Gazzetta n. 297 del 23 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 10 dicembre 2003 |
Autorizzazione concessa all'Agenzia del demanio a vendere a trattativa privata in blocco taluni immobili di proprieta' dello Stato. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante «disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», che autorizza l'Agenzia del demanio con propri decreti dirigenziali a riconoscere di proprieta' dello Stato beni degli enti pubblici non territoriali nonche' beni non strumentali in precedenza attribuiti a societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; Visto l'art. 41-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 269/2003, che riconosce come appartenenti al patrimonio dello Stato prevedendone l'alienazione anche con le modalita' e alle condizioni di cui all'art. 29 del medesimo provvedimento i beni immobili non strumentali di proprieta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del demanio; Visto l'art. 29, comma 1, del citato decreto-legge n. 269/2003 che autorizza l'Agenzia del demanio, in base a decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata anche in blocco, beni immobili adibiti ad uffici pubblici con prioritario riferimento a quelli per i quali sia stato gia' determinato il valore di mercato; Visto il decreto direttoriale dell'Agenzia del demanio n. 46181 del 1° dicembre 2003 emanato in virtu' delle disposizioni contenute nell'art. 41-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 269/2003 e dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, con il quale sono stati dichiarati di proprieta' dello Stato i beni immobili non strumentali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima; Visto il decreto direttoriale dell'Agenzia del demanio n. 46321 del 2 dicembre 2003 con il quale e' stata effettuata la ricognizione di ulteriori beni immobili di proprieta' dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1, deldecreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; Vista la lettera n. 46290 del 2 dicembre 2003 con la quale l'Agenzia del demanio ha interessato il Ministero per i beni e le attivita' culturali ai fini della verifica di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e ai sensi della normativa vigente; Vista la manifestazione di interesse avanzata, con nota n. 12071 del 5 dicembre 2003, dalla Societa' Fintecna S.p.a., di acquisto in blocco degli immobili di cui agli elenchi allegati al presente decreto; Ritenuto opportuno procedere relativamente agli immobili di cui agli elenchi allegati al presente decreto ai sensi del citato decreto-legge n. 269/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003; Decreta: Art. 1. Ai sensi degli articoli 41-bis, commi 6 e 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia del demanio e' autorizzata a vendere a trattativa privata in blocco i beni immobili di proprieta' dello Stato elencati negli allegati al presente decreto. |
| Art. 2. Gli immobili di cui all'art. 1 saranno alienati a trattativa privata in base ai valori di mercato in favore della Societa' Fintecna - finanziaria per i settori industriale e dei servizi S.p.a., con sede in Roma. |
| Art. 3. La vendita e' subordinata all'esito della verifica da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e alla normativa vigente e all'osservanza delle eventuali prescrizioni dettate da detto Ministero. |
| Art. 4. La procedura di vendita dovra' essere ultimata entro il 31 dicembre 2003. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 2003 Il direttore generale: Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 106 |
| Allegato A
----> Vedere allegato da pag. 23 a pag. 42 <---- |
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