Gazzetta n. 297 del 23 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 dicembre 2003
Riconoscimento al sig. Cloer Andreas di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Cloer Andreas, nato a Herne (Germania) il 25 luglio 1970, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich anerkannter Diplom-Sozialarbeiter», rilasciato nel luglio 2000 dall'Universita' Tecnica Dortmund ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;
Considerato che e' in possesso del titolo accademico «Diplom-Sozialarbeiter (FH)» conseguito nel settembre 1997 presso l'Universita' Tecnica di Dortmund;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2003;
Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali, sulle materie indicate nell'allegato A;
Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi dodici;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Cloer Andreas, nato a Herne (Germania) il 25 luglio 1970, cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo accademico/professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.
 
Art. 2.
Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attivita' del servizio sociale. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante al presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) Metodologia e modelli del servizio sociale per interventi complessi; 2) Metodologia e modelli del servizio sociale per la programmazione; 3) Organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane.
Roma, 10 dicembre 2003
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: la candidata dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana sulle materie indicate nel precedente art. 3.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.
Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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