Gazzetta n. 298 del 24 dicembre 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2003, n. 349 |
Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate»; Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita', per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonche' del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva; Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995 relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate; Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per il personale delle Forze di polizia, ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, di recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003; Viste le disposizioni contenute nell'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base alle quali le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttivita', del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995; Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante la distribuzione delle somme di cui al suddetto articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002, concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, in data 4 novembre 2003 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla sezione COCER Marina e dalla sezione COCER Aeronautica; le sezioni COCER non hanno sottoscritto lo schema concertato; Viste le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, trasmesse con nota n. 117/1/3093/252CD del 6 novembre 2003 dello Stato maggiore della difesa; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003, con la quale e' stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, lo schema di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze armate; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione e durata 1. Il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva. 2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato e integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, reca: Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 7: «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.». «Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato: A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo; B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica). 3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a), sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.». «Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello Stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente. 1-bis. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate. 2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo' convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2. 3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. 5. I Lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. 6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali. 7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello Stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. 8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa. 9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza. 10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa, al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime. 11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni. 12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi. 13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, recepisce lo schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003. - La legge 27 dicembre 2002, n. 289, reca le «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). Si trascrive il testo dell'art. 33: «Art. 33 (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa). - 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'art. 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttivita'. All'art. 16, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le parole: «per ciascuno degli anni del biennio», sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2003». 2. Le risorse previste dall'art. 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttivita', del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 e' stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e gli altri Ministri interessati. 3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle universita', nonche' degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttivita'. 5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: «per gli enti pubblici non economici», sono inserite le seguenti: «e per gli enti e le istituzioni di ricerca». 6. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in relazione alla peculiarita' dell'attivita' svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del settore aeronavigante e dal personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento alle indennita' corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di Euro 1.640.000 e di Euro 290.000 da destinare, con modalita' e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco istituiti dall'art. 28 dello stesso contratto collettivo nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalita' sono altresi' incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un importo pari a Euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilita' connesse all'espletamento delle attivita' stesse.». - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.». Nota all'art. 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, recepisce lo schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.
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| Art. 2 Assegno funzionale
1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
===================================================================== | 17 anni di servizio | 29 anni di servizio Grado | euro | euro ===================================================================== 1° Caporal maggiore e | | gradi corrispondenti | 1.131,60 | 1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore | | scelto e gradi | | corrispondenti | 1.131,60 | 1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo | | e gradi corrispondenti| 1.131,60 | 1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo | | scelto e gradi | | corrispondenti | 1.131,60 | 1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Sergente e gradi | | corrispondenti | 1.406,40 | 2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore e | | gradi corrispondenti | 1.406,40 | 2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore capo| | e gradi corrispondenti| 1.406,40 | 2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo e gradi | | corrispondenti | 1.429,20 | 2.398,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario | | e gradi corrispondenti| 1.429,20 | 2.398,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo e | | gradi corrispondenti | 1.429,20 | 2.398,80 --------------------------------------------------------------------- 1° Maresciallo e gradi| | corrispondenti | 1.429,20 | 2.398,80.
2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
===================================================================== | 17 anni di servizio | 29 anni di servizio Grado | euro | euro ===================================================================== Tenente e gradi | | corrispondenti | 1.682,40 | 2.524,80 --------------------------------------------------------------------- Capitano e gradi | | corrispondenti | 2.164,80 | 4.018,80 --------------------------------------------------------------------- Maggiore e gradi | | corrispondenti | 2.439,60 | 4.018,80 --------------------------------------------------------------------- Tenente colonnello e | | gradi corrispondenti | 2.439,60 | 4.018,80.
Note all'art. 2: - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, reca il "Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000- 2001". Se ne trascrive l'art. 5: "Art. 5 (Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione). 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
===================================================================== | 19 anni di servizio | 29 anni di servizio Grado | lire | lire ===================================================================== 1° Caporal maggiore e | | gradi corrispondenti | 1.725.000 | 2.145.000 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore | | scelto e gradi | | corrispondenti | 1.725.000 | 2.145.000 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo | | e gradi corrispondenti| 1.725.000 | 2.145.000 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo | | scelto e gradi | | corrispondenti | 1.725.000 | 2.145.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente e gradi | | corrispondenti | 2.145.000 | 2.985.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore e | | gradi corrispondenti | 2.145.000 | 2.985.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore capo| | e gradi corrispondenti| 2.145.000 | 2.985.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo e gradi | | corrispondenti | 2.180.000 | 3.035.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario | | e gradi corrispondenti| 2.180.000 | 3.035.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo e | | gradi corrispondenti | 2.180.000 | 3.035.000 --------------------------------------------------------------------- Aiutante e gradi | | corrispondenti | 2.180.000 | 3.035.000
2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
===================================================================== Grado |19 anni di servizio lire|29 anni di servizio lire ===================================================================== Tenente | 2.565.000 | 3.195.000 Capitano | 2.565.000 | 3.195.000 Maggiore | 3.300.000 | 5.085.000 Tenente colonnello | 3.720.000 | 5.085.000
3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:
===================================================================== Grado |15 anni di servizio lire|25 anni di servizio lire ===================================================================== Capitano | 2.205.000 | 4.725.000 Maggiore | 2.940.000 | 4.725.000 Tenente colonnello | 3.360.000 | 4.725.000
4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media". - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, reca il "Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999. Se ne riporta l'art. 5: "Art. 5 (Assegno funzionale). - 1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
===================================================================== | 19 anni di servizio | 29 anni di servizio Gradi | lire | lire ===================================================================== 1° Caporal maggiore e | | gradi corrispondenti | 1.365.000 | 1.785.000 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore | | scelto e gradi | | corrispondenti e gradi| | corrispondenti | 1.365.000 | 1.785.000 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo | | e gradi corrispondenti| 1.365.000 | 1.785.000 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo | | scelto e gradi | | corrispondenti | 1.365.000 | 1.785.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente e gradi | | corrispondenti | 1.785.000 | 2.625.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore e | | gradi corrispondenti | 1.785.000 | 2.625.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore capo| | e gradi corrispondenti| 1.785.000 | 2.625.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo e gradi | | corrispondenti | 1.820.000 | 2.675.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario | | e gradi corrispondenti| 1.820.000 | 2.675.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo e | | gradi corrispondenti | 1.820.000 | 2.675.000 --------------------------------------------------------------------- Aiutante e gradi | | corrispondenti | 1.820.000 | 2.675.000
2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
===================================================================== Gradi |19 anni di servizio lire|29 anni di servizio lire ===================================================================== Tenente | 2.205.000 | 2.835.000 Capitano | 2.205.000 | 2.835.000 Maggiore | 2.940.000 | 4.725.000 Tenente colonnello | 3.360.000 | 4.725.000
3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 231, del 1990, nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996 e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:
===================================================================== Grado |15 anni di servizio lire|25 anni di servizio lire ===================================================================== Capitano | 2.205.000 | 4.725.000 Maggiore | 2.940.000 | 4.725.000 Tenente colonnello | 3.360.000 | 4.725.000
4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', per gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".
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| Art. 3. Indennita' operativa 1. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpreta nel senso che il personale percettore dell'indennita' fondamentale di aeronavigazione o di volo di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e di una delle indennita' supplementari previste dall'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della medesima legge, quando cessa di percepire la predetta indennita' supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennita' supplementare in misura pari ad un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennita' e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni anteriormente alla data di entrata in vigore del comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. 2. Il predetto trattamento si cumula con le indennita' operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nonche' dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.
Note all'art. 3: - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, recepisce lo schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003. Se ne trascrive l'art. 5: «Art. 5 (Indennita' operative ed altre indennita). - 1. Le maggiorazioni percentuali delle indennita' di impiego operativo per reparti di campagna, supercampagna, di imbarco, di aeronavigazione, di volo, per il controllo dello spazio aereo, supplementare di marcia, supplementare per truppe da sbarco per unita' anfibie e per incursori subacquei, supplementare di comando navale di mancato alloggio e di fuori sede, supplementare per pronto intervento aereo per piloti collaudatori sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialita' e compensi di collaudo, di cui alla legge sulle indennita' operative, competono, in relazione al grado rivestito, nelle misure percentuali e negli importi indicati nelle tabelle allegate alla legge sulle indennita' operative, con riferimento all'indennita' di impiego operativo di base riportata nella tabella 1 allegata al presente decreto. 2. Le maggiorazioni percentuali dell'indennita' supplementare per servizio idrografico per particolari incarichi espletati a bordo delle unita' navali, dell'indennita' di volo oraria e dell'indennita' supplementare per servizio presso poligoni permanenti installazioni ed infrastrutture militari stazioni radio e radar con compiti tecnico operativi militari di carattere speciale, sono determinate con riferimento all'indennita' di impiego operativo di base prevista per il grado di maresciallo nella tabella di cui al comma 1. 3. L'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' disapplicato. 4. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6 commi 1, 2 e 3, e 7 della legge sulle indennita' operative e dall'art. 4, commi 2 e 4, del biennio economico Forze armate 1996-1997, che dia titolo ad altra indennita' di impiego operativo, compete la nuova indennita' ovvero, qualora piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'art. 5, comma 2, del primo quadriennio normativo Forze armate, ed all'art. 4, comma 3, del biennio economico forze armate 1996-1997. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego e' utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori all'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni. 5. Il personale destinatario delle indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento. 6. A decorrere dal 1° luglio 2002 l'indennita' giornaliera prevista dall'art. 4, comma 3, del secondo quadriennio normativo Forze armate e' incrementata rispettivamente di 3,60 Euro, di 2,60 Euro e di 1,60 Euro. 7. A decorrere dal 1° luglio 2002 al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli enti centrali, territoriali e le scuole spetta l'indennita' mensile di impiego operativo prevista dall'art. 3 della legge sulle indennita' operative nella misura del 115% di quella stabilita dalla tabella di cui al comma 1, ove piu' favorevole dell'indennita' di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue spettanti ai sensi del comma 4. 8. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale dell'indennita' di cui all'art. 3, comma 2, della legge sulle indennita' operative, percepita dal personale in servizio presso i reparti delle truppe alpine, e' elevata al 160 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 9. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale dell'indennita' mensile d'imbarco, di cui all'art. 4, comma 1, della legge sulle indennita' operative, percepita dal personale imbarcato sulle unita' di seconda linea dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT), e' elevata al 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 10. I periodi di servizio prestati dal personale nelle condizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge sulle indennita' operative, danno luogo alla maggiorazione dell'indennita' di impiego operativo di base per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennita' e fino ad un massimo di 20 anni, di una percentuale pari a un ventesimo della differenza tra l'indennita' percepita e quella di cui alla tabella del comma 1. 11. Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamato a prestare effettivo servizio in qualita' di paracadutista presso unita' paracadutisti ovvero che svolga la prescritta attivita' aviolancistica continuativa anche presso altri enti o comandi militari, spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nella misura del 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base, tenendo conto unicamente dell'anzianita' di servizio in qualita' di paracadutista. 12. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale prevista nella colonna I della tabella III allegata alla legge sulle indennita' operative e all'art. 4, comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 e' elevata al 150 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 13. A decorrere dal 1° luglio 2002 le misure percentuali previste nella tabella IV allegata alla legge sulle indennita' operative sono elevate rispettivamente al 135, 150 e 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 14. A decorrere dal 1° luglio 2002 le misure percentuali delle indennita' previste all'art. 4, commi 1 e 2, della legge sulle indennita' operative sono elevate rispettivamente a 183 e 233 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 15. La misura dell'indennita' pensionabile prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e' elevata al 30 per cento. - La legge 23 marzo 1983, n. 78, reca l'«Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare». Se ne riportano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13. «Art. 2 (Indennita' di impiego operativo). - Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennita' mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, comandati a prestare servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, e' fatta salva la possibilita' di optare, a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'indennita' mensile per servizio di istituto prevista dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni. A detto personale e' attribuito altresi', qualora ne ricorrano i presupposti, il compenso per lavoro straordinario, di cui all'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella stessa misura prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza. «Art. 3 (Indennita' d'impiego operativo per reparti di campagna). - Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di campagna appresso indicati spetta l'indennita' mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I: corpi d'armata; divisioni; brigate e aerobrigate; stormi e reparti di volo equivalenti; gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo; reparti elicotteri e reparti antisom; reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati; reparti intercettori teleguidati (IT); comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere; unita' di controllo operativo e unita' di scoperta; centrali e centri operativi in sede protetta; unita' di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unita', aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennita' mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I. Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' di impiego operativo mensile di lire 60.000 quando il servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di cui al primo comma e di lire 70.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti di cui al secondo comma. «Art. 4 (Indennita' di imbarco). - Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I. Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I. Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati su sommergibili. Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di lire 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su sommergibili. Le indennita' di cui ai precedenti commi spettano anche al personale imbarcato su navi di superficie o su sommergibili in allestimento, ancorche' non iscritti nel quadro del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto. «Art. 5 (Indennita' di aeronavigazione). - Agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l'attivita' di volo. Tale indennita' e' corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attivita' di volo ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attivita' aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di brevetto militare di pilota la stessa indennita' e' corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unita' aeree. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 della annessa tabella II. Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l'attivita' di volo a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, spetta la indennita' mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4 dell'annessa tabella II. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualita' di paracadutista presso unita' paracadutisti, spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianita' di effettivo servizio presso le anzidette unita', in funzione di paracadutista. Ai graduati e ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni di impiego di cui al comma precedente, e' corrisposta un'indennita' mensile di aeronavigazione nella misura di L. 160.000 per quelli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 80.000, cumulabili, con le indennita' per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri. Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unita' paracadutisti, ma che svolgano l'attivita' annuale di allenamento con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, e' dovuta per una volta nell'anno solare una mensilita' dell'indennita' percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unita' ai sensi dei commi quarto e quinto del presente articolo. «Art. 6 (Indennita' di volo). - Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennita' mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 1 dell'annessa tabella III. Ai graduati di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennita' mensile di volo nella misura di lire 140.000 e di lire 70.000, cumulabili con l'indennita' per il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuita', effettive mansioni di sperimentatore in volo spetta l'indennita' mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa tabella III. Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e con le stesse modalita' di corresponsione l'indennita' mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli indicati ai commi precedenti.». «Art. 7 (Indennita' per il controllo dello spazio aereo). - Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in possesso delle prescritte abilitazioni, adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo, spetta, in funzione dell'effettivo svolgimento delle operazioni connesse con i gradi di abilitazione indicati nella annessa tabella IV, l'indennita' speciale mensile nelle misure stabilite dalla predetta tabella.». «Art. 13 (Indennita' supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialita' e compensi di collaudo). - Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Aeronautica e agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito e della Marina in possesso di brevetto militare di pilota, in servizio come piloti di linea presso i gruppi, le squadriglie e gli altri reparti di volo mantenuti in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, spetta l'indennita' supplementare nelle misure mensili risultanti dall'annessa tabella V. L'indennita' prevista per i piloti dei reparti da caccia spetta agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'esercito e della Marina, impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema, in possesso di apposita qualifica e nelle condizioni di impiego sopra indicate. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo, in possesso di apposite qualifiche e nelle condizioni di impiego indicate al primo comma, spetta l'indennita' supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa tabella V. Nelle predette condizioni di impiego, la stessa indennita' spetta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuita', effettive mansioni di sperimentatore in volo. Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo, che vi svolgono con carattere di continuita' effettive mansioni di pilota collaudatore-sperimentatore, spetta l'indennita' supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V. Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialita' e' dovuta, nei periodi di effettivo esercizio delle funzioni di istruttore di volo o di specialita', l'indennita' supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V. Le indennita' supplementari indicate nei precedenti commi non sono cumulabili tra loro. Al personale militare dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in caso di collaudo in volo di aeromobili di produzione o che abbiano subito grandi riparazioni, revisioni generali o lavori di trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i lavori, e' corrisposto un compenso, per ogni collaudo, cumulabile con le indennita' previste dalla presente legge, in misura pari al 12 per cento della misura mensile dell'indennita' d'impiego operativo stabilita per la fascia I di cui all'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della tabella stessa. Il compenso di cui al comma precedente non puo' superare mensilmente, per ciascun dipendente militare, la somma corrispondente a tre collaudi. - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, reca il «Recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi». Se ne trascrive l'art. 4: «Art. 4 (Indennita' di impiego operativo). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, la misura dell'indennita' di impiego operativo prevista per il personale della XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e' rideterminata in L. 295.000 e, a decorrere dal 1° gennaio 1997, in L. 300.000. Il grado di «caporal maggiore scelto» di cui alla XI fascia della predetta tabella e' sostituito col grado di «caporal maggiore capo», e quello di «caporal maggiore capo» di cui alla XIII fascia col grado di «caporal maggiore scelto». 2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per il personale di cui all'art. 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unita' di campagna appresso indicati, impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento nazionali ed internazionali: brigate; reggimenti (esclusi quelli scolastico-addestrativi e logistici); battaglioni (esclusi quelli scolastico-addestrativi); gruppi, gruppi squadroni e squadroni (esclusi quelli logistici); forze speciali - reparti anfibi - reparti mobili; reparti bonifica ordigni esplosivi, le misure percentuali previste ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in 115 e 125 sono elevate a 135 e, cosi' rideterminate, non sono cumulabili con l'indennita' supplementare di prontezza operativa di cui all'art. 8, comma 2, della predetta legge n. 78 del 1983. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro del tesoro sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista. 3. La maggiorazione percentuale annua dell'indennita' di impiego operativo, determinata dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, per le particolari condizioni di impiego previste dallo stesso comma in un ventesimo della differenza percentuale tra l'indennita' percepita e quella di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' stabilita in 1,75 per cento e si applica al personale che ha prestato servizio presso i suddetti enti. 4. A decorrere dal 1° gennaio 1997, le misure percentuali previste dalla tabella III allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli equipaggi fissi di volo in 130 e 110 sono, rispettivamente, elevate a 135 e 115. 5. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294, e' rideterminato in L. 200.000 giornaliere. 6. Al personale di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e' corrisposta, nel mese di gennaio 1997, una indennita' «una tantum» pari a L. 85.000 lorde. 7. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la misura mensile dell'indennita' supplementare di marcia prevista dall'art. 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' ridotta dal 180 al 150 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita per il personale della XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1997 compete un importo aggiuntivo pensionabile mensile lordo nelle seguenti misure: livello V: L. 24.000; livello VI: L. 26.000; livello VI-bis: L. 28.000; livello VII: L. 30.000; livello VII-bis: L. 33.000; livello VIII: L. 35.000; livello IX: L. 40.000. 9. Dalla data indicata nel comma 8 lo stanziamento del capitolo 1406 dello stato di previsione del Ministero della difesa e' corrispondentemente ridotto in relazione alle risorse occorrenti al finanziamento dell'importo aggiuntivo previsto dallo stesso comma 8.
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| Art. 4. Buoni pasto 1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, e' assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la somma di Euro 819.000,00 per la concessione dei buoni pasto. 2. I criteri per l'utilizzo della somma sopra indicata e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto. |
| Art. 5. Tutela legale 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, al personale delle Forze Armate, indagato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.
Nota all'art. 5: - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, reca il «Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)». Se ne trascrive l'art. 23: «Art. 23 (Tutela legale). - 1. Nei procedimenti a carico dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.
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| Art. 6. Importo aggiuntivo pensionabile 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminato per il personale sottoindicato, nelle seguenti misure mensili lorde:
===================================================================== Grado | Euro ===================================================================== Caporal maggiore capo scelto | 171 Caporal maggiore capo | 171 Caporal maggiore scelto | 170.
Nota all'art. 6: - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, recepisce lo schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003. Se ne trascrive l'art. 10: «Art. 10 (Importo aggiuntivo pensionabile). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'art. 4 del biennio economico Forze armate 2000-2001 compete nelle seguenti misure mensili lorde:
===================================================================== Grado | Euro ===================================================================== Tenente colonnello | 173,01 Maggiore | 173,01 Capitano | 164,23 Tenente | 164,23 Sottotenente | 157,52 1° Maresciallo | 157,52 Maresciallo capo | 152,36 Maresciallo ordinario | 147,19 Maresciallo | 142,03 Sergente maggiore capo | 147,19 Sergente maggiore | 142,03 Sergente | 142,03 Caporal maggiore capo scelto | 136,35 Caporal maggiore capo | 136,35 Caporal maggiore scelto | 136,35 1° Caporal maggiore | 136,35 Sottotenente CPL | 142,03
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, gli importi di cui al comma 1 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:
===================================================================== Grado | Euro ===================================================================== Tenente colonnello | 20,99 Maggiore | 20,99 Capitano | 27,77 Tenente | 25,77 Sottotenente | 24,48 1° Maresciallo | 29,48 Maresciallo capo | 30,64 Maresciallo ordinario | 31,81 Maresciallo | 32,97 Sergente maggiore capo | 29,81 Sergente maggiore | 31,97 Sergente | 28,97 Caporal maggiore capo scelto | 32,65 Caporal maggiore capo | 31,65 Caporal maggiore scelto | 30,65 1° Caporal maggiore | 29,65 Sottotenente CPL | 32,97
3. A decorrere dal 1° luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2002, gli importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde:
===================================================================== Grado | Euro ===================================================================== Tenente colonnello | 19,00 Maggiore | 19,00 Capitano | 22,00 Tenente | 22,00 Sottotenente | 22,00 1° Maresciallo | 23,00 Maresciallo capo | 23,00 Maresciallo ordinario | 23,00 Maresciallo | 23,00 Sergente maggiore capo | 25,00 Sergente maggiore | 25,00 Sergente | 25,00 Caporal maggiore capo scelto | 25,00 Caporal maggiore capo | 25,00 Caporal maggiore scelto | 25,00 1° Caporal maggiore | 25,00 Sottotenente CPL | 23,00
4. I valori mensili lordi dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall'applicazione del comma 2 sono:
===================================================================== Grado | Euro ===================================================================== Tenente Colonnello | 194,00 Maggiore | 194,00 Capitano | 192,00 Tenente | 190,00 Sottotenente | 182,00 1° Maresciallo | 187,00 Maresciallo capo | 183,00 Maresciallo ordinario | 179,00 Maresciallo | 175,00 Sergente maggiore capo | 177,00 Sergente maggiore | 174,00 Sergente | 171,00 Caporal maggiore capo scelto | 169,00 Caporal maggiore capo | 168,00 Caporal maggiore scelto | 167,00 1° Caporal Maggiore | 166,00 Sottotenente CPL | 175,00
5. L'importo aggiuntivo pensionabile e' corrisposto per tredici mensilita' ed e' valutabile anche agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.
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| Art. 7. Proroga di efficacia di norme 1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite nei precedenti provvedimenti di concertazione. |
| Art. 8. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 49,513 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritta sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 novembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Martino, Ministro della difesa Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 292 |
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