Gazzetta n. 297 del 23 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 dicembre 2003
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva registrata con regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Visto il regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2003 con il quale l'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla citata denominazione, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extra vergine di oliva Chianti Classico, con sede in San Casciano in Val di Pesa (Firenze), via Scopetti n. 155, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura prevista dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 66148 del 26 novembre 2003, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
Vista l'istanza del 7 novembre 2003, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
Considerato che l'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche, notificata all'organismo comunitario con la citata nota n. 66148 del 26 novembre 2003;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo la modifica richiesta dallo stesso, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 226 del 29 settembre 2003, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
Decreta:
Art. 1.
1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extra vergine di oliva Chianti Classico, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 notificata al competente organismo comunitario e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 226 del 29 settembre 2003.
 
Art. 2.
1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi all'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» quale organismo incaricato con decreto ministeriale 16 ottobre 2003 ad espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo la modifica richiesta dallo stesso Consorzio e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 226 del 29 settembre 2003.
2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000, di accedere alla certificazione di conformita' alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformita' rilasciata dall'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze», ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 3.
1. L'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze», non puo' modificare le procedure di controllo cosi' come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorita' nazionale competente. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorita' nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorita' nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantita' di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva.
 
Art. 4.
1. L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 
Art. 5.
1. L'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 6.
1. L'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva.
 
Art. 7.
1. L'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 
Art. 8.
1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2003
Il direttore generale: Abate
 
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