Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 5 dicembre 2003 |
Sistema informativo dell'Ufficio centrale stupefacenti. |
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IL DIRIGENTE dell'Ufficio centrale stupefacenti
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», e successive modifiche; Vista la legge 5 giugno 1974, n. 412 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961, e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972»; Vista la legge 25 maggio 1981, n. 385 «Adesione alla Convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971 e sua esecuzione; Vista la legge 5 novembre 1990, n. 328 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988»; Viste le circolari nota n. 800.UCS/AG.70/110 del 25 gennaio 1993, nota n. 800.UCS/AG.65/2644 del 16 novembre 1993 e nota n. 800.UCS/AG.1/3481 del 26 giugno 2002, relative all'informatizzazione dell'Ufficio centrale stupefacenti; Ritenuto indispensabile attuare una modifica del sistema di raccolta dati relativi alla movimentazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, per adempiere agli obblighi di rendicontazione, previsti dalle citate convenzioni, nei confronti dell'organo di controllo delle Nazioni Unite, International Narcotics Control Board di Vienna; Considerata pertanto la necessita' di introdurre a tal fine un adeguato sistema informativo a supporto delle suddette attivita'; Decreta: Art. 1. 1. Le richieste di rilascio di autorizzazioni e di rilascio di permessi all'importazione o all'esportazione, nonche' le notifiche di avvenuta importazione o esportazione ed i rendiconti trimestrali ed annuali relativi alla movimentazione di sostanze stupefacenti e psicotrope devono essere inviati all'Ufficio centrale stupefacenti, oltre che su supporto cartaceo, anche via web, accedendo alle funzionalita' rese disponibili sul sito del Ministero della salute: http://www.ministerosalute.it, nella area medicinali e vigilanza, nella sezione dedicata alle sostanze stupefacenti e psicotrope. |
| Art. 2. 1. L'utilizzo delle funzionalita' di cui al precedente articolo e' consentito agli enti o alle imprese in possesso delle credenziali di accesso, secondo le modalita' operative disponibili sul sito del Ministero della salute: http://www.ministerosalute.it nell'area citata al precedente articolo. 2. Le modalita' di richiesta delle credenziali d'accesso sono anch'esse disponibili sul sito sopra specificato. |
| Art. 3. 1. Al fine di ottemperare a quanto previsto dalle convenzioni internazionali citate in premessa, gli enti e le imprese autorizzate all'importazione o all'esportazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, devono inviare i rendiconti trimestrali entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento. |
| Art. 4. 1. Sono abrogate le circolari in materia di informatizzazione dell'Ufficio centrale stupefacenti citate nelle premesse al presente decreto e le relative modalita' di invio dei dati, con la sola eccezione della trasmissione dei dati riferiti all'anno 2003. |
| Art. 5. Il presente decreto entra in vigore dal 7 gennaio 2004. Roma, 5 dicembre 2003 Il dirigente: Marra |
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