IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185; Visto il proprio decreto 23 giugno 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, con il quale veniva dichiarata l'eccezionalita' delle piogge alluvionali verificatesi dall'11 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 in provincia di Cuneo; Vista la nota 27 ottobre 2003 con la quale la regione Piemonte chiede di inserire i comuni di San Michele Mondovi' e Lesegno tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 23 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), della legge n. 185/1992; Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa; Decreta: La dichiarazione di eccezionalita' delle piogge alluvionali verificatesi dall'11 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 in provincia di Cuneo, di cui al decreto 23 giugno 2003 richiamato nelle premesse, e' estesa ai comuni di San Michele Mondovi' e Lesegno, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2003
Il Ministro: Alemanno |