IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Ioanid Grigore, nato il 1° ottobre 1945 a Gostavat (Romania), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di ingegnere conseguito in Romania, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che il richiedente e' in possesso del diploma di laurea in ingegneria - specializzazione strade e ponti - conseguito nella sessione di giugno 1973 presso l'Istituto politecnico statale di Iasi e rilasciato dal Ministero dell'insegnamento rumeno in data 27 febbraio 1974, che in Romania abilita il titolare all'esercizio della professione di ingegnere - specializzazione strade e ponti; Considerato che il richiedente e' in possesso di esperienza professionale pluriennale; Visto che il sig. Ioanid ha conseguito il diploma di laurea in ingegneria civile presso l'Universita' degli studi di Brescia in data 9 luglio 2003; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2003; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri; Vista la nota inviata in data 18 novembre 2003 dal Consiglio nazionale degli ingegneri; Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore civile ambientale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Decreta: Al sig. Ioanid Grigore, nato il 1° ottobre 1945 a Gostavat (Romania), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile-ambientale e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 11 dicembre 2003 Il direttore generale: Mele |