Gazzetta n. 297 del 23 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 17 dicembre 2003
Modalita' di assegnazione della capacita' di import elettrico per l'anno 2004.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro delle attivita' produttive e sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuate modalita' e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;
Visto l'art. 35, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel quale si prevede che, fatta salva la capacita' impegnata per i contratti esistenti nonche' per l'importazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, in presenza di capacita' di trasporto disponibile insufficiente rispetto alla domanda, hanno diritto ad un'assegnazione prioritaria della medesima capacita', sulla base di bande di capacita' di dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale nonche' i clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal gestore della rete di trasmissione nazionale, che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilita' istantanea del carico per la potenza richiesta, ovvero i clienti idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della capacita' assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per cento delle ore annue. Lo stesso comma 1 attribuisce al Ministro delle attivita' produttive il compito di definire con propri provvedimenti le quote di capacita' riservate per le assegnazioni prioritarie sopracitate;
Visto il medesimo art. 35, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui i contratti di fornitura stipulati dai clienti aventi i requisiti indicati al comma 1 non sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 e ad essi non si applica quanto previsto all'art. 6, comma 3, del medesimo decreto, nonche' le successive modifiche all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999 apportate con l'art. 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
Tenuto conto dei principi della direttiva europea 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, da recepire entro il 1° luglio 2004, in materia di criteri di gestione e assegnazione della capacita' di interconnessione, e di quanto previsto dall'art. 9 del regolamento (CE) n. 1128/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, efficace a partire dal 1° luglio 2004, secondo cui le autorita' nazionali di regolamentazione garantiscono, tra l'altro, il rispetto delle norme del regolamento medesimo in materia di gestione della congestione sull'interconnessione tra Stati membri, instaurando adeguate forme di cooperazione con la Commissione europea;
Tenuto conto che:
sulla base delle modalita' di assegnazione delle capacita' di trasporto per gli anni 2002 e 2003, disposte rispettivamente con le deliberazioni n. 301/01 e n. 190/02 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, risultano gia' assegnate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA, per contratti con clausola di interrompibilita' istantanea del carico, una quota della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione pari a 600 MW, per il triennio 2002-2004, nonche' un'ulteriore quota di capacita' pari a 600 MW, per il biennio 2003 -2004;
le citate modalita' di assegnazione hanno recepito, tra l'altro, la richiesta del Gestore della rete, avanzata con nota del 29 novembre 2001, di poter disporre, a livello nazionale e per un periodo di almeno tre anni a partire dal 2002, di circa 1000 MW di potenza suscettibile di distacco istantaneo di carico al fine del suo utilizzo nella gestione, unitamente alle risorse di generazione, della riserva di sistema, secondo modalita' adeguate a minimizzare gli oneri del sistema;
Tenuto conto, inoltre, che:
con nota ministeriale del 20 ottobre 2000 (prot. n. 2913), si e' disposta una riserva a favore della Repubblica di San Marino, per il periodo 2001-2010, di una quota di capacita' di trasporto sull'interconnessione incrementata rispetto all'anno precedente di un valore comunicato al Gestore della rete dalla medesima Repubblica;
con nota ministeriale del 29 novembre 2001 (prot. n. 3766), si e' disposta una riserva a favore dello Stato della Citta' del Vaticano, per il periodo 2002-2011, di una quota della capacita' disponibile nella misura massima di 50 MW;
Vista la lettera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 16 luglio 2003 con la quale sono avanzate considerazioni sulle linee attuative, per l'anno 2004, delle disposizioni in materia introdotte dalla citata legge n. 273/2002 nonche' dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
Vista la lettera del Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA del 25 settembre 2003, con cui detta societa':
ha comunicato a questo Ministero ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas il valore della capacita' massima di importazione relativa alla frontiera settentrionale, definito pari a 6.500 MW, riservando ad una successiva comunicazione la suddivisione delle capacita' di transito sulle singole frontiere;
ha segnalato l'esigenza di incrementare la sicurezza del sistema elettrico italiano, proponendo di destinare la capacita' di importazione incrementale assegnabile sul lato italiano, nella misura di 100 MW, a clienti in grado di assicurare il servizio di interrompibilita' istantanea del carico, con una quota di 40 MW destinata a clienti della medesima categoria situati in Sardegna, area caratterizzata da una maggiore necessita' del servizio di interrompibilita';
ha altresi' proposto di potenziare anche il servizio di interrompibilita' con preavviso, indicando un fabbisogno dell'ordine di 2500 MW dei quali 80 MW da localizzarsi in Sardegna;
Vista la successiva lettera del Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA del 5 dicembre 2003 con la quale si comunica che, per un periodo di tempo limitato ed in attesa della realizzazione di alcune azioni, proposte dallo stesso Gestore agli operatori di rete dei Paesi confinanti e gia' concordate con alcune parti, si rende opportuno adottare un criterio di sicurezza per la determinazione delle massime capacita' di trasporto in importazione sulle frontiere settentrionali piu' severo rispetto a quello adottato negli anni precedenti che comporta una riduzione a 6.050 MW della capacita' massima, modulata nei periodi diurno e notturno, sulle medesime frontiere e, quindi, delle capacita' assegnabili per i primi mesi dell'anno 2004, nei termini sotto specificati e secondo le capacita' individuabili per singola frontiera:

=====================================================================
| Francia | Svizzera | Austria | Slovenia =====================================================================
inverno-giorno | 2650 | 2800 | 220 | 380
inverno-notte | 2450 | 1600 | 180 | 320
estate-giorno | 2400 | 1950 | 200 | 300
estate-notte | 2250 | 1550 | 180 | 270

Vista l'ulteriore lettera del Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA dell'11 dicembre 2003 avente per oggetto il servizio di interrompibilita', nella quale si conferma l'esigenza di disporre di tale servizio per un periodo di tempo valutabile in almeno tre anni, in relazione all'aumento dei consumi elettrici e alle previsioni sull'andamento del parco di generazione; Considerato che l'avvio a breve del mercato dell'energia elettrica e dei connessi mercati dei servizi rende opportuno inquadrare il servizio di interrompibilita' nell'ambito dell'organizzazione dell'attivita' di dispacciamento e nella regolamentazione del sistema di remunerazione della capacita' produttiva e che un indirizzo in tal senso e' stato rivolto all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in data 5 dicembre 2003, in modo che la stessa possa tenerne conto nella regolamentazione tecnica al riguardo;
Vista la deliberazione n. 151/03 del 12 dicembre 2003 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, confermata in data 17 dicembre 2003, recante disposizioni urgenti transitorie per la remunerazione del servizio di interrompibilita' istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica, che disciplina le modalita' di remunerazione del citato servizio per il triennio 2004-2006;
Considerato che, in base alla citata delibera n. 151/03, l'adesione volontaria al nuovo sistema di remunerazione del servizio di interrompibilita' da parte dei soggetti assegnatari per l'anno 2004 di bande di capacita' di trasporto richiedera' la rinuncia da parte degli stessi soggetti, per la medesima potenza interrompibile, ai diritti derivanti da tale assegnazione, comunicando tale rinuncia al Gestore della rete di trasmissione nazionale prima della prevista pubblicazione da parte del medesimo Gestore dei valori di capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'anno 2004, rendendo in tal modo disponibile per l'assegnazione una capacita' di trasporto aggiuntiva rispetto a quella attualmente individuata dal Gestore della rete;
Vista la successiva lettera del Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA del 16 dicembre 2003, relativa sempre alla fornitura del servizio di interrompibilita', con la quale si precisa che il fabbisogno, ai fini di garantire la sicurezza del sistema elettrico italiano, ammonta a 1.750 MW di interrompibilita' istantanea e 1.750 di interrompibilita' con preavviso per una durata di tre anni;
Considerato, inoltre, che:
in coerenza con il principio dell'equa ripartizione della capacita' di trasporto complessiva tra mercato vincolato e mercato libero di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 ed al netto delle riserve della medesima per gli Stati di cui al precedente considerato, e' considerata adeguata l'assegnazione al mercato vincolato di una quota di capacita' di trasporto su base annuale pari a 2000 MW, calcolata tenuto conto della precedente attribuzione per l'anno 2003 di 2200 MW e della potenziale domanda di energia elettrica che sui due mercati si potra' manifestare nel prossimo anno, in corrispondenza della riduzione della soglia di consumi per l'acquisizione della qualifica di cliente idoneo finale di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), della direttiva europea 2003/54/CE;
la capacita' di trasporto pari a 2000 MW di cui al precedente alinea risulta necessaria per l'esecuzione dei contratti pluriennali di fornitura dall'estero stipulati anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, al fine dell'importazione di energia elettrica per il mercato vincolato;
una quota della capacita' di trasporto che si rendera' disponibile a seguito delle eventuali rinunce da parte dei soggetti attualmente assegnatari di capacita' di trasporto per l'anno 2004 potra' essere assegnata al mercato vincolato, in base alle disposizioni di cui al presente decreto, con la finalita' di compensare i maggiori oneri derivanti dall'istituzione del sistema di remunerazione del servizio di interrompibilita';
Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalita' ed i criteri generali di assegnazione della capacita' di interconnessione a garanzia della sicurezza e dell'economicita' del sistema e delle forniture ai clienti del mercato vincolato, ritenendo che per quanto non disposto dal presente decreto provveda l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas previa conclusione, secondo la prassi maturata negli anni precedenti, dei necessari accordi con gli organismi competenti degli Stati con i quali esiste interconnessione con il sistema elettrico nazionale;
Ritenuto necessario tenere conto, nell'individuare le capacita' utilizzabili a partire dal 1° gennaio 2004, della temporanea riduzione della capacita' di trasporto di cui alla citata lettera del Gestore della rete di trasmissione nazionale, ferma restando la successiva utilizzazione anche della rimanente capacita' di trasporto a seguito di nuova comunicazione da parte dello stesso Gestore, che dara' atto del raggiungimento delle garanzie di sicurezza richieste, per la quale potranno essere emanate disposizioni integrative rispetto a quanto gia' disposto con il presente decreto, per tener conto della ripartizione della rimanente capacita' per singola frontiera;
Visto il parere sullo schema di decreto espresso dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con la delibera n. 142/03, trasmessa con lettera del 12 dicembre 2003, subordinatamente a quanto indicato nella stessa delibera, e con la delibera n. 154/03 del 17 dicembre 2003;
Vista la lettera del 12 dicembre 2003 con la quale il Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA:
comunica di aver raggiunto l'accordo anche con gli operatori elvetici relativamente alle capacita' di trasporto temporaneamente ridotte, nella misura gia' indicata nella citata lettera del 5 dicembre 2003;
precisa la suddivisione della capacita' massima di trasporto tra le due frontiere settentrionali, nella misura di 5.800 MW (inverno-giorno) sulla frontiera nord-ovest e 700 MW (inverno-giorno) sulla frontiera nord-est, facendo presente che non e' ancora stato raggiunto un accordo tra le parti relativamente all'attribuzione della suddetta capacita' sulle singole frontiere che consenta, quindi, di determinare il valore della capacita', ulteriore rispetto a quella temporaneamente ridotta, assegnabile dall'Italia sulla frontiera nord-ovest;
fa presente tuttavia che il valore minimo di tale incremento, sulla base delle attuali proposte formulate dagli operatori dei paesi confinanti sulla frontiera nord-ovest, e' individuabile in 190 MW (inverno-giorno) e 990 (inverno-notte);
Ritenuto opportuno, cosi' come espresso nella citata delibera n. 142/03 dell'Autorita', al fine di dare maggior certezza agli operatori, prevedere disposizioni per l'assegnazione, da effettuare entro il 31 dicembre 2003, della capacita' di trasporto nella misura temporaneamente ridotta nonche' della capacita' incrementale minima assegnabile dall'Italia sulla frontiera nord-ovest, nella misura sopraindicata, e di quella incrementale assegnabile dall'Italia sulla frontiera nord-est, nella misura di 50 MW, ferma restando la sospensione dell'utilizzo di tale capacita' incrementale sino all'implementazione delle misure atte a mantenere la sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi, che si presume debba avvenire prima del 1° luglio 2004, e fatte salve l'attribuzione per frontiera e la possibile assegnazione di eventuale altra capacita' incrementale, sulla base degli accordi che saranno raggiunti con gli operatori dei Paesi confinanti;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
assegnazione e' l'attribuzione di diritti di utilizzo di porzioni di capacita' di trasporto su una frontiera elettrica, al fine dell'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
assegnatario e' il soggetto cui sono stati attribuiti diritti di utilizzo di capacita' di trasporto in esito all'assegnazione;
Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
capacita' di trasporto e' la massima potenza destinabile, con garanzia di continuita' di utilizzo, all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonche' ad un predefinito orizzonte temporale;
contratti pluriennali sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva europea 96/92/CE;
frontiera elettrica e' l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o piu' reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;
frontiera meridionale e' la frontiera elettrica con la Grecia;
frontiera nord-ovest e' l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;
frontiera nord-est e' l'insieme delle frontiere elettriche con l'Austria e con la Slovenia;
frontiere settentrionali sono la frontiera nord-ovest e la frontiera nord-est;
GRTN e' il Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA;
servizio di interrompibilita' istantanea del carico e' il servizio fornito dalle utenze connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal GRTN e disponibili a distacchi di carico in tempo reale, attuabili in frazioni di secondo con le modalita' definite dal medesimo GRTN;
Stato confinante e' qualunque Stato la cui rete di trasmissione e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
 
Art. 2.
Oggetto e finalita'
1. In attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'art. 35 della legge n. 273/2002, sono fissate modalita' e condizioni per l'assegnazione della capacita' di trasporto per l'importazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle. frontiere settentrionali e meridionale per l'anno 2004, al fine di:
a) consentire l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano;
b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale;
c) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
2. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il presente provvedimento disciplina:
a) la determinazione della quota della capacita' di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
b) la definizione delle quote di capacita' riservate per le assegnazioni prioritarie alle categorie di clienti identificate dall'art. 35 della legge n. 273/2002;
c) l'assegnazione della capacita' di trasporto disponibile ai clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale per l'importazione di energia elettrica.
3. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli in ottemperanza ad accordi internazionali ovvero per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorita' adotta le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al precedente comma 2, lettere a), b) e c), concludendo i necessari accordi con i competenti organismi degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia, in applicazione dei seguenti criteri generali:
a) le assegnazioni vengono effettuate dal GRTN;
b) l'assegnazione su base annuale viene svolta ripartendo, per quanto possibile, la capacita' di trasporto proporzionalmente alle quantita' richieste e prevedendo la cedibilita' delle capacita' assegnate tra operatori anche attraverso un sistema organizzato di scambi basato su criteri di mercato, in coerenza agli orientamenti riportati in allegato al regolamento CE n. 1128/2003;
c) vengono introdotte misure di carattere generale e non discriminatorio per promuovere la pluralita' degli assegnatari di capacita' di trasporto, anche tenendo conto delle quote di capacita' di trasporto assegnate autonomamente da operatori di sistemi esteri;
d) le assegnazioni di termine piu' breve rispetto all'anno sono basate su criteri di mercato coerenti agli orientamenti riportati in allegato al regolamento CE n. 1128/2003;
e) per l'utilizzo della capacita' di trasporto assegnata dal GRTN su base annuale, l'Autorita' provvede in materia di esenzione da oneri di congestione, limitatamente all'ingresso di energia elettrica importata.
 
Art. 3.
Capacita' di trasporto assegnabile
su base annuale per l'importazione
1. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2004 su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia e' pari alla corrispondente capacita' di trasporto garantita dal GRTN, nella misura temporaneamente ridotta come determinata in premessa per quanto riguarda le frontiere settentrionali, dedotta la capacita' di trasporto assegnata ai sensi del successivo art. 5, comma 1, al netto:
a) limitatamente alle frontiere elettriche con la Svizzera, l'Austria e la Slovenia, di una quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della medesima capacita' di trasporto;
b) limitatamente alla frontiera meridionale, di una quota assegnata autonomamente dall'operatore di sistema greco, al massimo, a 150 MW;
c) della quota gia' assegnata per l'anno 2004 su ciascuna frontiera elettrica, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato A della deliberazione 5 dicembre 2001 n. 301/01 e degli articoli 4, comma 4.5, lettera b) e 14 dell'allegato A della deliberazione 21 novembre 2002, n. 190/02, ai soggetti che hanno assunto l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilita' istantanea di carico;
d) limitatamente alle frontiere settentrionali, di una quota di capacita' di trasporto pari a 550 MW riservata a clienti idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale nonche' a clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilita' istantanea del carico per la potenza richiesta, con una quota pari a 40 MW destinata a clienti idonei con le caratteristiche sopra descritte per punti di prelievo siti in Sardegna.
2. Il GRTN provvede, contestualmente all'assegnazione della capacita' di cui al comma 1 e con le medesime modalita', ad assegnare anche la capacita' incrementale minima assegnabile dall'Italia sulla frontiera nord-ovest, nella misura di 190 MW (inverno-giorno) e 990 (inverno-notte), nonche' di quella incrementale assegnabile dall'Italia sulla frontiera nord-est, nella misura di 50 MW, il cui utilizzo rimane condizionato all'implementazione delle misure atte a mantenere la sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi, che si presume debba avvenire prima del 1° luglio 2004, e fatte salve l'attribuzione sulle frontiere nord-occidentale e la possibile assegnazione di eventuale altra capacita' incrementale, sulla base degli Accordi che saranno raggiunti con gli operatori dei Paesi confinanti.
3. La quota di capacita' assegnabile annualmente, come determinata ai commi 1 e 2, e' attribuita a clienti idonei o finali ed a consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della capacita' assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per cento delle ore annue, verificate su base mensile, pena la decadenza dall'assegnazione.
 
Art. 4.
Assegnazione di capacita' di trasporto
in ottemperanza ad accordi internazionali
1. Il GRTN assegna per l'anno 2004 alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Citta' del Vaticano capacita' di trasporto sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest, distinguendole per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sottesa a tali bande, come determinate dal medesimo GRTN sulla base delle richieste di tali Stati e di dimensione complessivamente non superiore a 50 MW per ciascuno Stato.
2. L'energia immessa nel sistema italiano in utilizzo della capacita' di trasporto di cui al precedente comma puo' essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui ciascuna banda e' stata assegnata. Il GRTN verifica il rispetto della condizione di cui al presente comma, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica all'Autorita' eventuali violazioni.
 
Art. 5.
Assegnazione di capacita' di trasporto
per l'importazione di energia elettrica
destinata ai clienti del mercato vincolato.
1. La quota di capacita' di trasporto su base annuale, pari a 2.000 MW, necessaria all'esecuzione dei contratti pluriennali sulla frontiera elettrica con lo Stato confinante in cui ha sede la controparte estera titolare del singolo contratto pluriennale, e' riservata al titolare dei medesimi ovvero al soggetto acquirente dell'energia elettrica sottesa a detti contratti, qualora l'energia elettrica cosi' importata sia destinata ai clienti del mercato vincolato.
 
Art. 6.
Criteri per la riassegnazione della capacita'
di trasporto gia' assegnata per l'anno 2004
1. La quota della capacita' di trasporto che si rendera' disponibile a seguito delle eventuali rinunce da parte dei soggetti, che hanno assunto l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilita' istantanea di carico, assegnatari di capacita' di trasporto garantita e non garantita per l'anno 2004 e' riassegnata contestualmente all'assegnazione annuale da eseguire entro il 31 dicembre 2003, destinando ai clienti del mercato vincolato una quota pari al 40% della complessiva capacita' di trasporto riassegnabile e ai clienti idonei del mercato libero la rimanente quota del 60%, secondo le modalita' definite all'art. 3, comma 3.
 
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Il GRTN comunica periodicamente e tempestivamente a questo Ministero ed all'Autorita' lo stato di avanzamento delle attivita' di definizione e realizzazione delle misure connesse alla sicurezza della rete, in modo da consentire al piu' presto l'utilizzazione per l'anno 2004 dell'ulteriore capacita' di trasporto, fino alla capacita' massima attualmente prevista di 6.500 MW sulla frontiera settentrionale.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2003
Il Ministro: Marzano
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone