Gazzetta n. 298 del 24 dicembre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2003, n. 349
Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate»;
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita', per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonche' del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995 relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per il personale delle Forze di polizia, ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, di recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003;
Viste le disposizioni contenute nell'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base alle quali le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttivita', del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;
Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante la distribuzione delle somme di cui al suddetto articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002, concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, in data 4 novembre 2003 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla sezione COCER Marina e dalla sezione COCER Aeronautica; le sezioni COCER non hanno sottoscritto lo schema concertato;
Viste le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, trasmesse con nota n. 117/1/3093/252CD del 6 novembre 2003 dello Stato maggiore della difesa;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003, con la quale e' stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, lo schema di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come
modificato e integrato dal decreto legislativo 31 marzo
2000, n. 129, reca: Attuazione dell'art. 2 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si
trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 7:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi
dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente
decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale
civile e militare con qualifica dirigenziale resta
disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli
articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di
separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti rispettivamente il personale delle Forze di
polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze
armate.».
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica
tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a), sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.».
«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione
pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza
previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine,
le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
richieste relative alle materie oggetto delle procedure
stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel termine
predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri,
Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e
richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al
Ministro delle finanze, per il tramite dello Stato maggiore
della Difesa o del Comando generale corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
e della sottoscrizione dei relativi schemi di
provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad
ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in
qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte
pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di
cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti
dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'accordo.
5. I Lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera
B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive
sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello
schema di provvedimento concordato.
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in
riunioni cui partecipano i delegati dello Stato maggiore
della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni
Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed
osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e
sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto
d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono
corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri
riflessi del trattamento economico, nonche' la
quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla
contrattazione decentrata, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la
possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono
prevedere la richiesta, da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali
firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei
rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della
difesa, al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge
30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento
della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di
statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni
dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i
predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di
polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui
contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della
Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per i quali si
prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
per gli aspetti normativi e biennali per quelli
retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti
dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino
all'entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
al presente decreto non vengano definiti entro
centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei Deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno
2002, n. 163, recepisce lo schema di concertazione per le
Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed
al biennio economico 2002-2003.
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289, reca le
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). Si
trascrive il testo dell'art. 33:
«Art. 33 (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul
controllo della contrattazione integrativa). - 1. Ai fini
di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale previste dall'art. 16,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del
bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno
2003, di 570 milioni di euro da destinare anche
all'incentivazione della produttivita'. All'art. 16, comma
1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le
parole: «per ciascuno degli anni del biennio», sono
sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2003».
2. Le risorse previste dall'art. 16, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i
miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno
2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da
destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche
all'incentivazione della produttivita', del personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite
procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195
del 1995. A decorrere dall'anno 2003 e' stanziata una
ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di
euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle
Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'art.
19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni
di euro da destinare ai funzionari della carriera
prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale
della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto
dall'art. 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, per la progressiva attuazione del disposto di cui
all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate
le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003,
di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno
approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in
armonia con i trattamenti economici della dirigenza
pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
al fine di assicurare una graduale valorizzazione
dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del
ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti
della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia
e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di
trattamenti perequativi da disporre con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'interno e gli altri Ministri interessati.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli
oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono
l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale
dei comparti degli enti pubblici non economici, delle
regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario
nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, delle universita', nonche' degli enti di
cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per
la corresponsione dei miglioramenti economici al personale
di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto
legislativo, sono a carico delle amministrazioni di
competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi
bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai
criteri previsti per il personale delle amministrazioni di
cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla
quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione
dei medesimi benefici economici individuando le quote da
destinare all'incentivazione della produttivita'.
5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
dopo le parole: «per gli enti pubblici non economici», sono
inserite le seguenti: «e per gli enti e le istituzioni di
ricerca».
6. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in relazione alla
peculiarita' dell'attivita' svolta nel soccorso tecnico
urgente dal personale del settore aeronavigante e dal
personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in
rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese,
ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento
alle indennita' corrisposte al personale specialista delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d),
dell'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato
del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono
incrementate di Euro 1.640.000 e di Euro 290.000 da
destinare, con modalita' e criteri da definire in sede di
contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del
settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco istituiti dall'art. 28 dello stesso contratto
collettivo nazionale ed al personale in possesso di
specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi
di nucleo. Per le medesime finalita' sono altresi'
incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente
articolo di un importo pari a Euro 1.070.000 da destinare
al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi
navali e dei comandanti di altura in servizio nei
distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far
confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui
all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto
ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito
presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4
milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al
personale delle aree funzionali dell'amministrazione
penitenziaria preposto alla direzione degli istituti
penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei
centri di servizio sociale per adulti uno specifico
emolumento inteso a compensare i rischi e le
responsabilita' connesse all'espletamento delle attivita'
stesse.».
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
Nota all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno
2002, n. 163, recepisce lo schema di concertazione per le
Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed
al biennio economico 2002-2003.



 
Art. 2
Assegno funzionale

1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

=====================================================================
| 17 anni di servizio | 29 anni di servizio
Grado | euro | euro ===================================================================== 1° Caporal maggiore e | | gradi corrispondenti | 1.131,60 | 1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore | | scelto e gradi | | corrispondenti | 1.131,60 | 1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo | | e gradi corrispondenti| 1.131,60 | 1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo | | scelto e gradi | | corrispondenti | 1.131,60 | 1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Sergente e gradi | | corrispondenti | 1.406,40 | 2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore e | | gradi corrispondenti | 1.406,40 | 2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore capo| | e gradi corrispondenti| 1.406,40 | 2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo e gradi | | corrispondenti | 1.429,20 | 2.398,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario | | e gradi corrispondenti| 1.429,20 | 2.398,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo e | | gradi corrispondenti | 1.429,20 | 2.398,80 --------------------------------------------------------------------- 1° Maresciallo e gradi| | corrispondenti | 1.429,20 | 2.398,80.

2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

=====================================================================
| 17 anni di servizio | 29 anni di servizio
Grado | euro | euro ===================================================================== Tenente e gradi | | corrispondenti | 1.682,40 | 2.524,80 --------------------------------------------------------------------- Capitano e gradi | | corrispondenti | 2.164,80 | 4.018,80 --------------------------------------------------------------------- Maggiore e gradi | | corrispondenti | 2.439,60 | 4.018,80 --------------------------------------------------------------------- Tenente colonnello e | | gradi corrispondenti | 2.439,60 | 4.018,80.



Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
2001, n. 139, reca il "Recepimento del provvedimento di
concertazione per le Forze armate relativo al biennio
economico 2000- 2001". Se ne trascrive l'art. 5:
"Art. 5 (Assegno funzionale - parziale
omogeneizzazione). 1. Le misure dell'assegno funzionale
pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal
1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi
annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di
servizio sottoindicati:

=====================================================================
| 19 anni di servizio | 29 anni di servizio
Grado | lire | lire ===================================================================== 1° Caporal maggiore e | | gradi corrispondenti | 1.725.000 | 2.145.000 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore | | scelto e gradi | | corrispondenti | 1.725.000 | 2.145.000 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo | | e gradi corrispondenti| 1.725.000 | 2.145.000 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo | | scelto e gradi | | corrispondenti | 1.725.000 | 2.145.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente e gradi | | corrispondenti | 2.145.000 | 2.985.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore e | | gradi corrispondenti | 2.145.000 | 2.985.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore capo| | e gradi corrispondenti| 2.145.000 | 2.985.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo e gradi | | corrispondenti | 2.180.000 | 3.035.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario | | e gradi corrispondenti| 2.180.000 | 3.035.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo e | | gradi corrispondenti | 2.180.000 | 3.035.000 --------------------------------------------------------------------- Aiutante e gradi | | corrispondenti | 2.180.000 | 3.035.000

2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli
diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono
rideterminate nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio
sottoindicati:

=====================================================================
Grado |19 anni di servizio lire|29 anni di servizio lire ===================================================================== Tenente | 2.565.000 | 3.195.000 Capitano | 2.565.000 | 3.195.000 Maggiore | 3.300.000 | 5.085.000 Tenente colonnello | 3.720.000 | 5.085.000

3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione,
di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 231 del 1990,
nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e'
fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente
al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla
nomina a tenente:

=====================================================================
Grado |15 anni di servizio lire|25 anni di servizio lire ===================================================================== Capitano | 2.205.000 | 4.725.000 Maggiore | 2.940.000 | 4.725.000 Tenente colonnello | 3.360.000 | 4.725.000

4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1,
2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi,
limitatamente al biennio precedente alla data di
maturazione della prevista anzianita', gli anni in cui il
personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo
inferiore a "nella media".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 255, reca il "Recepimento del provvedimento di
concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio
normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999. Se
ne riporta l'art. 5:
"Art. 5 (Assegno funzionale). - 1. Gli assegni
funzionali pensionabili di cui all'art. 4 della legge
8 agosto 1990, n. 231, nelle misure derivanti dall'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996,
n. 360, sono fissati nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio
sottoindicati:

=====================================================================
| 19 anni di servizio | 29 anni di servizio
Gradi | lire | lire ===================================================================== 1° Caporal maggiore e | | gradi corrispondenti | 1.365.000 | 1.785.000 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore | | scelto e gradi | | corrispondenti e gradi| | corrispondenti | 1.365.000 | 1.785.000 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo | | e gradi corrispondenti| 1.365.000 | 1.785.000 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo | | scelto e gradi | | corrispondenti | 1.365.000 | 1.785.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente e gradi | | corrispondenti | 1.785.000 | 2.625.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore e | | gradi corrispondenti | 1.785.000 | 2.625.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore capo| | e gradi corrispondenti| 1.785.000 | 2.625.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo e gradi | | corrispondenti | 1.820.000 | 2.675.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario | | e gradi corrispondenti| 1.820.000 | 2.675.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo e | | gradi corrispondenti | 1.820.000 | 2.675.000 --------------------------------------------------------------------- Aiutante e gradi | | corrispondenti | 1.820.000 | 2.675.000

2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali
provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5,
comma 2, della legge n. 231 del 1990, nelle misure
derivanti dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 360 del 1996, sono fissati nei seguenti
importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli
anni di servizio sottoindicati:

=====================================================================
Gradi |19 anni di servizio lire|29 anni di servizio lire ===================================================================== Tenente | 2.205.000 | 2.835.000 Capitano | 2.205.000 | 2.835.000 Maggiore | 2.940.000 | 4.725.000 Tenente colonnello | 3.360.000 | 4.725.000

3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione,
di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 231, del 1990,
nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 360 del 1996 e' fissato nei
seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento
degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a
tenente:

=====================================================================
Grado |15 anni di servizio lire|25 anni di servizio lire ===================================================================== Capitano | 2.205.000 | 4.725.000 Maggiore | 2.940.000 | 4.725.000 Tenente colonnello | 3.360.000 | 4.725.000

4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1,
2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi,
limitatamente al biennio precedente alla data di
maturazione della prevista anzianita', per gli anni in cui
il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo
inferiore a "nella media".



 
Art. 3.
Indennita' operativa
1. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpreta nel senso che il personale percettore dell'indennita' fondamentale di aeronavigazione o di volo di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e di una delle indennita' supplementari previste dall'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della medesima legge, quando cessa di percepire la predetta indennita' supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennita' supplementare in misura pari ad un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennita' e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni anteriormente alla data di entrata in vigore del comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
2. Il predetto trattamento si cumula con le indennita' operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nonche' dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.



Note all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno
2002, n. 163, recepisce lo schema di concertazione per le
Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed
al biennio economico 2002-2003. Se ne trascrive l'art. 5:
«Art. 5 (Indennita' operative ed altre indennita). - 1.
Le maggiorazioni percentuali delle indennita' di impiego
operativo per reparti di campagna, supercampagna, di
imbarco, di aeronavigazione, di volo, per il controllo
dello spazio aereo, supplementare di marcia, supplementare
per truppe da sbarco per unita' anfibie e per incursori
subacquei, supplementare di comando navale di mancato
alloggio e di fuori sede, supplementare per pronto
intervento aereo per piloti collaudatori sperimentatori,
per piloti istruttori di volo o di specialita' e compensi
di collaudo, di cui alla legge sulle indennita' operative,
competono, in relazione al grado rivestito, nelle misure
percentuali e negli importi indicati nelle tabelle allegate
alla legge sulle indennita' operative, con riferimento
all'indennita' di impiego operativo di base riportata nella
tabella 1 allegata al presente decreto.
2. Le maggiorazioni percentuali dell'indennita'
supplementare per servizio idrografico per particolari
incarichi espletati a bordo delle unita' navali,
dell'indennita' di volo oraria e dell'indennita'
supplementare per servizio presso poligoni permanenti
installazioni ed infrastrutture militari stazioni radio e
radar con compiti tecnico operativi militari di carattere
speciale, sono determinate con riferimento all'indennita'
di impiego operativo di base prevista per il grado di
maresciallo nella tabella di cui al comma 1.
3. L'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e' disapplicato.
4. Al personale militare che passi da una ad altra
condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3,
4, 5, 6 commi 1, 2 e 3, e 7 della legge sulle indennita'
operative e dall'art. 4, commi 2 e 4, del biennio economico
Forze armate 1996-1997, che dia titolo ad altra indennita'
di impiego operativo, compete la nuova indennita' ovvero,
qualora piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo
di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui
all'art. 5, comma 2, del primo quadriennio normativo Forze
armate, ed all'art. 4, comma 3, del biennio economico forze
armate 1996-1997. Il servizio prestato nella nuova
condizione di impiego e' utile per la maturazione delle
predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le
frazioni di servizio inferiori all'anno sono cumulabili ai
fini delle medesime maggiorazioni.
5. Il personale destinatario delle indennita' di
impiego operativo fondamentali e supplementari, che
transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a
parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere
diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di
cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in
godimento.
6. A decorrere dal 1° luglio 2002 l'indennita'
giornaliera prevista dall'art. 4, comma 3, del secondo
quadriennio normativo Forze armate e' incrementata
rispettivamente di 3,60 Euro, di 2,60 Euro e di 1,60 Euro.
7. A decorrere dal 1° luglio 2002 al personale militare
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio
presso gli enti centrali, territoriali e le scuole spetta
l'indennita' mensile di impiego operativo prevista
dall'art. 3 della legge sulle indennita' operative nella
misura del 115% di quella stabilita dalla tabella di cui al
comma 1, ove piu' favorevole dell'indennita' di impiego
operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue
spettanti ai sensi del comma 4.
8. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale
dell'indennita' di cui all'art. 3, comma 2, della legge
sulle indennita' operative, percepita dal personale in
servizio presso i reparti delle truppe alpine, e' elevata
al 160 per cento dell'indennita' di impiego operativo di
base.
9. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale
dell'indennita' mensile d'imbarco, di cui all'art. 4, comma
1, della legge sulle indennita' operative, percepita dal
personale imbarcato sulle unita' di seconda linea
dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la
sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT), e' elevata
al 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di
base.
10. I periodi di servizio prestati dal personale nelle
condizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della
legge sulle indennita' operative, danno luogo alla
maggiorazione dell'indennita' di impiego operativo di base
per ogni anno di servizio effettivamente prestato con
percezione delle relative indennita' e fino ad un massimo
di 20 anni, di una percentuale pari a un ventesimo della
differenza tra l'indennita' percepita e quella di cui alla
tabella del comma 1.
11. Al personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di
paracadutista, chiamato a prestare effettivo servizio in
qualita' di paracadutista presso unita' paracadutisti
ovvero che svolga la prescritta attivita' aviolancistica
continuativa anche presso altri enti o comandi militari,
spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nella misura
del 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di
base, tenendo conto unicamente dell'anzianita' di servizio
in qualita' di paracadutista.
12. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura
percentuale prevista nella colonna I della tabella III
allegata alla legge sulle indennita' operative e all'art.
4, comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 e'
elevata al 150 per cento dell'indennita' di impiego
operativo di base.
13. A decorrere dal 1° luglio 2002 le misure
percentuali previste nella tabella IV allegata alla legge
sulle indennita' operative sono elevate rispettivamente al
135, 150 e 185 per cento dell'indennita' di impiego
operativo di base.
14. A decorrere dal 1° luglio 2002 le misure
percentuali delle indennita' previste all'art. 4, commi 1 e
2, della legge sulle indennita' operative sono elevate
rispettivamente a 183 e 233 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base.
15. La misura dell'indennita' pensionabile prevista
dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre
1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre 1987, n. 468, e' elevata al 30 per cento.
- La legge 23 marzo 1983, n. 78, reca l'«Aggiornamento
della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita'
operative del personale militare». Se ne riportano gli
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13.
«Art. 2 (Indennita' di impiego operativo). - Al
personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3,
4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta
l'indennita' mensile di impiego operativo di base nelle
misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e
i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli
allievi delle accademie militari e per i graduati e i
militari di truppa volontari, a ferma speciale o
raffermati.
Per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, comandati a prestare
servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della
guardia di finanza, e' fatta salva la possibilita' di
optare, a domanda, dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per l'indennita' mensile per servizio di
istituto prevista dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970,
n. 1054, e successive modificazioni.
A detto personale e' attribuito altresi', qualora ne
ricorrano i presupposti, il compenso per lavoro
straordinario, di cui all'art. 63 della legge 1° aprile
1981, n. 121, nella stessa misura prevista per il personale
dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza.
«Art. 3 (Indennita' d'impiego operativo per reparti di
campagna). - Agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio
presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di
campagna appresso indicati spetta l'indennita' mensile di
impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella
stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per
l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della
stessa anzianita' di servizio militare, escluse le
maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I:
corpi d'armata;
divisioni;
brigate e aerobrigate;
stormi e reparti di volo equivalenti;
gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di
volo;
reparti elicotteri e reparti antisom;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
reparti intercettori teleguidati (IT);
comandi e reparti di difesa foranea e batterie
costiere;
unita' di controllo operativo e unita' di scoperta;
centrali e centri operativi in sede protetta;
unita' di supporto, comandi, enti e reparti, non
inquadrati nelle grandi unita', aventi caratteristiche di
impiego operativo di campagna.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi,
grandi unita', unita', reparti e supporti delle truppe
alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennita' mensile
di impiego operativo nella misura del 125 per cento di
quella stabilita dal primo comma dell'art. 2,
rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello
stesso grado e della stessa anzianita' di servizio
militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b)
dell'annessa tabella I. Ai graduati e militari di truppa
volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica e' corrisposta
un'indennita' di impiego operativo mensile di lire 60.000
quando il servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e
le unita' di cui al primo comma e di lire 70.000 quando in
servizio presso i comandi, grandi unita', unita', reparti e
supporti di cui al secondo comma.
«Art. 4 (Indennita' di imbarco). - Agli ufficiali e ai
sottufficiali della Marina, dell'Esercito e
dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in
armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio
militare spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura
del 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo
stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per
l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della
stessa anzianita' di servizio militare, escluse le
maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I.
Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina,
dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili
spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 220
per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal
primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o
sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita'
di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate
nella nota b) dell'annessa tabella I.
Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e
militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati
della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e'
corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di
lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in
armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati
su sommergibili.
Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva
della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e'
corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di
lire 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in
armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su
sommergibili.
Le indennita' di cui ai precedenti commi spettano anche
al personale imbarcato su navi di superficie o su
sommergibili in allestimento, ancorche' non iscritti nel
quadro del naviglio militare, a partire dalla data di
inizio delle prove di moto.
«Art. 5 (Indennita' di aeronavigazione). - Agli
ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma
aeronautica spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione
nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa
tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale
svolgono l'attivita' di volo. Tale indennita' e'
corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito
e della Marina, in possesso del brevetto militare di
pilota, assegnati per svolgere attivita' di volo ai reparti
di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
nonche' a quelli assegnati agli organi di comando,
addestrativi e logistici preposti all'attivita' aerea di
ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo
d'armata e di divisione dell'Esercito e gradi
corrispondenti della Marina in possesso di brevetto
militare di pilota la stessa indennita' e' corrisposta
soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di
unita' aeree.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica,
dell'Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti
supersonici biposto da combattimento con funzioni di
operatore di sistema spetta l'indennita' mensile di
aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2
della annessa tabella II. Agli ufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica osservatori, in possesso
del relativo brevetto militare, assegnati per l'attivita'
di volo a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, spetta la indennita' mensile di
aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4
dell'annessa tabella II.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare
di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in
qualita' di paracadutista presso unita' paracadutisti,
spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nelle misure
stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo
conto unicamente dell'anzianita' di effettivo servizio
presso le anzidette unita', in funzione di paracadutista.
Ai graduati e ai militari di truppa in possesso del
brevetto militare di paracadutista, nelle medesime
condizioni di impiego di cui al comma precedente, e'
corrisposta un'indennita' mensile di aeronavigazione nella
misura di L. 160.000 per quelli dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica e di lire 80.000, cumulabili, con le
indennita' per il servizio di istituto di cui alla legge
23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per
quelli dell'Arma dei carabinieri.
Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e
militari di truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, in possesso del brevetto militare di
paracadutista, che non siano in servizio presso unita'
paracadutisti, ma che svolgano l'attivita' annuale di
allenamento con il paracadute stabilita con determinazione
ministeriale, e' dovuta per una volta nell'anno solare una
mensilita' dell'indennita' percepita nell'ultimo mese di
effettivo servizio presso le predette unita' ai sensi dei
commi quarto e quinto del presente articolo.
«Art. 6 (Indennita' di volo). - Agli ufficiali e ai
sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della
Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta
l'indennita' mensile di volo nelle misure stabilite dalla
colonna 1 dell'annessa tabella III.
Ai graduati di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e
della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo
spetta l'indennita' mensile di volo nella misura di lire
140.000 e di lire 70.000, cumulabili con l'indennita' per
il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970,
n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma
dei carabinieri e dei Corpi di polizia.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica,
dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti
sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di
continuita', effettive mansioni di sperimentatore in volo
spetta l'indennita' mensile di volo nelle misure stabilite
dalla colonna 2 dell'annessa tabella III.
Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge e con le stesse
modalita' di corresponsione l'indennita' mensile di volo
dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e
militari di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della
Marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli
indicati ai commi precedenti.».
«Art. 7 (Indennita' per il controllo dello spazio
aereo). - Agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in possesso
delle prescritte abilitazioni, adibiti alle operazioni di
controllo dello spazio aereo, spetta, in funzione
dell'effettivo svolgimento delle operazioni connesse con i
gradi di abilitazione indicati nella annessa tabella IV,
l'indennita' speciale mensile nelle misure stabilite dalla
predetta tabella.».
«Art. 13 (Indennita' supplementari per pronto
intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori,
per piloti istruttori di volo o di specialita' e compensi
di collaudo). - Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli
naviganti dell'Aeronautica e agli ufficiali e sottufficiali
dell'Esercito e della Marina in possesso di brevetto
militare di pilota, in servizio come piloti di linea presso
i gruppi, le squadriglie e gli altri reparti di volo
mantenuti in stato costante di pronto intervento, che siano
in possesso di specifica qualifica per l'impiego di
velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione
meteorologica, spetta l'indennita' supplementare nelle
misure mensili risultanti dall'annessa tabella V.
L'indennita' prevista per i piloti dei reparti da
caccia spetta agli ufficiali e sottufficiali
dell'Aeronautica, dell'esercito e della Marina, impiegati a
bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con
funzioni di operatore di sistema, in possesso di apposita
qualifica e nelle condizioni di impiego sopra indicate.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica,
dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi
fissi di volo, in possesso di apposite qualifiche e nelle
condizioni di impiego indicate al primo comma, spetta
l'indennita' supplementare nella misura mensile risultante
dall'annessa tabella V. Nelle predette condizioni di
impiego, la stessa indennita' spetta agli ufficiali e ai
sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della
Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi
svolgono, con carattere di continuita', effettive mansioni
di sperimentatore in volo.
Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica,
dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti
sperimentali di volo, che vi svolgono con carattere di
continuita' effettive mansioni di pilota
collaudatore-sperimentatore, spetta l'indennita'
supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa
tabella V.
Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica,
dell'Esercito e della Marina nominati con decreto
ministeriale istruttori di volo o di specialita' e' dovuta,
nei periodi di effettivo esercizio delle funzioni di
istruttore di volo o di specialita', l'indennita'
supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa
tabella V.
Le indennita' supplementari indicate nei precedenti
commi non sono cumulabili tra loro.
Al personale militare dell'Aeronautica, dell'Esercito e
della Marina, in caso di collaudo in volo di aeromobili di
produzione o che abbiano subito grandi riparazioni,
revisioni generali o lavori di trasformazione quando il
collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente
che ha eseguito i lavori, e' corrisposto un compenso, per
ogni collaudo, cumulabile con le indennita' previste dalla
presente legge, in misura pari al 12 per cento della misura
mensile dell'indennita' d'impiego operativo stabilita per
la fascia I di cui all'annessa tabella I, escluse le
maggiorazioni indicate alle note a) e b) della tabella
stessa.
Il compenso di cui al comma precedente non puo'
superare mensilmente, per ciascun dipendente militare, la
somma corrispondente a tre collaudi.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio
1996, n. 360, reca il «Recepimento del provvedimento di
concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio
1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale
non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina,
Aeronautica), a seguito del provvedimento di concertazione,
sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394,
relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti
normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti
retributivi». Se ne trascrive l'art. 4:
«Art. 4 (Indennita' di impiego operativo). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 1996, la misura dell'indennita' di
impiego operativo prevista per il personale della XIII
fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78,
come sostituita dall'art. 5, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e'
rideterminata in L. 295.000 e, a decorrere dal 1° gennaio
1997, in L. 300.000. Il grado di «caporal maggiore scelto»
di cui alla XI fascia della predetta tabella e' sostituito
col grado di «caporal maggiore capo», e quello di «caporal
maggiore capo» di cui alla XIII fascia col grado di
«caporal maggiore scelto».
2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per il personale di
cui all'art. 1 che presta servizio presso i comandi, i
reparti e le unita' di campagna appresso indicati,
impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento
nazionali ed internazionali:
brigate;
reggimenti (esclusi quelli scolastico-addestrativi e
logistici);
battaglioni (esclusi quelli scolastico-addestrativi);
gruppi, gruppi squadroni e squadroni (esclusi quelli
logistici);
forze speciali - reparti anfibi - reparti mobili;
reparti bonifica ordigni esplosivi, le misure
percentuali previste ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge
23 marzo 1983, n. 78, in 115 e 125 sono elevate a 135 e,
cosi' rideterminate, non sono cumulabili con l'indennita'
supplementare di prontezza operativa di cui all'art. 8,
comma 2, della predetta legge n. 78 del 1983. Con decreto
del Ministro della difesa, su proposta del capo di stato
maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro del
tesoro sono annualmente determinati i contingenti massimi
del personale destinatario della misura sopra prevista.
3. La maggiorazione percentuale annua dell'indennita'
di impiego operativo, determinata dall'art. 5, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
394, per le particolari condizioni di impiego previste
dallo stesso comma in un ventesimo della differenza
percentuale tra l'indennita' percepita e quella di cui
all'art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' stabilita
in 1,75 per cento e si applica al personale che ha prestato
servizio presso i suddetti enti.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1997, le misure
percentuali previste dalla tabella III allegata alla legge
23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni ed
integrazioni, per gli equipaggi fissi di volo in 130 e 110
sono, rispettivamente, elevate a 135 e 115.
5. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio di
disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294,
e' rideterminato in L. 200.000 giornaliere.
6. Al personale di cui al comma 7 dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
394, e' corrisposta, nel mese di gennaio 1997, una
indennita' «una tantum» pari a L. 85.000 lorde.
7. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per il personale di
cui all'art. 1, comma 1, la misura mensile dell'indennita'
supplementare di marcia prevista dall'art. 8, comma 1,
della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' ridotta dal 180 al 150
per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita per
il personale della XIII fascia della tabella I della legge
23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dall'art. 5, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
n. 394.
8. A decorrere dal 1° gennaio 1997 compete un importo
aggiuntivo pensionabile mensile lordo nelle seguenti
misure:
livello V: L. 24.000;
livello VI: L. 26.000;
livello VI-bis: L. 28.000;
livello VII: L. 30.000;
livello VII-bis: L. 33.000;
livello VIII: L. 35.000;
livello IX: L. 40.000.
9. Dalla data indicata nel comma 8 lo stanziamento del
capitolo 1406 dello stato di previsione del Ministero della
difesa e' corrispondentemente ridotto in relazione alle
risorse occorrenti al finanziamento dell'importo aggiuntivo
previsto dallo stesso comma 8.



 
Art. 4.
Buoni pasto
1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, e' assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la somma di Euro 819.000,00 per la concessione dei buoni pasto.
2. I criteri per l'utilizzo della somma sopra indicata e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.
 
Art. 5.
Tutela legale
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, al personale delle Forze Armate, indagato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.



Nota all'art. 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 394, reca il «Recepimento del provvedimento di
concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale
delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)». Se ne
trascrive l'art. 23:
«Art. 23 (Tutela legale). - 1. Nei procedimenti a
carico dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per
fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle
armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad
applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.



 
Art. 6.
Importo aggiuntivo pensionabile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminato per il personale sottoindicato, nelle seguenti misure mensili lorde:

=====================================================================
Grado | Euro ===================================================================== Caporal maggiore capo scelto | 171 Caporal maggiore capo | 171 Caporal maggiore scelto | 170.



Nota all'art. 6:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno
2002, n. 163, recepisce lo schema di concertazione per le
Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed
al biennio economico 2002-2003. Se ne trascrive l'art. 10:
«Art. 10 (Importo aggiuntivo pensionabile). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo aggiuntivo
pensionabile di cui all'art. 4 del biennio economico Forze
armate 2000-2001 compete nelle seguenti misure mensili
lorde:

=====================================================================
Grado | Euro ===================================================================== Tenente colonnello | 173,01 Maggiore | 173,01 Capitano | 164,23 Tenente | 164,23 Sottotenente | 157,52 1° Maresciallo | 157,52 Maresciallo capo | 152,36 Maresciallo ordinario | 147,19 Maresciallo | 142,03 Sergente maggiore capo | 147,19 Sergente maggiore | 142,03 Sergente | 142,03 Caporal maggiore capo scelto | 136,35 Caporal maggiore capo | 136,35 Caporal maggiore scelto | 136,35 1° Caporal maggiore | 136,35 Sottotenente CPL | 142,03

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, gli importi di cui
al comma 1 sono incrementati delle seguenti misure mensili
lorde:

=====================================================================
Grado | Euro ===================================================================== Tenente colonnello | 20,99 Maggiore | 20,99 Capitano | 27,77 Tenente | 25,77 Sottotenente | 24,48 1° Maresciallo | 29,48 Maresciallo capo | 30,64 Maresciallo ordinario | 31,81 Maresciallo | 32,97 Sergente maggiore capo | 29,81 Sergente maggiore | 31,97 Sergente | 28,97 Caporal maggiore capo scelto | 32,65 Caporal maggiore capo | 31,65 Caporal maggiore scelto | 30,65 1° Caporal maggiore | 29,65 Sottotenente CPL | 32,97

3. A decorrere dal 1° luglio 2002 e fino al 31 dicembre
2002, gli importi di cui al comma 1 sono aumentati delle
seguenti misure mensili lorde:

=====================================================================
Grado | Euro ===================================================================== Tenente colonnello | 19,00 Maggiore | 19,00 Capitano | 22,00 Tenente | 22,00 Sottotenente | 22,00 1° Maresciallo | 23,00 Maresciallo capo | 23,00 Maresciallo ordinario | 23,00 Maresciallo | 23,00 Sergente maggiore capo | 25,00 Sergente maggiore | 25,00 Sergente | 25,00 Caporal maggiore capo scelto | 25,00 Caporal maggiore capo | 25,00 Caporal maggiore scelto | 25,00 1° Caporal maggiore | 25,00 Sottotenente CPL | 23,00

4. I valori mensili lordi dell'importo aggiuntivo
pensionabile, a regime, derivanti dall'applicazione del
comma 2 sono:

=====================================================================
Grado | Euro ===================================================================== Tenente Colonnello | 194,00 Maggiore | 194,00 Capitano | 192,00 Tenente | 190,00 Sottotenente | 182,00 1° Maresciallo | 187,00 Maresciallo capo | 183,00 Maresciallo ordinario | 179,00 Maresciallo | 175,00 Sergente maggiore capo | 177,00 Sergente maggiore | 174,00 Sergente | 171,00 Caporal maggiore capo scelto | 169,00 Caporal maggiore capo | 168,00 Caporal maggiore scelto | 167,00 1° Caporal Maggiore | 166,00 Sottotenente CPL | 175,00

5. L'importo aggiuntivo pensionabile e' corrisposto per
tredici mensilita' ed e' valutabile anche agli effetti
della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno
alimentare.



 
Art. 7.
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite nei precedenti provvedimenti di concertazione.
 
Art. 8.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 49,513 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritta sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 292
 
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