Gazzetta n. 296 del 22 dicembre 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 4 dicembre 2003
Differimento dell'avvio della misura su base oraria del gas naturale fornito ai clienti finali con consumo annuo superiore ai 200.000 standard metri cubi. (Deliberazione n. 139/03).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 dicembre 2003;
Premesso che:
l'art. 2, comma 12, lettera f), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) emani le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifichi i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza, evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), con l'art. 18, comma 5, stabilisce che per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 standard metri cubi la misurazione del gas e' effettuata su base oraria a decorrere dal 1° luglio 2002; l'Autorita', con proprie deliberazioni, puo' prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e puo' estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti;
Visti:
la legge n. 481/1995;
il decreto legislativo n. 164/2000;
la delibera 3 agosto 2000, n. 149/00, per l'avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti tra i quali quello in attuazione dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 da adottare solo in presenza di istanza di proroga dei termini da parte delle imprese di trasporto o di distribuzione;
la deliberazione 11 luglio 2002, n. 130/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 180 del 2 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 130/02) per il differimento dei termini di avvio della misura oraria del gas naturale stabiliti dall'art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000;
la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002, recante direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas ed i relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, con la quale l'Autorita' ha individuato all'art. 4, comma 1, lettera g), l'attivita' di misura del gas come una delle attivita' del settore gas;
Considerato che:
con deliberazione n. 130/02, l'Autorita', a seguito di istanze di proroga presentate da parte di imprese di distribuzione e da loro associazioni, ha differito al 31 dicembre 2003 l'avvio della misura su base oraria del gas naturale fornito ai clienti finali, con consumo annuo superiore ai 200.000 standard metri cubi;
l'avvio della misura su base oraria e' rilevante ai fini della promozione della concorrenza e dell'apertura del mercato a partire dai clienti finali caratterizzati da consumi annui superiori ai 200.000 standard metri cubi per potere essere estesa successivamente ad altre tipologie di clienti finali;
l'avvio della misura su base oraria richiede la definizione di specifiche tecniche di misura, di manutenzione e taratura degli impianti di misura su base oraria, nonche' la definizione di modalita' standardizzate di trasmissione dei dati con effetti sul bilanciamento delle reti di distribuzione e di trasporto;
per la complessita' della transizione del mercato del gas naturale verso una piena liberalizzazione non sono ancora stati definiti gli aspetti tecnici di cui al precedente alinea, relativi ai misuratori e al sistema di trasmissione dei dati di misura, che siano da una parte standardizzati e dall'altra tengano conto delle esigenze di tutti i soggetti interessati;
Considerato altresi' che:
e' pervenuta all'Autorita' da parte delle associazioni di imprese di distribuzione del gas Anigas, Assogas e Federgasacqua, con lettera a firma congiunta del 19 novembre 2003 (prot. Autorita' n. 030079), l'istanza di un ulteriore differimento rispetto al termine fissato con la deliberazione n. 130/02;
in tale istanza, le sopra richiamate associazioni, in rappresentanza delle imprese associate, hanno evidenziato sia aspetti tecnici sia aspetti economici che motivano la necessita' di un ulteriore differimento dei termini di avvio della misura su base oraria del gas fornito ai clienti individuati dall'art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 in modo da poterne graduare l'avvio in funzione del livello dei consumi, delle modalita' di prelievo e delle caratteristiche del punto di misura dei clienti finali;
Ritenuto che:
sia necessario stabilire un termine entro il quale vi sia l'obbligo, per i soggetti che esercitano l'attivita' di misura, di installare i misuratori orari di gas naturale a partire dai clienti finali con consumo annuo piu' elevato;
al fine di consentire un processo graduale di installazione dei misuratori orari, si faccia riferimento ai clienti con consumo annuo superiore a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi;
si debba pervenire alla definizione degli standard tecnici attraverso il concorso di tutti i soggetti interessati e che tale impegno richieda un periodo di tempo non superiore a 18 (diciotto) mesi;
esistano i presupposti per la concessione di una proroga della scadenza prevista dalla deliberazione n. 130/02 per i clienti finali con consumo annuo non superiore a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi;
sia opportuno che, entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti che esercitano l'attivita' di misura del gas presentino all'Autorita' proposte circa gli standard tecnici che possano essere adottati per i misuratori di gas su base oraria e per le modalita' di trasmissione dei dati di misura, con indicazione dei relativi costi, nonche' un programma di installazione graduale di tali apparecchiature;
sulla base delle proposte di cui al precedente alinea, l'Autorita' definisca il programma di installazione dei misuratori orari per i clienti finali con consumo annuo non superiore a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi e le modalita' di copertura dei relativi costi;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002.
 
Art. 2.
Differimento del termine di avvio della misura oraria
del gas e primi adempimenti
2.1. Il termine temporale definito dall'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 130/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 180 del 2 agosto 2002, e' differito al 1° luglio 2005, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.
2.2. Entro il 31 dicembre 2004, i soggetti che esercitano l'attivita' di misura del gas naturale installano i misuratori orari presso i clienti finali con consumo annuo superiore a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi.
 
Art. 3.
Norme transitorie e finali
3.1. Entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti che esercitano l'attivita' di misura del gas naturale presentano, singolarmente o in forma associata, all'Autorita' proposte contenenti i possibili standard tecnici che possono essere adottati per i misuratori di gas su base oraria e per le modalita' di trasmissione dei dati di misura, con indicazione dei relativi costi, nonche' un programma di installazione graduale di misuratori per i clienti finali con consumi inferiori a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi.
3.2. Con successivo provvedimento, l'Autorita', valutati gli standard tecnici proposti, definisce il programma di installazione dei misuratori orari per i clienti finali con consumo annuo non superiore a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi e le modalita' di copertura dei relativi costi.
3.3. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
Milano, 4 dicembre 2003
Il presidente: Ranci
 
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