Gazzetta n. 296 del 22 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 15 dicembre 2003 |
Decadenze dall'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo, di cui al decreto 11 luglio 2001 e successive modificazioni, ed individuazione dei soggetti subentranti. |
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IL DIRETTORE CENTRALE per le concessioni amministrative dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo; Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo; Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo; Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001, concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo e successive modificazioni; Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2003, prot. n. 445/UDG; Considerato che, il punto 13, lettera j) del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del Bingo, e l'art. 3, comma 5, lettera b) dello schema-tipo di convenzione approvato con decreto ministeriale 21 novembre 2000, facente parte della documentazione della offerta di gara, sottoscritto in segno di preventiva cognizione ed accettazione, stabiliscono l'obbligo di iniziare l'attivita' di gioco entro quindici giorni dall'esito del collaudo, ferma restando la possibilita' per l'Amministrazione di accordare limitate proroghe, per giustificati e comprovati motivi; Considerato che l'art. 13 del sopraindicato schema-tipo di convenzione stabilisce che l'Amministrazione, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dichiara la decadenza o la revoca della concessione, oltre che nei casi espressamente previsti dalla convenzione, anche quando non viene iniziata l'attivita' nel termine fissato; Considerato che in data 3 settembre 2002 e' stato eseguito il collaudo della sala-Bingo di Roma, via Taranto n. 36, della Playservice S.p.a. e che in data 2 dicembre 2002, e' stato eseguito il collaudo della sala-Bingo di Albino (Bergamo), strada statale n. 671, della Bingo Doc e che i predetti soggetti assegnatari non hanno, fino alla data odierna, provveduto alla stipula della convenzione di concessione e al conseguente inizio dell'attivita' di gioco ne' hanno provveduto a richiedere, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera b) dello schema-tipo di convenzione approvato con decreto ministeriale 21 novembre 2000, la proroga dell'inizio di attivita'; Visti gli atti istruttori e le note con le quali e' stato comunicato a ciascuna dei predetti soggetti assegnatari, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di decadenza per i suesposti motivi; Decreta: Art. 1. 1. Nell'elenco di seguito riportato sono indicati i soggetti che, non avendo iniziato l'attivita' nei termini stabiliti dal punto 13, lettera j) del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del Bingo, e dall'art. 3, comma 5, lettera b) dello schema-tipo di convenzione approvato con decreto ministeriale 21 novembre 2000, sono decaduti dalle graduatorie provinciali delle concessioni del Bingo, di cui al decreto direttoriale 11 luglio 2001 e successive modificazioni:
===================================================================== Provincia | Plico | Mittente | Ubicazione ===================================================================== Bergamo | 607 | Bingo Doc | Albino Roma | 263 | Play Service S.p.a. | Roma
2. Nell'elenco di seguito riportato sono indicati i soggetti che risultano assegnatari delle concessioni in luogo dei soggetti indicati al comma 1, in quanto collocati, nelle rispettive graduatorie provinciali, nelle posizioni progressivamente piu' favorevoli:
===================================================================== Provincia | Plico | Mittente | Ubicazione ===================================================================== Bergamo | 211 | Costruzioni Benigni S.p.a. | Bergamo Roma | 1213 | Bingo Oasis S.r.l. | Roma
3. I soggetti indicati nel comma 2 dovranno ritirare, ove non vi abbiano gia' provveduto, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, le schede di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione del proponente, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore, nonche' delle indicazioni ed osservazioni formulate dalla commissione sul progetto valutato. In caso di divergenza grave ricadranno sugli assegnatari delle concessioni tutte le conseguenti responsabilita' di carattere risarcitorio e eventualmente penale. Parimenti saranno valutate le responsabilita' connesse all'intempestiva rinuncia per i danni erariali che ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al subentro nell'assegnazione. In caso di rinunce espresse si procedera' all'assegnazione delle concessioni ai concorrenti collocati in graduatoria nelle posizioni progressivamente piu' favorevoli. Entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, i vincitori dovranno approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facolta' di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni. 4. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001. 5. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Roma, 15 dicembre 2003 p. Il direttore centrale: Tagliaferri |
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