Gazzetta n. 298 del 24 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 11 dicembre 2003 |
Modifica all'art. 2, comma 4 del D.D. n. 121/V/2001 del 4 maggio 2001, recante l'assegnazione delle risorse alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997 «Norme in materia di promozione dell'occupazione»; Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144 «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attivita' formative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257, art. 9 sulle modalita' di finanziamento delle attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta'; Visto il D.D. n. 121/V/2001 del 4 maggio 2001 recante l'assegnazione delle risorse alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 68, comma 1, lettere b) e c) e comma 3 della citata legge n. 144/1999; Preso atto delle esigenze manifestate con la nota del 19 novembre 2003 dalle regioni e dalle province autonome sulla necessita' di garantire gli impegni finanziari gia' assunti o in corso di assunzione per la realizzazione delle attivita' finanziate dal D.D. n. 121/V/2001 del 4 maggio 2001; Ritenute le motivazioni addotte dalle regioni e dalle province autonome valide al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo formativo nell'ambito della programmazione regionale; Preso atto di tutto quanto sopra esposto: Decreta: Articolo unico Per quanto indicato nelle premesse, l'art. 2, comma 4 del D.D. n. 121/V/2001 del 4 maggio 2001 viene cosi' modificato: «4. Qualora entro il 31 dicembre 2003 non venga dichiarato impegnato l'intero ammontare delle risorse assegnate con atti amministrativi giuridicamente vincolanti da parte delle regioni e province autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate. Tali risorse saranno ridistribuite tra le regioni e province autonome, sulla base di criteri da concordare con il coordinamento tecnico formazione professionale e lavoro delle regioni». Resta fermo tutto il resto. Roma, 11 dicembre 2003 Il direttore generale: Bulgarelli |
|
|
|