Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 28 novembre 2003 |
Assegnazione della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. 597 del comune di Nichelino, alla Mantovani S.n.c. di Mantovani Paolo & C, in Torino. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con IL CAPO DIPARTIMENTO della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante la disciplina delle attivita' di gioco, che dispongono che l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilita' e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta di denaro, sono riservati allo Stato, ed affidati al Ministero delle finanze che puo' effettuare la gestione o direttamente o a mezzo di persone fisiche o giuridiche che danno adeguata garanzia di idoneita'; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva all'U.N.I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine) l'esercizio delle attivita' previste dall'art. 1 prima citato, qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dello stesso Ente; Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle politiche agricole, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati; Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, che ha trasferito al Ministero delle finanze e al Ministero delle politiche agricole e forestali, le competenze che erano dell'U.N.I.R.E. in materia di esercizio delle scommesse ippiche; Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1999 con cui e' stato approvato il piano di potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse ippiche, che prevede il raggiungimento di 1000 punti di raccolta sul territorio nazionale; Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore e a quota fissa; Visto il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni, n. 108 del 15 maggio 1999, con cui e' stata indetta una gara pubblica europea per l'assegnazione di 671 concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche, in applicazione dell'art. 2, comma 1, del regolamento prima citato; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte prima, del 28 settembre 1999, n. 228, con cui sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Considerato che la TURF S.a.s., risultata assegnataria della concessione n. 597 per il comune di Nichelino (Torino), invitata a stipulare il relativo atto di convenzione, comunicava che nelle more era cambiato il socio accomandatario della societa'; Considerato, inoltre, che, interpellato sulla questione, l'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero delle finanze comunicava che non si riteneva opportuno dar corso alla stipula delle concessioni in tutti i casi in cui fosse, anche parzialmente, mutata la compagine societaria e che pertanto, con nota prot. n. III/7/179435/99 del 18 novembre 1999, l'allora Dipartimento delle entrate, ha comunicato alla predetta societa' che non era possibile procedere alla stipula della convenzione accessiva al rapporto concessorio; Preso atto che il TAR Lazio, con la sentenza n. 9493/00, ha respinto il ricorso della predetta societa', proposto avverso detta comunicazione e contestualmente, essendo stato riunito il ricorso per connessione soggettiva ed oggettiva con quello proposto dalla Mantovani S.n.c. (risultata prima dei non aggiudicatari nella gara per l'attribuzione della concessione in parola), ha dichiarato quest'ultimo improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse; Vista la richiesta di parere inviata, in data 20 marzo 2002, dall'Agenzia delle entrate all'Avvocatura generale dello Stato, al fine di interpretare il dispositivo della sentenza sopra citata; Vista la nota prot. n. 081231 del 22 luglio 2003, con la quale l'Avvocatura generale dello Stato ha precisato che puo' procedersi all'assegnazione della concessione alla Mantovani S.n.c., risultata prima dei non aggiudicatari; Ritenuto che, la concessione n. 597 per il comune di Nichelino (Torino) debba essere attribuita alla Mantovani S.n.c., risultata prima dei non aggiudicatari;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1. La concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. 597 del comune di Nichelino (Torino), gia' attribuita con il decreto ministeriale 16 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte prima, del 28 settembre 1999, n. 228, alla TURF S.a.s., e' assegnata alla Mantovani S.n.c. di Mantovani Paolo & C., con sede legale in Torino, via Clemente n. 14. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 2003
Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Tino
Il capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali Ambrosio |
|
|
|