Gazzetta n. 292 del 17 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 ottobre 2003
Inclusione delle sostanze attive «Propineb» e «Propizamide» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/39/CE della Commissione del 15 maggio 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;
Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, par. 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive in cui figurano anche il propineb e la propizamide, da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
Vista la direttiva 2003/39/CE della Commissione del 15 maggio 2003, concernente l'iscrizione delle sostanze attive propineb e propizamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/39/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive propineb e propizamide nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2003/39/CE si deve tener conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive propineb e propizamide nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati;
Considerato inoltre che nelle fasi di valutazione ad autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive propineb e propizamide si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
Considerato che nella citata direttiva 2003/39/CE, la data riportata all'inizio dell'art. 3, comma 2, per una esatta lettura e comprensione, andrebbe spostata, come si legge anche nella traduzione inglese, dopo il primo riferimento alla direttiva 91/414/CEE del comma stesso;
Ritenuto che tale periodo non deve essere superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/39/CE;
Decreta:
Art. 1.
1. Le sostanze attive propineb e propizamide sono iscritte, fino al 31 marzo 2014, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 settembre 2004, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti propineb e propizamide presentano al Ministero della salute, entro il 1° aprile 2004, in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive propineb e propizamide, non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e dell'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2004.
4. I titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti propineb e propizamide, come uniche sostanze attive o in combinazione con sostanze che alla data del 31 marzo 2004 risultano gia' inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2006 per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 marzo 2008, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 
Art. 3.
1. Il rapporto di riesame e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 
Art. 4.
1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti propineb e propizamide, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, e' consentita fino al 31 marzo 2005.
2. L'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 31 marzo 2009.
3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti propineb e propizamide, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il 1° aprile 2004.
Roma, 16 ottobre 2003
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 156
 
Allegato
SOSTANZE DA INSERIRE AL FONDO DELLA TABELLA DELL'ALLEGATO I
DELLA DIRETTIVA 91/414/CEE

----> vedere allegato a pag. 5 della G.U. <----
 
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