre 2003
Il dirigente reggente: Cicchitti
 
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