Gazzetta n. 296 del 22 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 12 dicembre 2003 |
Riconoscimento alla sig.ra Saiz Marti Beatriz di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Saiz Marti Beatriz, nata il 22 gennaio 1976 a Madrid, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di abogado - rilasciatole dal colegio de abogados di Valencia nel dicembre 1999 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che ha conseguito il titolo di licenciada en derecho nel 1999 presso l'Universita' di Valencia (Spagna); Considerato che sussistono profonde differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 gennaio 2003; Considerato il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Preso atto altresi' della domanda di riesame presentata dall'interessata e della documentazione allegata; Esaminato il certificato attestante collaborazione professionale presso uno studio legale italiano dall'ottobre 2002; Vista la decisione della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003 di non accogliere la domanda di riesame, in quanto l'esperienza e' stata acquisita in un periodo di tempo esiguo e solo in pochi settori delle varie materie trattate; Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Saiz Marti Beatriz, nata il 22 gennaio 1976 a Madrid, cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo professionale di abogado e il titolo accademico di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli avvocati. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto penale; 5) diritto processuale penale; 6) diritto amministrativo; 7) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 12 dicembre 2003 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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