Gazzetta n. 296 del 22 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 15 dicembre 2003 |
Somme dovute dalle banche per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali Visto il decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari; Visto l'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 341 del 2003, ai sensi del quale le banche che, nell'anno 2002, hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro sono tenute al versamento, entro il 29 dicembre 2003, dell'1 per cento delle somme riscosse nello stesso anno 2002; Visto il comma 4 dello stesso art. 1, che prevede che il mancato versamento da parte delle banche delle somme dovute comporta l'immediata cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 241 del 1997; Visto il successivo comma 5 che prevede che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 dicembre di ciascun anno, e' stabilito l'importo dovuto da ogni banca e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro lo stesso termine, sono stabilite le modalita' di versamento, nonche' ogni altra regola tecnica necessaria; Considerato che occorre pertanto procedere, ai sensi del richiamato art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 341 del 2003, all'individuazione delle banche tenute al versamento da effettuarsi entro il 29 dicembre 2003, nonche' dei relativi importi dovuti; Considerato che le banche tenute al versamento entro il 29 dicembre 2003 sono individuate in ragione del rilevato superamento della soglia costituita dall'ammontare di 500 milioni di euro di somme riscosse da parte delle corrispondenti realta' aziendali operanti nell'anno 2002; Visti i dati delle somme riscosse da ciascuna banca nell'anno 2002 ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997; Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad emettere gli atti delle pubbliche amministrazioni; Decreta: Art. 1. 1. Gli importi da versarsi entro il 29 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, pari all'1% delle somme riscosse nell'anno 2002, sono determinati, per ciascuna banca, nella misura indicata nella tabella in allegato A, che fa parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 2003 Il capo del Dipartimento: Manzitti Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 108 |
| Allegato A
----> Vedere allegato di pag. 12 <---- |
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