Gazzetta n. 297 del 23 dicembre 2003 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
DELIBERAZIONE 13 novembre 2003
Accordo sul programma innovativo in ambito urbano, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visto l'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. l 12, che riserva allo Stato la promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni;
Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 21 e, in particolare, l'art. 4, relativo alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano finalizzati prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e citta' con piu' forte disagio abitativo ed occupazionale;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, recante la disciplina dei programmi innovativi in ambito urbano, che recepisce l'impegno del Governo a comprendere in tali programmi anche gli interventi di riqualificazione degli ambiti urbani e delle infrastrutture circostanti le grandi stazioni ferroviarie, riservando a tali interventi una quota delle disponibilita' previste per gli stessi programmi innovativi e, in particolare, dall'art. 1, comma 1, lettera c);
Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001 recante le modalita' e le procedure per la destinazione delle risorse indicate nell'art. 1, comma 1, lettera c), dello stesso decreto;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera b);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, recante lo schema di conservazione dei residui di stanziamento relativi all'esercizio 2002, che stabilisce una percentuale massima pari all'80% delle somme sopra indicate di conservazione dei residui di stanziamento al 31 dicembre 2002;
Considerato che si prevede un programma operativo contenente criteri attuativi e localizzazione degli interventi, con la partecipazione finanziaria anche di Ferrovie dello Stato S.p.a., delle Autorita' portuali e di altri soggetti privati, elaborato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e formalizzato in apposito accordo, sentiti anche i comuni interessati;
Visto il programma attuativo predisposto dal Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in coordinamento con il Ministero dell'interno, sentito il Dipartimento per il trasporto marittimo ed aereo, trasmesso con nota prot. 3191 del 26 settembre 2003, nel quale si indicano, quali soggetti interessati all'attuazione del programma, i comuni con aree urbane connotate da situazioni di degrado sociale ed economico e che risultano, allo stesso tempo, sedi di Autorita' portuali e di importanti stazioni ferroviarie, secondo i parametri indicati nelle tabelle 1-5 allegate al presente atto;
Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 14 ottobre, con la partecipazione dei rappresentanti statali, regionali e dell'ANCI, nel corso della quale le amministrazioni statali e regionali hanno espresso il loro parere favorevole;
Considerati gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le regioni hanno espresso il proprio nulla osta alla stipula dell'accordo;
Sancisce accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni, per l'attuazione del programma operativo contente i criteri attuativi e la localizzazione degli interventi da ammettere al finanziamento di cui all'art. l, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, secondo quanto segue:
Art. 1.
1. Al fine di una piu' efficace ed efficiente allocazione delle risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali - individua, quali soggetti interessati all'attuazione del Programma innovativo in ambito urbano, i comuni con aree urbane connotate da situazioni di degrado sociale ed economico che risultano al contempo sedi di autorita' portuali e di importanti stazioni ferroviarie.
 
Art. 2.
1. Sulla base dei criteri generali indicati nell'art. l, si ritiene di individuare i seguenti comuni: Savona, Genova, La Spezia, Livorno, Massa Carrara, Piombino, Civitavecchia, Napoli, Salerno, Cagliari, Olbia, Palermo, Catania, Messina, Taranto, Bari, Brindisi, Ancona, Ravenna, Venezia, Trieste, Trapani.
 
Art. 3.
1. Il Ministero - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio - si impegna a stipulare, con le regioni, i comuni R.F.I. S.p.a., le autorita' portuali e gli altri soggetti privati interessati, specifici protocolli d'intesa per l'attuazione del programma in esame.
Roma, 13 novembre 2003
Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 
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