Gazzetta n. 297 del 23 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 12 dicembre 2003 |
Riconoscimento alla sig.ra Bandele Andrea Bettina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Bandele Andrea Bettina, nata il 25 giugno 1970 a Furth (Germania), cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Rechtsanwaltin» - rilasciatole in data 6 dicembre 2001 dalla «Rechtsanwaltskammer» di Norimberga - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; Considerato inoltre che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Erste Juristische Staatsprufung» rilasciato dal Ministero Bavarese della giustizia il 15 luglio 1997; Considerato che ha conseguito il titolo professionale di «Zweite Juristische Staatsprufung» rilasciato dal Ministero Bavarese della giustizia il 21 maggio 2001; Visti gli esami sostenuti presso l'Universita' degli studi di Torino; Vista l'iscrizione della richiedente, a decorrere da aprile 2002, alla sezione speciale dell'albo degli avvocati di Torino, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che ha recepito in Italia la direttiva comunitaria n. 98/5/CE; Considerato comunque che permangono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003; Considerato il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Bandele Andrea Bettina, nata il 25 giugno 1970 a Furth (Germania), cittadina tedesca, sono riconosciuti il titolo professionale di «Rechtsanwaltin» e il titolo accademico di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati». |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale composta da: 1) ordinamento e deontologia professionale; 2) la discussione di un caso pratico su procedura civile; 3) la discussione di un caso pratico su procedura penale; 4) diritto civile o diritto penale a scelta del candidato; 5) diritto amministrativo processuale. |
| Art. 3. L'esame consiste in una prova orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 12 dicembre 2003 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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