Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2003 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 10 dicembre 2003
Valutazione del codice di autoregolamentazione per lo sciopero dell'Associazione Magistrati Tributari del 17 ottobre 2003. (Deliberazione n. 03/68).

LA COMMISSIONE nel procedimento pos. n. 15161, relativo alla valutazione del codice di autoregolamentazione per lo sciopero dell'Associazione Magistrati Tributari,
Premesso
1. Che con comunicazioni del 6 febbraio e del 14 aprile 2003 la Commissione invitava l'Associazione Magistrati Tributari alla predisposizione di una disciplina in materia di sciopero ed alla successiva trasmissione alla stessa Commissione per la prescritta valutazione di idoneita';
2. Che in data 25 luglio 2003 il Presidente dell'Associazione Magistrati Tributari comunicava alla Commissione di aver previsto l'inserimento all'ordine del giorno del Comitato Direttivo Centrale del 3 e 4 ottobre 2003 dell'approvazione di un codice di autoregolamentazione per i casi di astensione dall'attivita' giudiziaria dei magistrati tributari;
3. Che con nota del 23 ottobre 2003, sottoscritta dal suo Presidente, l'Associazione Magistrati Tributari ha trasmesso il codice di autoregolamentazione per lo sciopero dell'Associazione Magistrati Tributari, approvato dal Comitato Direttivo Centrale in data 17 ottobre 2003;
4. Che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha richiesto, con nota del 28 ottobre 2003, prot. 12914, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge n. 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il loro parere sull'atto di autoregolamentazione;
5. Che successivamente a tale richiesta e' pervenuto alla Commissione, in data 10 novembre 2003, il parere favorevole dell'Unione Nazionale Consumatori. Considerato
1. Che l'art. 1, comma 2 della legge n. 146/1990, anche nel testo riformulato dalla legge n. 83/2000, include nei servizi considerati essenziali, «limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2», anche «l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della liberta' personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali con imputati in stato di detenzione»;
2. Che le prescrizioni della legge appena richiamate si riferiscono chiaramente anche ai soggetti chiamati a svolgere - a titolo professionale od onorario - funzioni giudiziarie sia come giudici (ordinari o speciali) che come addetti agli uffici del Pubblico Ministero (presso giudici ordinari o speciali);
3. Che, alla luce dei principi costituzionali e nel silenzio della legge sulla fonte di disciplina delle prestazioni da erogare in caso di astensione dei magistrati dall'esercizio delle proprie funzioni, appare appropriato lo strumento del codice di autoregolamentazione;
4. Che la disciplina approvata dal Comitato Direttivo Centrale della Associazione Magistrati Tributari si articola nei seguenti punti fondamentali:
a) preavviso di «almeno quindici giorni prima dell'inizio» dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali, «con indicazione della motivazione, della data e delle modalita' di attuazione», da comunicarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione di Garanzia ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
b) durata massima della prima astensione di «tre giorni consecutivi non festivi» nonche' di «sei giorni consecutivi non festivi» in caso di seconda e ulteriori astensioni relative alla medesima vertenza, con la precisazione che non puo' essere proclamato un nuovo periodo di astensione «se non saranno trascorsi 30 giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione»;
c) esclusione delle astensioni dall'attivita' giudiziaria «nei periodi immediatamente precedenti e successivi alla sospensione dell'attivita' giudiziaria nel periodo feriale»;
d) termine per la revoca spontanea di «non meno di cinque giorni prima della data prevista per lo sciopero» ovvero superamento di tale limite, ove la revoca avvenga per effetto del raggiungimento di un accordo «in sede di procedura di conciliazione o quando la revoca dello sciopero sia motivata da un intervento della Commissione di Garanzia»;
e) costituiscono «prestazioni indispensabili» e vanno comunque assicurate «le attivita' connesse ai provvedimenti propriamente cautelari»;
5. Che inoltre, ai fini dello svolgimento delle procedure di raffreddamento, per quanto riguarda le Autorita' destinatarie della facolta' di esperire il tentativo di conciliazione si rileva la competenza esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Valuta idoneo
Il codice di autoregolamentazione in esame, con i chiarimenti contenuti nei precedenti considerato;
Dispone
La trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, all'Associazione Magistrati Tributari.
Dispone inoltre
La pubblicazione del codice di autoregolamentazione in esame e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2003

Il presidente: Martone
 
Allegato

Codice di autoregolamentazione per lo sciopero dei Magistrati Tributari approvato dal Comitato Direttivo Centrale dell'Associazione
Magistrati Tributari il 17 ottobre 2003.

Art. 1.
Ambito di applicazione
La presente normativa si applica ai giudici tributari che svolgono la loro attivita' presso la commissione tributaria provinciale e regionale.
Art. 2.
Procedure di raffreddamento e conciliazione
In caso di sciopero e prima della proclamazione dell'astensione - deliberata dal Comitato Direttivo Centrale dell'Associazione Magistrati Tributari - dovra' essere assicurata la disponibilita' alla composizione dei conflitti mediante l'adozione di procedure di conciliazione da esperirsi presso uno dei seguenti organi: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione di Garanzia o Ministro per la Funzione Pubblica.
Art. 3.
Preavviso e requisiti della proclamazione
La proclamazione dovra' avere ad oggetto una singola azione di sciopero e dovra' essere comunicata per iscritto almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'astensione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione di Garanzia ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con l'indicazione della relativa motivazione, della data, della durata e delle modalita' di attuazione dell'astensione stessa.
Art. 4.
Durata
Relativamente ad ogni singola vertenza la prima astensione non potra' durare piu' di tre giorni consecutivi non festivi; la seconda e le ulteriori astensioni relative alla medesima vertenza non potranno superare i sei giorni consecutivi non festivi.
Non potra' essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno trascorsi almeno trenta giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione.
Art. 5.
Franchigie
Non potranno essere proclamate astensioni dall'attivita' nei periodi immediatamente precedenti e successivi alla sospensione dell'attivita' giudiziaria nel periodo feriale.
In questi casi l'astensione puo' iniziare non prima di una settimana dalla ripresa dell'attivita' giudiziaria e non puo' terminare oltre la settimana prima dell'inizio della sospensione della suddetta attivita' giudiziaria.
Art. 6.
Revoca
La revoca dell'astensione gia' proclamata dovra' avvenire non meno di cinque giorni prima della data prevista per lo sciopero e ne dovra' essere data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione di Garanzia ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
A norma dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento di tale limite e' consentito quando sia stato raggiunto un accordo in sede di procedura di conciliazione ovvero quando la revoca dello sciopero sia motivata da un intervento della Commissione di Garanzia.
Art. 7.
Prestazioni indispensabili
Durante l'astensione dovra' essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalita' di cui all'art. 1, comma 2 lettera e), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
In particolare non potranno essere oggetto di astensione le attivita' connesse ai provvedimenti propriamente cautelari.
 
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