Gazzetta n. 296 del 22 dicembre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2003
Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a ridurre i rischi ed a limitare i disagi della mobilita' invernale in concomitanza con il periodo delle festivita' natalizie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui e' previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l'altro, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrita' della vita;
Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Premesso:
che la sicurezza stradale rappresenta per i Paesi membri della U.E., uno dei temi fondamentali dell'azione politica ed istituzionale dei Governi;
che tale azione e' stata ulteriormente rafforzata durante il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea;
che, infatti, nel corso del Consiglio informale dei Ministri dei trasporti della U.E. svoltosi a Verona nei giorni 23, 24 ottobre 2003, e' stato confermato il convincimento che la sicurezza stradale e' oggi una priorita' assoluta per tutti i Governi dell'U.E.;
che, per quanto concerne l'Italia, ottimi risultati, in termini di riduzione del numero dei morti e dei feriti sulle strade, sono stati raggiunti a seguito dell'introduzione della patente a punti, offrendo ulteriore slancio alla politica nazionale di contrasto all'incidentalita' stradale e confermando la concreta possibilita', per il nostro Paese, di raggiungere l'obiettivo fissato dall'U.E. di ridurre del 40% il numero dei morti e dei feriti gravi per incidenti stradali entro il 2010;
che la strategia da seguire per il raggiungimento di tale obiettivo e' indicata nel Piano nazionale della sicurezza stradale, approvato dal CIPE nel novembre del 2002, che prevede una costante concertazione interistituzionale per l'individuazione degli obiettivi comuni, per la definizione delle competenze specifiche di ciascuna istituzione, e delle modalita' di coordinamento tra le medesime e della verifica dei risultati;
che l'esigenza di una strategia di coordinamento diviene ancora piu' evidente nei momenti in cui la mobilita' stradale, nell'ambito della quale si genera l'incidentalita', assume particolari livelli di intensita';
che tali circostanze si verificano in particolare in periodi di grande esodo quando aumentano le aspettative di svago e di serenita' della collettivita' e quindi si riproporranno in occasione delle ormai imminenti festivita' natalizie, coniugandosi con prevedibili condizioni di avversita' atmosferiche;
che l'esigenza di coordinamento interessa i soggetti maggiormente coinvolti nella gestione della mobilita' e delle emergenze con particolare riferimento agli enti proprietari e gestori di strade, ai servizi di Polizia stradale, agli organi della Protezione civile, alle strutture sanitarie, ecc.;
Considerato che un'organica strategia di intervento deve prevedere un progetto di coordinamento che eviti sovrapposizioni e dispersione di energie umane e finanziarie;
Considerato che in tale ambito si rende necessario dare indicazioni operative agli enti proprietari e gestori di reti stradali affinche' ciascuno possa contribuire a ridurre i rischi di incidenti e di congestione della circolazione ed a limitarne le conseguenze;
Considerato che, a tal fine, un ruolo istituzionale fondamentale e' svolto dai servizi di Polizia stradale;
Considerato altresi' che ai fini del conseguimento dei comuni obiettivi e' necessario prevedere il coinvolgimento delle componenti e strutture operative della Protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le attivita' di previsione, prevenzione e assistenza agli utenti;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
E m a n a
la seguente direttiva:
Gli enti proprietari e gestori delle reti stradali di rilevanza nazionale provvederanno a:
attuare la rimozione di tutti i cantieri stradali presenti sulla propria rete, ad eccezione di quelli relativi a lavori di lunga durata per i quali dovra' in ogni caso essere ridotto, per quanto possibile, l'ingombro e verificato il corretto segnalamento, specie nelle ore notturne, con l'esclusiva eccezione degli interventi urgenti ed improcrastinabili;
predisporre, di concerto con i locali comandi di Polizia stradale e informandone il Dipartimento della protezione civile, i piani di gestione del traffico in emergenza, all'interno dei quali prevedere l'utilizzo di percorsi alternativi, dopo averne verificato, con i soggetti proprietari e gestori, l'effettiva capacita' di assorbimento dei flussi di traffico in dirottamento;
rafforzare il pattugliamento sulla rete stradale di competenza con proprio personale, provvedendo a informare tempestivamente il CCISS, e contestualmente l'Ufficio gestione delle emergenze - Centro situazioni del Dipartimento della protezione civile, sulla presenza di eventuali incidenti, rallentamenti del traffico o situazioni ambientali e/o meteorologiche che incidano localmente sulla sicurezza della circolazione;
garantire, in analogia alle procedure previste nel progetto «Estate sicura 2003», il supporto e l'assistenza logistica alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, attivate dal Dipartimento della protezione civile.
Gli enti proprietari e gestori delle reti stradali locali dovranno:
adottare iniziative finalizzate a fronteggiare emergenze collegate alla congestione da traffico e/o alle avversita' atmosferiche.
Il Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza, anche con il coinvolgimento delle regioni, provvedera' a:
coordinare le attivita' di protezione civile delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale. Per l'efficace svolgimento di tale attivita' il Dipartimento della protezione civile potra' richiedere la disponibilita' di rappresentanti degli enti proprietari e gestori delle reti stradali di rilevanza nazionale che opereranno presso l'Ufficio gestione delle emergenze - Centro situazioni del Dipartimento;
attivare, su richiesta delle autorita' competenti ai sensi della legge n. 225/1992, in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998, le organizzazioni di volontariato di Protezione civile riconosciute ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 garantendo i benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;
condividere con gli enti proprietari e gestori di reti stradali le informazioni preventive sulle condizioni meteorologiche, comunque predisposte e/o disponibili, onde consentire in tempo utile adeguati interventi di sgombero neve o spargimento di sale nonche', per quanto possibile, migliorare l'efficacia dell'attivita' di sorveglianza anche a scala locale;
assicurare ogni dovuta collaborazione ed assistenza nelle forme ritenute piu' opportune per garantire la compiuta applicazione di quanto contenuto nella presente direttiva.
Roma, 19 dicembre 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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