IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e del bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Per il 2 gennaio 2004 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a centottanta giorni con scadenza il 30 giugno 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 9.000 milioni di euro. L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse. Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 23 dicembre 2003, con l'osservanza delle modalita' stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003. Ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 del decreto ministeriale 20 maggio 2003, e' disposto, altresi', il 23 dicembre 2003, il collocamento supplementare del buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato». Il collocamento supplementare seguira' la consueta procedura, salvo il fatto che le richieste di acquisto dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17 del 23 dicembre 2003. La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004. Il presente decreto verra' inviato all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 2003 p. Il direttore generale: Cannata |