Gazzetta n. 296 del 22 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 15 dicembre 2003 |
Acconto dovuto dai concessionari della riscossione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, che prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo; Visto il successivo comma 2 del predetto art. 9, che dispone che con decreto ministeriale, emanato annualmente, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento, nonche' ogni altra disposizione attuativa; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino del Servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, e successive modificazioni; Considerato che la dizione «i concessionari della riscossione», di cui all'art. 9 del citato decreto-legge n. 79 del 1997, va intesa oggettivamente nel senso di «servizio della riscossione nell'ambito territoriale provinciale» a prescindere dalla posizione dell'agente della riscossione, per cui la ripartizione dell'acconto sopra menzionata va effettuata in riferimento ad ipotesi di servizio della riscossione gestito anche sotto forma commissariale; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni, concernente la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, che, tra l'altro, agli articoli 2 e 4 prevede le diverse entrate da riscuotersi da parte dei concessionari del servizio di riscossione a decorrere dal 1° gennaio 1998; Visti i dati delle entrate erariali riscosse nell'anno 2002 ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997, in base ai quali si determina l'ammontare dell'acconto da versarsi entro il 30 dicembre 2003 da parte dei concessionari e commissari governativi del Servizio nazionale della riscossione; Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad emettere gli atti delle pubbliche amministrazioni; Decreta: Art. 1. 1. L'acconto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, che i concessionari ed i commissari governativi del Servizio nazionale della riscossione versano entro il 30 dicembre dell'anno 2003, pari al 33,6 per cento dell'ammontare delle entrate erariali riscosse nell'anno 2002, e' determinato, per ciascun ambito territoriale, nella misura indicata nella tabella in allegato A, che fa parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2. l. Le somme di cui all'art. 1 sono versate al capitolo 1246 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2003. |
| Art. 3. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i concessionari ed i commissari governativi sono autorizzati ad effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, ai sensi degli articoli 1 e 2, con i riversamenti in Tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. |
| Art. 4. 1. Qualora, a seguito di cambiamento della titolarita' del rapporto concessorio, intervenuta per motivi diversi da quelli contemplati dall'art. 57, commi 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, non sia possibile per il concessionario o commissario governativo cessato procedere all'integrale recupero dell'acconto versato, il soggetto subentrante e' autorizzato ad effettuare la compensazione di cui all'art. 3 per la parte residua ed e' tenuto, entro il quinto giorno successivo alla compensazione, al riversamento delle somme riscosse in favore del precedente gestore. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 2003 Il capo del Dipartimento: Manzitti Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 109 |
| Allegato A
----> Vedere allegato alle pagg. 14 - 15 <---- |
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