IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari); Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del Ministero della sanita' 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati registrati ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12; Rilevato che per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato le imprese titolari delle registrazioni non hanno presentato entro la scadenza del termine previsto la domanda di rinnovo e la documentazione integrativa richiesta all'atto della registrazione; Ritenuto di procedere alla revoca delle registrazioni dei prodotti riportati nell'allegato; Decreta: 1. Sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato. 2. E' consentito lo smaltimento delle scorte giacenti in commercio non oltre il periodo di dodici mesi far data dalla scadenza di ciascun prodotto riportato nell'allegato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate. Roma, 15 dicembre 2003 Il direttore generale: Marabelli |