IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e in particolare l'art. 2 che affida, tra l'altro, al Coni la cura dell'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale nonche' la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto l'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 che attribuisce ai comuni, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di «promozione di attivita' ricreative e sportive»; Visto l'art. 3 dello statuto del Coni approvato il 28 dicembre 2000, secondo cui il Coni promuove la massima diffusione della pratica sportiva anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunita' residenti sul territorio, tenendo conto delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali; Vista la richiesta del Comitato olimpico nazionale italiano di istituire una giornata nazionale dello sport, da celebrare annualmente in tutti i comuni d'Italia; Considerato che all'iniziativa del Coni hanno aderito, oltre alle diverse componenti dell'organizzazione sportiva, l'Anci, l'Upi e il Coordinamento degli assessorati regionali allo sport; Considerato che lo sport, per i valori in esso insiti, ha assunto nella societa' contemporanea un ruolo di grande rilevanza, in quanto fondamentale strumento di tutela della salute e di sviluppo delle capacita' fisiche delle generazioni presenti e future e di integrazione sociale; Considerato che la «Carta europea dello sport per tutti», adottata dal Consiglio d'Europa il 24 settembre 1976, nella quale sono compendiati i principi che debbono presiedere alle azioni concrete degli Stati membri per una politica di sport per tutti, afferma che «chiunque ha il diritto di praticare lo sport, in quanto fattore importante dello sviluppo umano»; Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 291/2003/CE del 6 febbraio 2003, che designa il 2004 quale «Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport»; Ritenuta l'opportunita' di rivolgere alle amministrazioni una direttiva per la promozione delle diverse iniziative nei settori di competenza, da concentrare annualmente in una specifica giornata, cosi' da far assumere a quest'ultima la connotazione di momento unitario di attenzione e sensibilizzazione sul tema dello sport quale fondamentale fattore di formazione e sviluppo armonioso della personalita' dell'individuo, nonche' di promozione sociale e culturale della comunita'; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27 novembre 2003; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali; Emana la seguente direttiva: Art. 1. E' istituita la «Giornata nazionale dello sport» che si terra' la prima domenica di giugno di ogni anno. In tale giornata il Coni e le altre amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, assumono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative, volte a promuovere e a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento della personalita' dell'individuo, di preservazione della salute, di miglioramento della qualita' della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della societa' civile. La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 novembre 2003 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Urbani Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2003 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 210 |