Gazzetta n. 292 del 17 dicembre 2003 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 25 novembre 2003 |
Approvazione dello schema di certificazione unica «CUD 2004», con le relative istruzioni, nonche' definizione delle modalita' di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone:
1. Approvazione dello schema di certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati nonche' dei contributi previdenziali e assistenziali. 1.1. E' approvato lo schema di certificazione unica modello CUD 2004, unitamente alle informazioni per il contribuente (allegato 1), da utilizzare ai fini dell'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti nell'anno 2003, delle anticipazioni sulle indennita' di fine rapporto, delle indennita' di fine rapporto corrisposte per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS e all'INPDAP, nonche' per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate. 1.2. Sono altresi' approvate: a) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati fiscali (allegato 2); b) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali INPS e INPDAP (allegato 3). 1.3. Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta deve compilare la certificazione secondo le istruzioni di cui agli allegati 2 e 3 e deve rilasciarla in duplice copia al contribuente, unitamente alle informazioni contenute nel predetto allegato 1, entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La certificazione puo' essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica. 1.4. L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione CUD 2004 deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo dei campi ivi previsti. Relativamente ai campi non compilati, i predetti dati possono essere omessi se tale modalita' risulta piu' agevole per il datore di lavoro. Qualora si renda necessario certificare distinte situazioni per lo stesso sostituito, possono essere utilizzati ulteriori righi aggiuntivi, numerandoli progressivamente, nel rispetto della sequenza numerica dei punti prevista dallo schema di certificazione. La medesima certificazione puo' essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema allegato. 1.5. Lo schema di certificazione CUD 2004 puo' essere utilizzato anche per certificare i dati relativi a periodi successivi al 2003 fino alla approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2003 e 2004 contenuti nello schema di certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi. 2. Certificazioni relative ai contributi INPS. 2.1. La certificazione CUD 2004 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all'INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta gia' tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M). 2.2. La certificazione CUD 2004 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali, per i dirigenti di aziende industriali, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta. 2.3. Per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'INPS i flussi informativi delle dichiarazioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, la certificazione CUD 2004, rilasciata dal datore di lavoro, puo' essere presentata dall'interessato all'INPS ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonche' degli altri adempimenti istituzionali. Per i medesimi periodi e agli stessi fini, in attesa che vengano acquisiti negli archivi INPS i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui all'art. 4 del predetto decreto n. 322 del 1998, i datori di lavoro potranno presentare una dichiarazione a mezzo di supporto magnetico o in via telematica secondo le istruzioni fornite dall'INPS. 3. Certificazioni relative ai contributi INPDAP. 3.1. La certificazione CUD 2004, rilasciata dal datore di lavoro, puo' essere presentata dall'interessato all'INPDAP, ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonche' degli altri adempimenti istituzionali, per i periodi per i quali non risultano acquisiti dall'INPDAP i flussi informativi delle dichiarazioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. 4. Certificazione integrativa. 4.1. Qualora il sostituto d'imposta, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno 2003, abbia rilasciato al sostituito la certificazione unica prima dell'approvazione dello schema di cui al punto 1, i dati previsti nello schema CUD 2004 e non presenti nel CUD 2003 gia' consegnato, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati gia' certificati, da rilasciare entro il termine previsto dall'art. 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 5. Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. 5.1. Sempreche' non sia esercitata la facolta' di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le societa' e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualita' di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rilasciano alle parti, entro il termine di cui al punto 1.3, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In particolare, la certificazione deve recare l'indicazione delle generalita' e del codice fiscale del contribuente, la natura, l'oggetto e la data dell'operazione, la quantita' delle attivita' finanziarie oggetto dell'operazione, nonche' gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi. Motivazioni. Il presente provvedimento e' emanato in relazione a quanto disposto dall'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in base al quale i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono rilasciare un'apposita certificazione (CUD), unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) ed agli altri enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto 25 agosto 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999), la certificazione unica (CUD) e la dichiarazione unica dei sostituti d'imposta e' stata estesa anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI). Il presente provvedimento tiene conto, al riguardo, di quanto previsto dall'art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la soppressione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) e il contestuale trasferimento di tutte le relative funzioni all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS). Vengono, altresi', definite le modalita' per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Il presente provvedimento tiene conto, inoltre, di quanto stabilito dall'art. 1 del citato decreto n. 600 del 1973, in base al quale i soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare la certificazione unica rilasciata dai sostituti d'imposta con le modalita' previste ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, il presente provvedimento approva lo schema di certificazione unica CUD 2004, unitamente alle informazioni per il contribuente contenute nell'allegato 1, da utilizzare ai fini dell'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati, di cui agli articoli 46 e 47 del TUIR, corrisposti nell'anno 2003, delle anticipazioni sulle indennita' di fine rapporto, delle indennita' di fine rapporto corrisposte per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS e all'INPDAP, nonche' per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate. Con lo stesso provvedimento sono altresi' approvate le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati fiscali, contenute nell'allegato 2, nonche' le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali INPS e INPDAP, indicate nell'allegato 3 al provvedimento stesso. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale; Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente ed i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro; Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l'altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalita' per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria (art. 10, comma 3); Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4); Decreto 25 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, concernente l'estensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse; Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l'altro, disposizioni modificative delle modalita' di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 41, recante la disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria, a norma dell'art. 10, comma 1, lettera l), della legge 13 maggio 1999, n. 133; Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente; Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente misure in materia fiscale; Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare; Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia; Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente il regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari; Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2003
Il direttore: Ferrara |
| Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 8 a pag. 52 del S.O. <---- |
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