Gazzetta n. 296 del 22 dicembre 2003 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2003 |
Modalita' di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute dalle banche per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto; Dispone: 1. Le banche tenute, a norma dell'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, al versamento, entro il 29 dicembre 2003, dell'1% delle somme riscosse nell'anno 2002, nella misura stabilita con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 5 del predetto art. 1, eseguono il versamento presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio, con imputazione al capitolo 1262 dell'entrata del bilancio dello Stato, e con la seguente causale: «Versamento dovuto per l'anno 2003 ai sensi del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341». 2. Le banche di cui al comma 1 trasmettono all'Agenzia delle entrate, Direzione centrale amministrazione, anche a mezzo telefax, entro il 31 dicembre 2003, copia della quietanza di versamento; il mancato versamento degli importi dovuti comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del predetto decreto-legge n. 341 del 2003, l'immediata cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e inibisce, pertanto, la prosecuzione del servizio di riscossione dei versamenti unitari. 3. Le banche che intendono avvalersi della facolta' di cui al comma 3 del predetto art. 1, possono recuperare le somme versate entro il 29 dicembre 2003 a valere sulle riscossioni delle entrate di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 conseguite nell'anno successivo, mediante corrispondente minore riversamento da effettuarsi a decorrere dalla data bonifico del 23 gennaio 2004. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Motivazioni. L'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari, stabilisce che le banche che nell'anno 2002 hanno riscosso, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, entrate complessivamente maggiori di 500 milioni di euro, sono tenute al versamento dell'1% di tali somme entro 29 dicembre 2003; in caso di mancato versamento da parte della banca la norma prevede l'immediata cessazione di efficacia delle relative convenzioni e, pertanto, preclude alla stessa la prosecuzione dell'attivita' di riscossione dei versamenti unitari. Il comma 5 del predetto articolo rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 15 dicembre di ogni anno, la definizione delle modalita' di versamento e di ogni altra regola tecnica necessaria, mentre demanda ad apposito decreto ministeriale, da adottarsi entro lo stesso termine, l'individuazione dell'importo dovuto da ciascuna banca. Con il presente provvedimento, in ottemperanza alle richiamate disposizioni, sono pertanto stabilite per l'anno 2003 le modalita' di versamento e di rendicontazione dell'avvenuto pagamento all'Agenzia delle somme dovute, nonche' le modalita' previste per l'eventuale recupero di tali somme da parte delle banche nell'anno successivo. Riferimenti normativi. Si riportano i riferimenti normativi dell'atto. Ordinamento delle Agenzie fiscali. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8. comma 1). Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1). Disposizioni in materia di versamenti unitari: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341. Roma, 15 dicembe 2003 Il direttore: Ferrara |
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