IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, suindicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Silber Luciana, nata a Cordoba (Argentina) il 20 novembre 1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo di cui e' in possesso, come attestato dal «Colegio de psicologos de la provincia de Cordoba» cui e' iscritta dal 21 ottobre 1998 con il n. «A» 2994, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo e dell'attivita' di psicoterapeuta; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Licenciada en psicologia» conseguito presso la «Universidad de Cordoba» il 26 agosto 1994 e rilasciato in data 28 ottobre 1994; Ritenuto che la sig.ra Silber abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Preso atto - per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della psicoterapia - che la Conferenza di servizi su indicata, in seguito ad un attento esame della documentazione presentata, ha ritenuto che la formazione accademico-professionale posseduta dalla richiedente non sia assimilabile a quella dello psicoterapeuta italiano, e che le lacune cosi' emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di misure compensative; Decreta: Alla sig.ra Silber Luciana, nata a Cordoba (Argentina) il 20 novembre 1969, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia. L'istanza per il riconoscimento del titolo professionale di psicoterapeuta, per i motivi su indicati, e' respinta. Roma, 11 dicembre 2003 Il direttore generale: Mele |