Gazzetta n. 298 del 24 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 5 dicembre 2003
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord-Ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord-Ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, e' stata prorogata fino al 2 gennaio 2004;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 giugno 2002, protocollo n. 62863;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto Nord-Ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2004.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2003
Il direttore generale: Abate
 
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