Gazzetta n. 297 del 23 dicembre 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2003, n. 346
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 405, nonche' al decreto legislativo 24 luglio 1996, n.
433.
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati alla legge secondo i principi recati dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono disciplinati nei limiti di cui all'articolo 4 dello Statuto, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da contratti collettivi provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalita' di cui al comma 3, garantendo il rispetto del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali, nonche' il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative. Ove, per il perseguimento dei predetti obiettivi e finalita', prevedano prestazioni lavorative ordinarie quantitativamente superiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi provinciali prevedono altresi' un trattamento economico fondamentale aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni e distinto da quello previsto dai contratti collettivi nazionali medesimi. Per il personale insegnante che cessa dal servizio, ai fini del calcolo della pensione il trattamento economico fondamentale aggiuntivo previsto dai contratti collettivi provinciali, salvo che il lavoratore sia soggetto al, ovvero opti per il, sistema contributivo, e' computato come retribuzione accessoria. I predetti contratti possono altresi' disciplinare, senza oneri a carico dello Stato, forme di previdenza e di assistenza sanitaria integrative. Per assicurare l'attuazione delle finalita' di cui al comma 3, la provincia autonoma di Trento definisce, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, apposite misure per la determinazione dei tempi e delle modalita' per la mobilita' del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale; a tale fine, in applicazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la Provincia puo' indire una conferenza di servizi secondo quanto disposto dall'articolo 14 e seguenti della medesima legge.";
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. In caso di trasferimento del personale di cui al comma 1 ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi la normativa e i contratti collettivi provinciali, nonche' i contratti di lavoro individuali stipulati con la provincia autonoma di Trento e acquistano integralmente efficacia la normativa e i contratti collettivi nazionali, con la sottoscrizione di un nuovo contratto individuale con l'amministrazione statale competente. A tale fine l'ente di nuova appartenenza provvede alla ricostruzione della carriera del personale trasferito ai sensi dei rispettivi contratti collettivi, garantendo comunque parita' di trattamento con il personale gia' in servizio nel rispettivo ruolo. Le disposizioni del presente comma sono espressamente richiamate nei contratti collettivi nazionali del personale del comparto scuola e nei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4.".
2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, dopo le parole: "con propria legge" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge. Ove le predette modifiche non riguardino disposizioni recate da normative statali aventi forza di legge, le stesse sono adottate dalla Provincia, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio provvedimento nel rispetto di quanto previsto dal comma 1".
3. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Al fine di assicurare la reciproca informazione sulle attivita' di competenza rispettivamente della provincia autonoma di Trento e dell'Amministrazione statale, a supporto delle forme di coordinamento previste dal presente decreto tra gli organi competenti della Provincia stessa e quelli dello Stato, il dirigente preposto alla struttura provinciale competente in materia di istruzione ha titolo a partecipare alla Conferenza permanente dei dirigenti generali di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347.".
4. L'articolo 2, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e gli articoli 9, 21, comma 4, 24 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per la regione Trentino-Alto Adige in materia di
ordinamento scolastico in provincia di Trento), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre, n. 219.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e
regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 405, e' citato nella nota al titolo.
- Il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 (Norme
di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di
Trento), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 1996.
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
il seguente:
"1. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di
attuazione del presente statuto, sentita una commissione
paritetica composta di dodici membri di cui sei in
rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dai
commi 1 e 4 del decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Tra le attribuzioni previste dall'art. 1
sono comprese le funzioni esercitate dagli organi centrali
e periferici dello Stato in materia di stato giuridico ed
economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e
docente - delle scuole ed istituti di istruzione elementare
e secondaria della provincia di Trento. Fatto salvo quanto
disposto dai commi 14 e 15, la provincia esercita le
predette funzioni a decorrere dal 10 gennaio 1996.
2. Con legge provinciale, da emanarsi nel rispetto dei
principi fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia
istituisce i ruoli del personale di cui al comma 1 e ne
determina la consistenza organica.
3. La provincia disciplina con proprie leggi, nel
rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato,
lo stato giuridico del personale di cui al comma 1 per
l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici
introdotte ai sensi dell'art. 7, di quanto disposto
dall'art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n.
592, in materia di tutela delle popolazioni di lingua
ladina della provincia di Trento, nonche' per la migliore
utilizzazione del personale stesso anche al fine di
soddisfare le esigenze di continuita' didattica nonche' per
una piu' efficace organizzazione della scuola.
4. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non
riservati alla legge secondo i principi recati dall'art. 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono disciplinati nei
limiti di cui all'art. 4 dello statuto, sentito il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, da contratti collettivi provinciali volti al
perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento
scolastico e al perseguimento delle finalita' di cui al
comma 3, garantendo il rispetto del trattamento economico
fondamentale previsto dai rispettivi contratti collettivi
nazionali, nonche' il rispetto delle qualifiche e del
trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative.
Ove, per il perseguimento dei predetti obiettivi e
finalita', prevedano prestazioni lavorative ordinarie
quantitativamente superiori rispetto a quelle previste dai
contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi
provinciali prevedono altresi' un trattamento economico
fondamentale aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni
e distinto da quello previsto dai contratti collettivi
nazionali medesimi. Per il personale insegnante che cessa
dal servizio, ai fini del calcolo della pensione, il
trattamento economico fondamentale aggiuntivo previsto dai
contratti collettivi provinciali, salvo che il lavoratore
sia soggetto al, ovvero opti per il, sistema contributivo,
e' computato come retribuzione accessoria. I predetti
contratti possono altresi' disciplinare, senza oneri a
carico dello Stato, forme di previdenza e di assistenza
sanitaria integrative. Per assicurare l'attuazione delle
finalita' di cui al comma 3, la provincia autonoma di
Trento definisce, previa intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, apposite
misure per la determinazione dei tempi e delle modalita'
per la mobilita' del personale insegnante tra il territorio
provinciale e il restante territorio nazionale; a tale
fine, in applicazione di quanto disposto dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, la provincia puo' indire una
conferenza di servizi secondo quanto disposto dall'art. 14
e seguenti della medesima legge.
5. In caso di trasferimento del personale di cui al
comma 1 ad uffici, istituti o scuole del restante
territorio dello Stato cessano di applicarsi la normativa e
i contratti collettivi provinciali, nonche' i contratti di
lavoro individuali stipulati con la provincia autonoma di
Trento e acquistano integralmente efficacia la normativa e
i contratti collettivi nazionali, con la sottoscrizione di
un nuovo contratto individuale con l'amministrazione
statale competente. A tale fine l'ente di nuova
appartenenza provvede alla ricostruzione della carriera del
personale trasferito ai sensi dei rispettivi contratti
collettivi, garantendo comunque parita' di trattamento con
il personale gia' in servizio nel rispettivo ruolo. Le
disposizioni del presente comma sono espressamente
richiamate nei contratti collettivi nazionali del personale
del comparto scuola e nei contratti collettivi provinciali
di cui al comma 4.
6. (Comma abrogato).
7. Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui al
comma 3 e dei contratti collettivi provinciali di cui al
comma 4, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato,
al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al
comma 2 e al personale docente supplente in servizio nelle
scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo
stato giuridico e il trattamento economico, le norme
vigenti per il corrispondente personale degli uffici,
scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio
dello Stato.
8. Salvo quanto disposto dai commi 14 e 15, il
trattamento economico del personale appartenente ai ruoli
di cui al comma 2 e del personale supplente, ivi compresi
gli oneri contributivi relativi alla previdenza e
all'assistenza previsti per il corrispondente personale
della scuola statale, e' a carico del bilancio della
provincia.
9. Il consiglio scolastico provinciale esercita, in
materia di stato giuridico del personale appartenente ai
ruoli di cui al comma 2, le competenze attribuite al
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
10. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma
2 puo' essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e
scuole del restante territorio nazionale, con passaggio ai
relativi ruoli; parimenti il corrispondente personale in
servizio presso uffici, istituti e scuole del restante
territorio nazionale puo' essere trasferito, a domanda, con
passaggio ai ruoli di cui al comma 2, ai corrispondenti
uffici, istituti e scuole della provincia.
11. Per le finalita' di cui al comma 10 si applicano le
norme vigenti per i trasferimenti del personale ispettivo,
direttivo e docente, eventualmente modificate e integrate
ai sensi dei commi 3, 4 e 5.
12. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza e'
valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei
servizi ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza si applicano le norme vigenti in materia.
13. Il personale insegnante di cui al comma 1, di ruolo
e non di ruolo, delle scuole elementari e secondarie della
provincia di Trento partecipa sul piano nazionale alla
formazione delle rappresentanze delle rispettive categorie
in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
14. Il personale insegnante di cui al comma 1, in ruolo
alla data del 1° settembre 1996 nelle scuole ed istituti
d'istruzione elementare e secondaria della provincia di
Trento, e' inquadrato, con effetto dalla medesima data, nei
ruoli istituiti ai sensi del comma 2, conservando la
posizione giuridica ed il trattamento economico in
godimento.
15. Dalla data del 1° gennaio 1996 e fino
all'inquadramento nei ruoli di cui al comma 2 il personale
di ruolo e non di ruolo di cui al presente articolo e'
messo a disposizione della provincia. In tale periodo alla
gestione giuridica, retributiva e previdenziale di detto
personale continua a provvedere la competente
amministrazione statale, con rivalsa a carico della
provincia, in relazione a quanto disposto dal comma 2
dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, degli
oneri complessivamente sostenuti dal 1° gennaio 1996 fino
alla data di inquadramento nei ruoli di cui al comma 2.
Detti oneri sono recuperati dal Ministero del tesoro, per
ciascun anno di riferimento, sulle erogazioni spettanti
alla provincia a qualunque titolo.
16. A far data dal 1° settembre 1996 il personale
avente titolo alla nomina in ruolo per effetto
dell'inclusione in graduatorie di concorsi per titoli ed
esami o per soli titoli operanti alla data predetta, ovvero
che sara' utilmente incluso in graduatorie conseguenti a
concorsi per titoli ed esami o per soli titoli gia' banditi
alla medesima data, all'atto della nomina e' iscritto nei
ruoli di cui al comma 2.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421:
"Art. 2 (Pubblico impiego) - 1. Il Governo della
Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge uno o piu'
decreti legislativi, diretti al contenimento, alla
razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e
della produttivita', nonche' alla sua riorganizzazione; a
tal fine e' autorizzato a:
a) prevedere, con uno o piu' decreti, salvi i limiti
collegati al perseguimento degli interessi generali cui
l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni
sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei
dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri
enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo
comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti
sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati
mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una
disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale
sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore
pubblico con quello stabilito in base al presente articolo;
prevedere nuove forme di partecipazione delle
rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione
del lavoro nelle amministrazioni;
b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini
dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili
con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la
rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed
obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico,
dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in
conformita' alle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di
contratto collettivo, corredata dai necessari documenti
indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa
dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla
sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso
positivo o negativo entro un termine non superiore a
quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si
intende rilasciata; prevedere che la legittimita' e la
compatibilita' economica dell'autorizzazione governativa
siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che
dovra' pronunciarsi entro un termine certo, decorso il
quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
c) prevedere l'affidamento delle controversie di
lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la
disciplina di cui al presente articolo, escluse le
controversie riguardanti il personale di cui alla lettera
e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente
lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo
le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a
partire dal terzo anno successivo alla emanazione del
decreto legislativo e comunque non prima del compimento
della fase transitoria di cui alla lettera a); la
procedibilita' del ricorso giurisdizionale resta
subordinata all'esperimento di un tentativo di
conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce
mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono
regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o
nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti
normativi o amministrativi, le seguenti materie:
1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai
singoli operatori nell'espletamento di procedure
amministrative;
2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento
della titolarita' dei medesimi;
3) i principi fondamentali di organizzazione degli
uffici;
4) i procedimenti di selezione per l'accesso al
lavoro e di avviamento al lavoro;
5) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la loro
consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di
ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle
organizzazioni sindacali interessate maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
6) la garanzia della liberta' di insegnamento e
l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita'
didattica, scientifica e di ricerca;
7) la disciplina della responsabilita' e delle
incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita'
e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi
pubblici;
d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli
enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri
dipendenti parita' di trattamenti contrattuali e comunque
trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti
collettivi;
e) mantenere la normativa vigente, prevista dai
rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati
ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori
dello Stato, al personale militare e delle Forze di
polizia, al personale delle carriere diplomatica e
prefettizia;
f) prevedere la definizione di criteri di unicita' di
ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle
carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalita'
di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei
dirigenti di piu' elevato livello, con la garanzia di
specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una
disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle
qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante
norme di riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, anche in relazione alla funzione di
accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, prevedendo figure di vertice con distinte
responsabilita' didattico-scientifiche e
gestionali-organizzative;
g) prevedere:
1) la separazione tra i compiti di direzione
politica e quelli di direzione amministrativa;
l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di
programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal
titolare dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di
vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di
risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee
tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la
gestione di risorse strumentali; cio' al fine di assicurare
economicita', speditezza e rispondenza al pubblico
interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
2) la verifica dei risultati mediante appositi
nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da
esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi
pubblici o privati particolarmente qualificati nel
controllo di gestione;
3) la mobilita', anche temporanea, dei dirigenti,
nonche' la rimozione dalle funzioni e il collocamento a
disposizione in caso di mancato conseguimento degli
obiettivi prestabiliti della gestione;
4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni
pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici
dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessita'
delle funzioni e della quantita' delle risorse umane,
finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione
dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici
esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego
e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in
servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici
individuati ai sensi della presente norma;
5) una apposita, separata area di contrattazione
per il personale dirigenziale non compreso nella lettera
e), cui partecipano le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le
organizzazioni sindacali del personale interessato
maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche
tipologie professionali; la definizione delle qualifiche
dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione
di un'area di contrattazione per la dirigenza medica,
stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia
composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali
del personale medico maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
h) prevedere procedure di contenimento e controllo
della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti
massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna
amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato
e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti,
l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale,
a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei
controlli amministrativi dello Stato sulle regioni,
concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed
assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente
controllato, adeguando altresi' la composizione degli
organi di controllo anche al fine di garantire
l'uniformita' dei criteri di esercizio del controllo
stesso;
i) prevedere che la struttura della contrattazione,
le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi
livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore
privato;
l) definire procedure e sistemi di controllo sul
conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni
amministrative, nonche' sul contenimento dei costi
contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e
dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi
contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilita' di
prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di
sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini,
prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa
al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o delle
organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale
dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di
quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei
costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni
effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal
Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto
nazionale di statistica; per il piu' efficace perseguimento
di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del
Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria
generale dello Stato;
m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di
decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per
il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal
Governo, che il Ministro del bilancio e della
programmazione economica ed il Ministro del tesoro
presentino, in merito, entro trenta giorni dalla
pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al
Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con
procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea
a ripristinare i limiti della spesa globale;
n) prevedere che, con riferimento al settore
pubblico, in deroga all'art. 2103 del codice civile,
l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non
attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle
stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con
provvedimento motivato del dirigente alle mansioni
superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per
sostituzione del lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto esclusivamente con il
riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente
all'attivita' svolta e che comunque non costituisce
assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di
alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse,
definendo altresi' criteri, procedure e modalita' di detta
assegnazione;
o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che
prevedono automatismi che influenzano il trattamento
economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che
prevedono trattamenti economici accessori, settoriali,
comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti
sostituendole contemporaneamente con corrispondenti
disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di
collegare direttamente tali trattamenti alla produttivita'
individuale e a quella collettiva ancorche' non
generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo,
raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali
devono essere introdotti sistemi di valutazione e
misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita'
particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose
per l'incolumita' personale o dannose per la salute;
prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti
economici fondamentali ed accessori in godimento aventi
natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di
generalita' per ciascuna amministrazione o ente; prevedere
il principio della responsabilita' personale dei dirigenti
in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
accessori;
p) prevedere che qualunque tipo di incarico a
dipendenti della pubblica amministrazione possa essere
conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni
caso, prevedere che l'amministrazione, ente, societa' o
persona fisica che hanno conferito al personale dipendente
da una pubblica amministrazione incarichi previsti
dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro
sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al
presente articolo, siano tenuti a comunicare alle
amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli
emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi,
allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe
delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
q) (lettera abrogata dall'art. 11, legge 15 marzo
1997, n. 59);
r) prevedere, al fine di assicurare la migliore
distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul
territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti
pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi
comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso
di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo
il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei
posti vacanti mediante mobilita' volontaria, ancorche'
realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di
personale nella sede di provenienza; prevedere norme
dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli
obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici
in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo
periodo di effettiva permanenza nella sede di prima
destinazione, escludendo anche la possibilita' di disporre
in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con
dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti
mediante mobilita' volontaria, compresi quelli di cui al
comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la
mobilita' volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio
e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilita'
ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di
leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda
di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel
caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle
aziende municipalizzate o consortili a societa' private per
effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione,
che attribuiscano alle stesse societa' le funzioni
esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
t) prevedere una organica regolamentazione delle
modalita' di accesso all'impiego presso le pubbliche
amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo
professionale, da espletarsi a livello regionale,
abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni,
ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro
consorzi, previa individuazione dei profili professionali,
delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi,
nonche' delle modalita' di accesso alle graduatorie di
idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo
altresi' la possibilita', in determinati casi, di
provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di
selezionare i candidati mediante svolgimento di prove
psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati;
prevedere altresi' il decentramento delle sedi di
svolgimento dei concorsi;
u) prevedere per le categorie protette di cui al
titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione,
da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici,
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
v) al fine di assicurare una migliore efficienza
degli uffici e delle strutture delle amministrazioni
pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili
esigenze funzionali, prevedere che il personale
appartenente alle qualifiche funzionali possa essere
utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilita',
per lo svolgimento di mansioni relative a profili
professionali di qualifica funzionale immediatamente
inferiore;
z) prevedere, con riferimento al titolo di studio,
l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente
soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di
posti e classi di concorso diversi da quelli di
titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
passaggio di ruolo del predetto personale docente
soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea
abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la
normativa vigente; prevedere il passaggio del personale
docente in soprannumero e del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici
scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle
qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle
sedi che presentino disponibilita' di posti, nei limiti
delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione
centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del
Ministero della pubblica istruzione previste
cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive
modificazioni;
aa) prevedere per il personale docente di ruolo
l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con
verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai
quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al
fine di rendere possibile una maggiore mobilita'
professionale all'interno del comparto scuola in relazione
ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e
ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di
insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative
contrattuali l'equiparazione della mobilita' professionale
(passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed
il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti
riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni
in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni
in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di
mobilita' in ciascun anno scolastico;
bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale
delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne
e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed
artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della
consistenza organica, a modifica di quanto previsto
dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n.
270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere,
con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo
e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio
1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva
abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano
l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da
quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista
una nuova regolamentazione di tutte le forme di
utilizzazione del personale della scuola per garantirne
l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per
concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente
attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche
culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova
regolamentazione potra' consentire una utilizzazione
complessiva di personale non superiore alle mille unita';
cc) prevedere che le dotazioni dell'organico
aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura
delle supplenze annuali. Cio' nell'ambito delle quote
attualmente stabilite per le diverse attivita' di cui
all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni;
dd) procedere alla revisione delle norme concernenti
il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il
personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario
prevedendo la possibilita' di fare ricorso alle supplenze
annuali solo per la copertura dei posti effettivamente
vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque
assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno
scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze
temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle
esigenze di servizio; procedere alla revisione della
disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente
che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermita' o
per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei
cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il
30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non
inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a
garanzia della continuita' didattica e i docenti di ruolo
che non riprendano servizio nella propria classe sono
impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri
compiti;
ee) procedere alla revisione, nell'ambito
dell'attuale disciplina del reclutamento del personale
docente di ruolo, dei criteri di costituzione e
funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di
realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e
contenimento complessivo della spesa nello svolgimento
delle procedure di concorso mediante un piu' razionale
accorpamento delle classi di concorso ed il maggior
decentramento possibile delle sedi di esame, nonche' un
piu' frequente ricorso alla scelta dei componenti delle
commissioni fra il personale docente e direttivo in
quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive
modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai
componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi
non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La
corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare
una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri
eventualmente da sostenere per la sostituzione del
personale esonerato dal servizio di insegnamento;
ff) procedere alla revisione, nell'ambito
dell'attuale disciplina del reclutamento del personale
docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al
fine di subordinarne l'indizione alla previsione di
effettiva disponibilita' di cattedre e di posti e, per
quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di
subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per
soli titoli;
gg) prevedere l'individuazione di parametri di
efficacia della spesa per la pubblica istruzione in
rapporto ai risultati del sistema scolastico con
particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto
allo studio ed in rapporto anche alla mortalita'
scolastica, agli abbandoni e al non adempimento
dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro
superamento;
hh) prevedere criteri e progetti per assicurare
l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i
settori del pubblico impiego;
ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro
organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio
dei diritti dei cittadini in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei
consigli regionali sono collocati in aspettativa senza
assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai
fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di
quiescenza e di previdenza;
mm) al fine del completamento del processo di
informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della
piu' razionale utilizzazione dei sistemi informativi
automatizzati, procedere alla revisione della normativa in
materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo
altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla
revisione delle relative competenze e attribuire ad un
apposito organismo funzioni di coordinamento delle
iniziative e di pianificazione degli investimenti in
materia di automazione, anche al fine di garantire
l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti
legislativi in esso previsti costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I
principi desumibili dalle disposizioni del presente
articolo costituiscono altresi' per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.
3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze
statutarie in materia, le norme di attuazione e la
disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la
provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul
bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel
pubblico impiego.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Governo trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine
dell'espressione del parere da parte delle Commissioni
permanenti competenti per la materia di cui al presente
articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni
dalla data di trasmissione.
5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
delle Commissioni di cui al comma 4, potranno essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al
31 dicembre 1993.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 dello Statuto di
autonomia della regione Trentino-Alto Adige:
"Art. 4. - In armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il
rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi
nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela
delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica, la regione ha la potesta' di emanare norme
legislative nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici regionali e del personale
ad essi addetto;
2) ordinamento degli enti para-regionali;
3) ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni;
4) espropriazione per pubblica utilita' non
riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato
e le materie di competenza provinciale;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) servizi antincendi;
7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
8) ordinamento delle camere di commercio;
9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle
cooperative;
10) contributi di miglioria in relazione ad opere
pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi
nell'ambito del territorio regionale.".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192; gli articoli 14
e seguenti della stessa legge appartengono al capo IV
concernente la "Semplificazione dell'azione
amministrativa".
- Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e successive modifiche,
come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Il progetto di modifica dei programmi
d'insegnamento e di esame, ivi comprese l'introduzione di
nuovi insegnamenti e la modifica degli orari di
insegnamento, e' comunicato al Ministero della pubblica
istruzione per il parere del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione previsto dall'art. 19, comma ottavo,
dello statuto. A tal fine il Consiglio nazionale e'
integrato da un rappresentante della provincia. Per
l'acquisizione del predetto parere si applica quanto
disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La provincia adotta le modifiche dei programmi
d'insegnamento e di esame con propria legge, ovvero sulla
base di quanto disposto con propria legge. Ove le predette
modifiche non riguardino disposizioni recate da normative
statali aventi forza di legge, le stesse sono adottate
dalla provincia, sentito il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con proprio provvedimento
nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.
3. La provincia dispone idonei interventi per adeguare
la preparazione scolastica, secondo i programmi di
insegnamento di cui al comma 1, degli studenti provenienti
dalle altre scuole del territorio nazionale.".
- Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, e' il seguente:
"Art. 7 (Conferenza permanente dei dirigenti generali).
- 1. I capi dei Dipartimenti, i dirigenti generali del
Ministero preposti agli uffici di livello dirigenziale
generale compresi nei Dipartimenti, ai servizi e agli
uffici scolastici periferici si riuniscono in Conferenza
per trattare le questioni attinenti al coordinamento
dell'attivita' dei rispettivi uffici. La Conferenza e'
presieduta, a turno, dai capi dei Dipartimenti, che
provvedono a convocarla periodicamente, almeno ogni tre
mesi.".



 
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