Gazzetta n. 297 del 23 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 dicembre 2003
Autorizzazione concessa all'Agenzia del demanio a vendere a trattativa privata in blocco taluni immobili di proprieta' dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del tesoro
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante «disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», che autorizza l'Agenzia del demanio con propri decreti dirigenziali a riconoscere di proprieta' dello Stato beni degli enti pubblici non territoriali nonche' beni non strumentali in precedenza attribuiti a societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto l'art. 41-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 269/2003, che riconosce come appartenenti al patrimonio dello Stato prevedendone l'alienazione anche con le modalita' e alle condizioni di cui all'art. 29 del medesimo provvedimento i beni immobili non strumentali di proprieta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del demanio;
Visto l'art. 29, comma 1, del citato decreto-legge n. 269/2003 che autorizza l'Agenzia del demanio, in base a decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata anche in blocco, beni immobili adibiti ad uffici pubblici con prioritario riferimento a quelli per i quali sia stato gia' determinato il valore di mercato;
Visto il decreto direttoriale dell'Agenzia del demanio n. 46181 del 1° dicembre 2003 emanato in virtu' delle disposizioni contenute nell'art. 41-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 269/2003 e dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, con il quale sono stati dichiarati di proprieta' dello Stato i beni immobili non strumentali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima;
Visto il decreto direttoriale dell'Agenzia del demanio n. 46321 del 2 dicembre 2003 con il quale e' stata effettuata la ricognizione di ulteriori beni immobili di proprieta' dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1, deldecreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
Vista la lettera n. 46290 del 2 dicembre 2003 con la quale l'Agenzia del demanio ha interessato il Ministero per i beni e le attivita' culturali ai fini della verifica di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e ai sensi della normativa vigente;
Vista la manifestazione di interesse avanzata, con nota n. 12071 del 5 dicembre 2003, dalla Societa' Fintecna S.p.a., di acquisto in blocco degli immobili di cui agli elenchi allegati al presente decreto;
Ritenuto opportuno procedere relativamente agli immobili di cui agli elenchi allegati al presente decreto ai sensi del citato decreto-legge n. 269/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi degli articoli 41-bis, commi 6 e 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia del demanio e' autorizzata a vendere a trattativa privata in blocco i beni immobili di proprieta' dello Stato elencati negli allegati al presente decreto.
 
Art. 2.
Gli immobili di cui all'art. 1 saranno alienati a trattativa privata in base ai valori di mercato in favore della Societa' Fintecna - finanziaria per i settori industriale e dei servizi S.p.a., con sede in Roma.
 
Art. 3.
La vendita e' subordinata all'esito della verifica da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e alla normativa vigente e all'osservanza delle eventuali prescrizioni dettate da detto Ministero.
 
Art. 4.
La procedura di vendita dovra' essere ultimata entro il 31 dicembre 2003.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2003
Il direttore generale: Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 106
 
Allegato A

----> Vedere allegato da pag. 23 a pag. 42 <----
 
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