Gazzetta n. 297 del 23 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 agosto 2003
Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO E IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio;
Visto il decreto 10 marzo 1988 con il quale il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno e della difesa, ha modificato il decreto ministeriale 27 dicembre 1971 recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 250/1997 che ha trasferito all'Ente nazionale per l'aviazione civile le funzioni amministrative e tecniche nel settore dell'aviazione civile, ivi comprese le competenze di natura regolamentare nelle materie tecniche di propria competenza;
Visto l'art. 2, comma 2, l.a5, dello statuto dell'Ente nazionale per l'aviazione civile approvato con decreto 3 giugno 1999 del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma di organizzazione del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Viste la nota n. 1723/DG del 5 agosto 2003; con la quale l'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica che il presente decreto tiene conto delle osservazioni formulate dai Ministeri interessati e dalle associazioni di settore;
Considerata la necessita' di adeguare i contenuti normativi del citato decreto ministeriale 10 marzo 1988 alle nuove esigenze in tema di sicurezza delle operazioni e protezione da atti illeciti e di introdurre una piu' organica disciplina sulla sicurezza delle aviosuperfici e sulle relative modalita' di attuazione;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Per «aviosuperficie» si intende un'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico di cui all'art. 692 del codice della navigazione e su cui non insista un aeroporto privato di cui all'art. 704 del codice della navigazione.
2. Per «elisuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto.
3. Per «idrosuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.
4. Per «aviosuperficie in pendenza (AP)» si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, superi il due percento.
5. Per «aviosuperficie non in pendenza (ANP)» si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, non ecceda il due percento.
6. Per «elisuperficie in elevazione» si intende una elisuperficie posta su una struttura avente elevazione di tre metri o piu' rispetto al livello della superficie.
 
Art. 2.
Applicabilita'
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle aviosuperfici come definite all'art. 1;
b) alle operazioni di aeromobili su aviosuperfici.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: al personale, ai mezzi ed alle infrastrutture militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato.
3. Le disposizioni del presente decreto disciplinano:
a) la gestione e l'uso delle aviosuperfici;
b) le caratteristiche fisiche e la segnaletica delle aviosuperfici;
c) le operazioni su aviosuperfici.
 
Art. 3.
Gestione ed uso delle aviosuperfici
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 7 e 8, l'aviosuperficie e' gestita da persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della sua rispondenza ai requisiti previsti dal presente decreto, della sua agibilita' in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio, e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate.
2. La gestione di un'aviosuperficie e' subordinata al consenso, espresso in forma scritta, del proprietario dell'area su cui l'aviosuperficie e' ubicata; se l'area e' appartenente allo Stato o a enti pubblici, la gestione e' subordinata al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorita' amministrativa.
3. L'uso di un'aviosuperficie e' subordinato al consenso del gestore, che e' tenuto a fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per la buona esecuzione dell'attivita', ed e' limitato ai voli intracomunitari.
4. Nei casi di cui agli articoli 13.8, 15.2, 17.2 e 18.4 ed agli articoli 22.4 e 23.2 per la gestione e l'uso dell'aviosuperficie e' richiesta specifica autorizzazione rilasciata dall'ENAC secondo la procedura di cui all'Appendice 1.
 
Art. 4.
Gestione - Norme procedurali
1. La persona fisica o il rappresentante legale della persona giuridica che gestisce l'aviosuperficie devono essere in possesso di un nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza o della sede legale della persona giuridica, previa valutazione anche della inesistenza di controindicazioni agli effetti dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' della sicurezza dello Stato.
2. Il gestore trasmette all'ENAC almeno quaranta giorni prima della data di inizio della gestione dell'aviosuperficie copia del nulla osta di cui al precedente comma, gli estremi per la sua identificazione e per quella del proprietario dell'area destinata ad aviosuperficie, i dati caratteristici dell'aviosuperficie e ogni altra documentazione richiesta dall'ENAC.
3. Per la gestione di un'elisuperficie in elevazione il gestore deve inoltre dichiarare:
a) il possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa urbanistica in materia di edificabilita';
b) che l'elisuperficie e' conforme alle specifiche disposizioni emanate dal Ministero dell'interno in materia di assistenza antincendio.
4. L'avvenuto inizio della gestione e qualsiasi modifica degli elementi indicati nei precedenti commi 2 e 3 devono essere tempestivamente comunicati dal gestore all'ENAC, al comune ed all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza, per il tramite del locale ufficio o comando di polizia competente per territorio.
5. Le informazioni di cui ai commi precedenti sono inoltre trasmesse dall'ENAC al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo, al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla questura competente, al Ministero della difesa - Stato Maggiore, al Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale Guardia di finanza, all'Agenzia delle dogane, all'Ente nazionale per l'assistenza al volo S.p.a. nonche' alla regione ed al comune competenti per territorio nel cui territorio sono realizzate le opere di cui all'art. 1.
6. Le informazioni ed i dati relativi alle aviosuperfici ed elisuperfici per le quali e' stata iniziata l'attivita' sono diffusi dall'ENAC per via informatica, mediante pubblicazione nel sito ufficiale dell'Ente.
 
Art. 5.
Raccolta dati dei movimenti su aviosuperfici
1. Il pilota oltre a richiedere il consenso di cui all'art. 3.3, comunica al gestore i seguenti dati per ciascun movimento:
a) nominativo pilota ed eventuale copilota;
b) tipo dell'aeromobile;
c) marche dell'aeromobile:
d) numero persone a bordo;
e) orario partenza e destinazione;
f) orario di arrivo e provenienza;
g) tipo del volo.
2. Il gestore istituisce un sistema di raccolta dei dati di cui al comma precedente. Tali dati sono conservati dal gestore per almeno cinque anni e, a richiesta, sono resi disponibili alle autorita' di pubblica sicurezza ed all'ENAC.
 
Art. 6.
Attivita' su aviosuperfici
1. Sulle aviosuperfici, oltre all'effettuazione di attivita' non remunerate, sono consentite anche le attivita' di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo.
2. Ferma restando la responsabilita' del gestore dell'aviosuperficie, le attivita' di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo si svolgono sotto la responsabilita' del titolare della licenza di cui all'art. 788 del Codice della navigazione ed al regolamento CEE/2407/1992.
 
Art. 7.
Elisuperfici occasionali
1. E' considerata elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio.
2. Al fine di determinare l'adeguatezza della elisuperficie occasionale, il pilota effettua una ricognizione in volo in cui accerta il rispetto delle seguenti condizioni:
a) la dimensione minima dell'area di approdo e decollo deve essere almeno una volta e mezzo la distanza compresa fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto;
b) l'andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie;
c) esistenza di un sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo;
d) gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo;
e) l'area deve essere sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni;
f) le fasi di decollo e di atterraggio non devono comportare il sorvolo di centri abitati, di agglomerati di case e assembramenti di persone.
3. L'uso di elisuperfici occasionali e' consentito nei seguenti casi:
a) effettuazione di attivita' aerea occasionale, non superiore a 100 movimenti per anno, in condizioni VFR diurno;
b) interventi di emergenza come definiti dall'ENAC.
4. Per l'uso delle elisuperfici occasionali non sono necessarie la figura del gestore di cui all'art. 3 del presente decreto, la segnaletica e assistenza antincendio; il pilota e' responsabile della scelta dell'area e della condotta delle operazioni.
5. L'uso delle elisuperfici occasionali e' consentito anche per lo svolgimento di attivita' aerea privata ed e' limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio nazionale senza scali intermedi in territorio di altro Stato.
6. L'uso delle elisuperfici occasionali ubicate su un'area di proprieta' privata e' subordinato al consenso del proprietario dell'area; se le elisuperfici occasionali sono ubicate su un'area di proprieta' dello Stato o di enti pubblici, l'uso e' subordinato al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorita' amministrativa.
7. Il pilota e' responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente.
8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 non si applicano nei casi di trasporto sanitario d'urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio, soccorso ed emergenza.
 
Art. 8.
Aviosuperfici occasionali
1. E' considerata aviosuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere operazioni occasionali di decollo e atterraggio di velivoli.
2. L'uso di aviosuperfici occasionali da parte di velivoli e' consentito esclusivamente per attivita' di lavoro aereo. Per l'uso delle aviosuperfici occasionali non sono necessarie la figura del gestore di cui all'art. 3, la segnaletica e l'assistenza antincendio; l'esercente certificato di lavoro aereo effettua preventivamente le proprie valutazioni sull'adeguatezza dell'aviosuperficie sulla base delle condizioni di cui ai punti b) c) d) e) e f) dell'art. 7.2, tenuto conto che, in ogni caso, le dimensioni dell'aviosuperficie devono essere idonee all'effettuazione della corsa di approdo e della corsa di decollo dei velivoli di cui e' previsto l'impiego. L'uso di idrosuperfici occasionali per operazioni e' consentito anche per attivita' diverse dal lavoro aereo.
3. L'uso delle aviosuperfici occasionali e' limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio nazionale senza scali intermedi in territorio di altro Stato.
4. L'uso delle aviosuperfici occasionali ubicate su un'area di proprieta' privata e' subordinato al consenso del proprietario dell'area; se le aviosuperfici occasionali sono ubicate su un'area di proprieta' dello Stato o di enti pubblici, l'uso e' subordinato al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorita' amministrativa. Nel caso di idrosuperfici occasionali che siano ubicate in aeree aperte al traffico nautico pubblico, non sono necessari nulla osta o concessioni d'uso, fermo restando la responsabilita' dell'operatore ad operare nel rispetto delle regole della navigazione.
5. Il pilota e' responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente.
 
Art. 9.
Comunicazioni
1. Prima di iniziare un volo di trasferimento su una elisuperficie occasionale o su una aviosuperficie occasionale, il pilota deve trasmettere alla direzione di circoscrizione aeroportuale e all'autorita' di pubblica sicurezza competenti territorialmente sulla localita' nella quale l'aviosuperficie di destinazione e' ubicata, le seguenti informazioni:
a) aeroporto, aviosuperficie o elisuperficie di partenza;
b) coordinate geografiche dell'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione ovvero, se cio' non e' possibile, localita' nella quale l'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione e' ubicata;
c) tipo, marche e nominativo dell'aeromobile;
d) ora prevista di decollo;
e) ora prevista di approdo;
f) nominativo del pilota responsabile del volo;
g) numero delle persone trasportate oltre il pilota responsabile del volo;
h) tipo dell'eventuale attivita' aerea locale che sara' svolta sull'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione;
i) previsto periodo di tempo durante il quale sara' svolta l'attivita' aerea locale di cui alla lettera h) sull'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione.
2. L'annullamento del volo o il ritardo superiore a sessanta minuti rispetto all'ora prevista di decollo deve essere immediatamente comunicato dal pilota agli enti di cui al paragrafo precedente.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai voli di trasferimento sulle aviosuperfici di cui all'art. 3 del presente decreto aventi origine o destinazione, senza scali intermedi, in Paesi dell'Unione europea. Per tali voli le informazioni di cui al precedente comma 1 sono comunicate anche alle autorita' di dogana con almeno 12 ore di anticipo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di trasporto sanitario d'urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio, soccorso ed emergenza.
 
Art. 10.
Limitazioni
1. La scelta, la gestione e l'uso di un'aviosuperficie sono subordinati al rispetto delle zone proibite, pericolose e regolamentate indicate nelle apposite pubblicazioni aeronautiche nazionali e sono comunque soggetti alle restrizioni permanenti o temporanee stabilite dalle competenti autorita' civili o militari.
2. L'adempimento delle disposizioni del presente decreto non esonera dal rispetto della normativa vigente, anche riguardo a specifiche competenze di altre pubbliche autorita' centrali e periferiche o di enti locali, per lo svolgimento delle attivita' sulle aviosuperfici.
3. L'ENAC puo' in qualsiasi momento limitare, sospendere o far cessare, con provvedimento motivato, la gestione e/o l'uso di un'aviosuperficie. La cessazione dell'attivita' di gestione o dell'uso dell'aviosuperficie e' comunque disposta quando viene revocato il nulla osta del gestore, di cui all'art. 4.1. E' comunque immediatamente disposta allorquando ne viene fatta richiesta dalla Autorita' di pubblica sicurezza.
4. L'ENAC puo' altresi' limitare per zone geografiche, con provvedimento motivato, l'attivita' aerea su elisuperfici ed aviosuperfici occasionali.
5. Le informazioni relative alla limitazione, alla sospensione ed alla cessazione della gestione di aviosuperfici sono trasmesse dall'ENAC ai soggetti di cui all'art. 4.5.
 
Art. 11.
Disposizioni generali
1. Il pilota svolge le operazioni di volo sulle aviosuperfici sotto la propria responsabilita' ed e' tenuto a conformarsi alle norme e alle procedure di volo contenute nelle apposite pubblicazioni nazionali e alle eventuali limitazioni e prescrizioni dettate dalle competenti autorita'.
2. L'attivita' aerea sulle aviosuperfici deve essere effettuata a contatto visivo con il suolo, in condizioni meteorologiche non inferiori a quelle minime prescritte dalle regole del volo a vista e, limitatamente ai velivoli, nelle ore diurne.
3. Il pilota e' responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di controllo del traffico aereo.
4. Qualora l'attivita' aerea avvenga in montagna o comunque in zona ove non e' possibile il contatto radio bilaterale con l'ente di controllo del traffico aereo competente, il pilota deve sintonizzare la radio di bordo sulla frequenza di 130.0 MHZ ed effettuare periodiche chiamate all'aria, allo scopo di evitare conflitti di traffico.
5. L'ENAC puo' revocare, sospendere o modificare, in applicazione della normativa vigente, le autorizzazioni le certificazioni e le licenze rilasciati quando e' accertata la violazione dei requisiti di cui al presente decreto.
 
Art. 12.
Elisuperfici - Caratteristiche tecniche
1. La dimensione minima dell'area di approdo e decollo deve essere almeno una volta e mezzo la distanza compresa fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto.
2. L'andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie.
3. Deve esistere sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo.
4. Gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo.
5. Durante le operazioni l'area deve essere sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni.
6. Deve essere installata una manica a vento.
7. La segnaletica diurna deve essere quella indicata in Appendice 2.
8. In caso di operazioni notturne l'elisuperficie deve essere provvista della segnaletica notturna indicata in Appendice 2.
9. Per le operazioni notturne in aree geografiche di particolare difficolta' per l'avvicinamento ed in zone urbane, deve essere installato un sistema di guida visiva di planata.
 
Art. 13.
Elisuperfici in elevazione - Caratteristiche tecniche
1. Oltre ai requisiti di cui al precedente art. 12, alle elisuperfici in elevazione si applicano i requisiti di seguito riportati.
2. L'area destinata ad elisuperficie deve essere:
a) piana e di pendenza, compresa tra l'1% ed il 2%, idonea ad evitare l'accumulo di acqua o di altri liquidi;
b) dotata di protezione perimetrale esterna che non costituisca ostacolo.
3. Ciascun punto della superficie e delle strutture di sostegno deve resistere al carico massimo statico e dinamico dell'elicottero piu' pesante destinato ad operarvi, anche in caso di atterraggio violento.
4. Nell'area circostante l'area di decollo e di approdo non possono essere installati oggetti fissi a meno che tali oggetti non siano indispensabili alle operazioni e siano di tipo frangibile. L'altezza degli oggetti che per la loro funzione devono essere collocati sul bordo dell'area di decollo e di approdo non deve eccedere i 25 cm.
5. Devono essere predisposte soluzioni tecniche idonee ad evitare il propagarsi di incendi ed un sistema di evacuazione e/o raccolta del combustibile eventualmente fuoruscito dall'elicottero e deve essere disponibile, durante le operazioni, una assistenza antincendio adeguata al tipo di elicottero utilizzato.
6. La segnaletica diurna deve essere quella indicata in Appendice 2.
7. In caso di operazioni notturne l'elisuperficie deve essere provvista della segnaletica notturna indicata in Appendice 2.
8. L'uso dell'elisuperficie in elevazione deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in Appendice 1.
 
Art. 14.
Assistenza antincendio
1. Le elisuperfici in elevazione, le elisuperfici a servizio di destinazioni sanitarie e quelle utilizzate per attivita' di trasporto pubblico ove si svolgono con continuita' operazioni di trasporto con una media giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per ogni semestre di riferimento, devono essere dotate di assistenza antincendio conforme alle disposizioni emanate dal Ministero dell'interno, secondo quanto segue:
a) l'elisuperficie deve essere classificata in accordo alla normativa vigente, e fornita dei relativi agenti estinguenti e dotazioni;
b) nel corso delle operazioni deve essere disponibile, secondo necessita', personale abilitato per l'assistenza antincendio e l'impiego delle relative dotazioni, potendosi autorizzare impianti automatici quale mezzo di soddisfacimento dei requisiti di protezione antincendio.
2. Ai fini della conduzione delle operazioni di volo il gestore dell'elisuperficie comunica all'ENAC la conformita' dell'elisuperficie alle disposizioni di cui al comma precedente.
 
Art. 15.
Norme operative
1. L'uso di elisuperfici situate in aree urbane e' consentito solo se sono disponibili aree di atterraggio d'emergenza lungo le traiettorie di decollo e avvicinamento; tale limitazione non e' richiesta per elicotteri plurimotore le cui prestazioni possono garantire, in caso di avaria di un motore, la prosecuzione del volo in sicurezza.
2. L'attivita' aerea notturna e' consentita soltanto sulle elisuperfici autorizzate dall'ENAC alle operazioni notturne secondo la procedura in Appendice 1.
3. Lo sbarco e l'imbarco di persone deve avvenire con il carrello poggiato stabilmente a terra ed il rotore o i rotori completamente fermi. Il rotore o i rotori possono essere in movimento, con il passo delle pale del rotore al minimo, qualora, durante le fasi di imbarco e sbarco, sia presente personale addetto all'assistenza dei passeggeri.
 
Art. 16.
Requisiti dei piloti per impiego di elicotteri su elisuperfici
1. Il pilota che intende impiegare elicotteri sulle elisuperfici occasionali deve:
a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di elicottero in corso di validita' e dell'abilitazione al tipo di elicottero impiegato;
b) avere un'attivita' di volo su elicottero di almeno 130 ore;
c) aver effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'elisuperficie.
2. Qualora l'impiego dell'elicottero avvenga su elisuperfici ubicate ad altitudine superiore a 1.500 metri oppure su elisuperfici in elevazione, l'attivita' di volo di cui al punto b) del comma precedente e' elevata a 500 ore.
3. Il pilota che intende impiegare elicotteri in attivita' notturna sulle elisuperfici deve:
a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di elicottero in corso di validita' e dell'abilitazione al tipo di elicottero impiegato;
b) essere in possesso della qualificazione I.F.R. in corso di validita';
c) avere un'attivita' di volo su elicottero di almeno 300 ore, di cui almeno 10 svolte in attivita' notturna;
d) avere effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi in volo notturno negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'elisuperficie.
4. Qualora l'impiego notturno dell'elicottero avvenga su elisuperfici ubicate ad altitudine superiore a 1.500 m oppure su elisuperfici in elevazione, l'attivita' di volo di cui al punto c) del comma precedente, e' elevata a 500 ore, di cui almeno 50 svolte in attivita' notturna.
5. Il pilota che per la prima volta intende svolgere attivita' notturna su una elisuperficie in elevazione deve avere effettuato almeno tre approdi e tre decolli sulla medesima durante le ore diurne.
 
Art. 17.
Attivita' di trasporto pubblico con elicotteri
1. E' consentito il trasporto pubblico sulle elisuperfici nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformita' alla documentazione di certificazione ed alla documentazione d'impiego dell'aeromobile. La documentazione d'impiego deve contenere le disposizioni e le informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su elisuperfici. Il trasporto pubblico passeggeri avviene sotto la responsabilita' del direttore operativo della societa' interessata che, a tal fine, deve disporre l'effettuazione di una preventiva ricognizione a terra ed in volo sulle elisuperfici di prevista utilizzazione. Le risultanze delle ricognizioni effettuate devono essere custodite dalla societa' secondo procedure approvate dall'ENAC.
2. La base operativa dell'operatore deve essere una elisuperficie gestita secondo le disposizioni di cui all'art. 3; l'uso di detta elisuperficie deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1. Tale elisuperficie oltre a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 12 e 13, ove applicabile, deve essere provvista di:
a) sistema di protezione o di procedure atto a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;
b) utenza telefonica e apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra;
c) servizio di ambulanza e pronto soccorso fruibile in modo tempestivo, anche mediante l'uso di servizi di elisoccorso.
3. Elisuperfici occasionali possono essere utilizzate per il trasporto pubblico, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 7, 9, 10 ed 11. Se utilizzata quale base per le operazioni devono essere soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
a) presenza di manica a vento o altro mezzo idoneo di segnalazione del vento;
b) misure atte a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;
c) apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.
4. Le elisuperfici utilizzate per attivita' di trasporto pubblico con voli di linea oltre a soddisfare i requisiti di cui al precedente comma 2 b) e c) ed agli articoli 12, 13 e 14 devono essere provviste di:
a) servizio di sicurezza e controllo radiogeno passeggeri e bagaglio a mano;
b) piani di emergenza per safety, security, evacuazione;
c) recinzione dell'intero complesso destinato a elisuperficie.
5. Le elisuperfici aperte alle operazioni notturne possono essere utilizzate solo da elicotteri ed equipaggi abilitati al volo strumentale.
6. L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli elicotteri impiegati.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano alle operazioni di Servizio medico di emergenza con elicottero (HEMS), disciplinate dal regolamento ENAC «Norme operative per il servizio medico di emergenza con elicotteri».
 
Art. 18.
Attivita' aeroscolastica con elicotteri
1. L'attivita' aeroscolastica su elisuperfici e' consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformita' alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell'elicottero. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su elisuperfici.
2. Non e' consentito l'utilizzo di elisuperfici occasionali.
3. L'attivita' aeroscolastica si svolge sotto la responsabilita' del direttore della scuola e sotto la sorveglianza di un istruttore.
4. L'uso per attivita' aeroscolastica dell'elisuperficie che costituisce base per le operazioni deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1. Tale elisuperficie oltre a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 12 e, ove applicabile, 13 deve essere provvista di:
a) sistema di protezione atto a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;
b) utenza telefonica ed apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.
Devono inoltre essere disponibili dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio nonche' di pronto soccorso sanitario.
5. L'esercente dell'elicottero deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli elicotteri impiegati.
 
Art. 19.
Lavoro aereo con elicotteri
1. L'attivita' di lavoro aereo e' consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformita' alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell'elicottero. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su elisuperfici.
2. L'attivita' di lavoro aereo su elisuperfici si svolge sotto la responsabilita' dell'esercente.
3. Elisuperfici occasionali possono essere utilizzate alle condizioni previste nell'art. 7 per l'attivita' di lavoro aereo, a prescindere dal numero di movimenti di cui al comma 3 dello stesso articolo. Qualora l'elisuperficie occasionale e' utilizzata come base temporanea, il direttore operativo dispone una ricognizione a terra ed in volo, per stabilire l'adeguatezza dell'elisuperficie rispetto alle condizioni di cui all'art. 7.2 ed il soddisfacimento delle seguenti ulteriori condizioni:
d) presenza di manica a vento o altro mezzo idoneo di segnalazione del vento;
e) misure atte a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;
f) apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.
4. L'esercente dell'elicottero deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli elicotteri impiegati.
 
Art. 20.
Aviosuperfici terrestri - Caratteristiche tecniche
1. Le dimensioni della pista devono essere idonee all'effettuazione della corsa di approdo e della corsa di decollo.
2. L'andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie.
3. Deve esistere sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo.
4. Gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo.
5. Durante le operazioni l'area deve essere sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni.
6. Deve essere installata una manica a vento.
7. Le caratteristiche fisiche delle piste e la segnaletica sono riportate nella appendice 3.
 
Art. 21.
Requisiti dei piloti per l'impiego di velivoli su aviosuperfici
1. Il pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici non in pendenza deve:
a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile in corso di validita' e dell'abilitazione al tipo di velivolo impiegato;
b) aver svolto una attivita' minima di volo pari ad almeno cinque decolli e cinque approdi su aviosuperfici;
c) avere effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'aviosuperficie.
2. Il pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici in pendenza deve:
a) essere in possesso dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza (Ap);
b) essere in possesso dell'abilitazione al tipo di velivolo impiegato;
c) aver effettuato, almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'aviosuperficie.
3. Il pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato deve:
a) essere in possesso dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato;
b) essere in possesso dell'abilitazione al tipo di velivolo impiegato;
c) avere effettuato cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'aviosuperficie.
4. I corsi per il conseguimento delle abilitazioni:
a) all'uso delle aviosuperfici in pendenza;
b) all'uso delle aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato;
c) a svolgere le mansioni di istruttore di velivolo su aviosuperfici in pendenza e/o a fondo innevato o ghiacciato;
d) all'uso delle idrosuperfici, devono essere effettuati presso scuole di pilotaggio approvate dall'ENAC.
5. Le abilitazioni all'uso delle aviosuperfici in pendenza e/o a fondo innevato o ghiacciato, rilasciate da un Paese membro dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), possono essere convalidate - se riconosciute corrispondenti a quelle indicate nel presente decreto - mediante autorizzazione temporanea rilasciata dall'ENAC.
6. Per l'uso delle idrosuperfici occasionali il pilota deve avere svolto almeno:
a) 25 ore di attivita' di volo su idrovolanti;
b) cinque decolli e cinque approdi con idrovolanti negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'idrosuperficie.
 
Art. 22.
Trasporto pubblico con velivoli
1. L'uso di aviosuperfici per attivita' di trasporto pubblico con velivoli e' consentito esclusivamente per i voli:
non di linea;
con velivoli di massa massima al decollo non superiore a 5700 kg e numero di posti passeggeri non superiore a 9.
2. Le operazioni sulle aviosuperfici sono consentite nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformita' alla documentazione di certificazione ed alla documentazione d'impiego dell'aeromobile. La documentazione d'impiego dove contenere le disposizioni e le informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su aviosuperfici.
3. Il trasporto pubblico avviene sotto la responsabilita' del direttore operativo della societa' interessata che, a tal fine, deve disporre l'effettuazione di una ricognizione a terra e in volo sulle aviosuperfici di prevista utilizzazione.
4. L'uso delle aviosuperfici per trasporto pubblico deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1. Dette aviosuperfici oltre i requisiti di cui all'art. 20 devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) recinzione se trattasi di aviosuperficie terrestre;
b) area di movimento adeguata alle caratteristiche del velivolo;
c) servizio di ambulanza e pronto soccorso fruibile in modo tempestivo;
d) utenza telefonica;
e) apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.
Devono inoltre essere disponibili dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio.
5. L'ENAC puo' richiedere, in funzione delle caratteristiche orografiche, meteorologiche e di traffico, l'adozione di procedure operative specifiche.
6. Il gestore deve rendere disponibile all'ENAC il rilievo degli ostacoli interessanti le direzioni di approdo secondo quanto specificato nella tabella riportata in appendice 3 e deve determinare le seguenti distanze di pista da sottoporre all'ENAC per approvazione:
corsa disponibile per il decollo;
distanza disponibile per il decollo;
distanza disponibile per l'accelerazione-arresto;
distanza disponibile per l'atterraggio.
7. Non sono consentite operazioni in presenza di fanghiglia, acqua, neve o ghiaccio sulla pista.
8. L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza dei velivoli impiegati.
9. Per le idrosuperfici utilizzate quale base operativa e' richiesta la presenza di una imbarcazione di appoggio capace di portare soccorso a tutte le persone a bordo degli aeromobili in acqua; e' inoltre richiesta la presenza al punto di approdo a terra di mezzi di estinzione adeguati alla categoria dell'aeromobile.
 
Art. 23.
Attivita' aeroscolastica con velivoli
1. L'attivita' aeroscolastica e' consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformita' alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell'aeromobile. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su aviosuperfici.
2. L'uso per attivita' aeroscolastica delle aviosuperfici che costituiscono la base per le operazioni deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1. Durante le attivita', su tali aviosuperfici, devono essere soddisfatti, i seguenti requisiti:
a) sistema di protezione o di procedure atto a mantenere sgombra l'area di manovra da persone, animali e cose;
b) utenza telefonica ed apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra;
c) elaborato grafico degli ostacoli nelle direzioni di atterraggio e di decollo per km 3.
Devono inoltre essere disponibili dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio nonche' di pronto soccorso sanitario.
3. L'uso per attivita' aeroscolastica delle idrosuperfici che costituiscono la base per le operazioni deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1. Durante le attivita', su tali idrosuperfici, devono essere soddisfatti, i seguenti requisiti:
a) utenza telefonica ed apparato radio comunicazione terra/bordo/terra;
b) presenza di una imbarcazione di appoggio idonea ad intervenire in caso di emergenza.
Devono inoltre essere disponibili dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio nonche' di pronto soccorso sanitario.
4. L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli aeromobili impiegati.
 
Art. 24.
Lavoro aereo con velivoli
1. L'attivita' di lavoro aereo e' consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformita' alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell'aeromobile. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su aviosuperfici.
2. L'attivita' di lavoro aereo su aviosuperfici si svolge sotto la responsabilita' dell'esercente.
3. Aviosuperfici occasionali terrestri possono essere utilizzate quale base per l'attivita' di lavoro aereo a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
a) misure atte a mantenere sgombra l'area di manovra da persone, animali e cose;
b) presenza di manica a vento o altro mezzo idoneo di segnalazione del vento;
c) apparato radio comunicazione terra/bordo/terra.
4. L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli aeromobili impiegati.
 
Art. 25.
Aggiornamento
1. All'aggiornamento delle disposizioni contenute nella seconda parte, terza parte e nelle appendici provvede l'ENAC con propri provvedimenti.
 
Art. 26.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2003
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro della difesa
Martino Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2003 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 57
 
appendice 1
REQUISITI PROCEDURALI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE
PER LA GESTIONE E L'USO DI AVIOSUPERFICI
1. Nei casi in cui e' richiesta l'autorizzazione per la gestione e l'uso di una aviosuperficie, il gestore presenta domanda all'ENAC corredata delle documentazioni necessarie a dimostrare la rispondenza ai requisiti applicabili.
2. L'ENAC, effettuata la verifica tecnico-operativa per l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti del presente decreto, autorizza la gestione e l'uso dell'aviosuperficie, ovvero comunica al gestore l'esito negativo, motivandolo.
3. L'autorizzazione ha validita' triennale e puo' essere rinnovata su istanza del gestore ed a seguito dell'esito favorevole degli accertamenti dell'ENAC circa la permanenza dei requisiti previsti dal presente decreto.
appendice 2

----> Vedere appendice 2 alle pagg. 56 - 57 <----

appendice 3
REQUISITI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE FISICHE
ED ALLA SEGNALETICA DIURNA APPLICABILI ALLE AVIOSUPERFICI TERRESTRI Piste pavimentate.
Segnalazione della pista con striscia continua bianca di almeno 30 cm di spessore di:
bordi pista laterali;
soglia pista, in entrambe le direzioni;
asse pista, con striscia discontinua di 30 metri ad intervalli di 20 metri;
codice identificativo dell'orientamento magnetico della pista, costituito da due numeri, posizionato sulla pista in prossimita' della soglia.
Posizionamento nelle vicinanze della pista di indicatore della direzione di atterraggio T di colore bianco o arancio qualora assicuri un migliore contrasto con il terreno circostante, composto da due bracci aventi le dimensioni di 4 m di lunghezza e 0,4 m di spessore. Piste non pavimentate.
Segnalazione di bordo pista con segnalatori bianchi piatti rettangolari a livello con la superficie, lunghi 3 m larghi 1 m, spaziati ad intervalli non superiori a 90 m; oppure
Segnalatori frangibili, disposti a coppie simmetriche rispetto all'asse pista con analoga spaziatura, con altezza massima di 0,36 m.
Gli angoli della pista devono essere segnalati con due segnalatori adiacenti e posizionati ortogonalmente tra loro.
Segnalatore di soglia pista con indicazione dell'orientamento magnetico della pista.
Sistemi di segnalazione diversi da quanto sopra devono essere accettabili per l'ENAC. Larghezza delle piste.
Per l'utilizzo in attivita' di trasporto pubblico o per attivita' aeroscolastica le piste devono avere le seguenti dimensioni minime:
larghezza della pista pari ad almeno 18 metri;
area contenente la pista con lo stesso andamento plano altimetrico, di dimensioni pari a due volte la larghezza di pista, priva di ostacoli;
area di sicurezza a fine pista, qualora sul prolungamento della stessa le caratteristiche orografiche del terreno o la presenza di ostacoli siano ritenuti pericolosi in caso di uscita di pista del velivolo.
appendice 3

----> Vedere appendice 3 di pag. 59 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone