Gazzetta n. 298 del 24 dicembre 2003 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2003
Approvazione del modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate e del modello di comunicazione dei dati relativi agli investimenti effettuati, da presentare ai sensi dell'art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e della delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Approvazione del modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate e del relativo modello di comunicazione dei dati comprovanti l'avvenuta realizzazione degli investimenti.
1.1. Sono approvati i seguenti modelli, unitamente alle relative istruzioni, da utilizzare a decorrere dall'anno 2004:
a) Modello ICAP, relativo all'istanza di attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, da presentare ai sensi dell'art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi' come attuato dalla delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003;
b) Modello RICAP, relativo alla comunicazione dei dati comprovanti la realizzazione degli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate da presentare, ai sensi delle succitate disposizioni, dai soggetti che hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate in relazione all'istanza di attribuzione del contributo.
1.2. Il modello di cui alla lettera a) del punto 1.1 e' composto da un frontespizio, contenente i dati identificativi dell'impresa che presenta l'istanza e dal quadro A contenente i dati relativi agli investimenti da realizzare o realizzati, alla determinazione dell'incremento agevolabile e all'ammontare del credito d'imposta richiesto.
1.3. Il modello di cui alla lettera b) del punto 1.1 e' composto da un frontespizio, contenente i dati identificativi dell'impresa che presenta la comunicazione e dal quadro A contenente i dati relativi agli investimenti effettuati ed all'incremento agevolabile realizzato.
2. Reperibilita' dei modelli.
2.1. I modelli di cui al punto 1.1. sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it
2.2. I modelli di cui al punto 1.1 possono essere altresi' prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi siano conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
2.3. I modelli di cui al punto 1.1 possono essere riprodotti con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.
2.4. E' consentita la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel rispetto della conformita' grafica ai modelli approvati e della sequenza dei dati.
3. Termini di presentazione.
3.1. L'istanza di cui alla lettera a) del punto 1.1 - Mod. ICAP - deve essere presentata nei seguenti termini:
a) dal 19 gennaio 2004 al 19 marzo 2004, per l'attribuzione del contributo relativo agli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data del 19 novembre 2003, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, e chiuso anteriormente al 19 gennaio 2004;
b) dal 19 gennaio 2004, per l'attribuzione del contributo relativo agli investimenti da realizzare o realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza.
3.2. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del punto 1.1 - Mod RICAP - deve essere presentata successivamente al ricevimento del provvedimento di riconoscimento del contributo, nei seguenti termini:
dal 20 marzo 2004 al 19 maggio 2004, relativamente alle istanze di cui alla lettera a) del punto 3.1 concernenti la richiesta del contributo per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta in corso alla data del 19 novembre 2003 e chiuso anteriormente al 19 gennaio 2004;
entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in cui e' stata presentata l'istanza e, comunque, a partire dal 19 febbraio 2004, relativamente alle istanze di cui alla lettera b) del punto 3.1 concernenti la richiesta del contributo per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della medesima istanza.
4. Modalita' di presentazione.
4.1. Le istanze e le comunicazioni dei dati di cui al punto 1.1 devono essere presentati all'Agenzia delle entrate in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
4.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze di cui alla lettera a) del punto 1.1 e' effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato «PUBLICREDIT» che sara' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 13 gennaio 2004.
4.3. La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui alla lettera b) del punto 1.1 e' effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato «PUBLIREPORT» che sara' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 9 febbraio 2004.
4.4. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell'istanza e della comunicazione, predisposto con l'utilizzo del prodotto informatico di cui ai punti 4.2. e 4.3. nonche' copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.
4.5. L'istanza e la comunicazione devono essere conservate a cura del soggetto interessato, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi contenuti.
4.6. La competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione delle istanze e delle comunicazioni di cui al punto 1.1 e' demandata al centro operativo di Pescara. Motivazioni.
L'art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha avuto attuazione con la delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, ha riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che incrementano gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate attraverso mezzi locali certificati e, nel limite massimo del 12% di tale incremento, anche mediante attivita' locali di promozione, sponsorizzazione, pubbliche relazioni e direct response, cosiddetti «mezzi non certificati».
La stessa norma ha, inoltre, previsto che:
per la fruizione del contributo, deve essere presentata una preventiva istanza, in via telematica, al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate;
l'incremento agevolabile e' determinato dalla differenza tra le spese per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate realizzati o da realizzare tramite mezzi locali certificati nel periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza e le spese sostenute, allo stesso titolo, nel periodo d'imposta precedente;
il contributo e' utilizzabile, nel periodo d'imposta in cui e' presentata l'istanza, nella misura massima del 30% del contributo riconosciuto con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate;
per la fruizione del restante 70%, deve essere inviata, a pena di decadenza dal contributo, una comunicazione al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, comprovante l'avvenuta realizzazione del programma d'investimento in misura non inferiore al 75% dell'incremento agevolabile indicato nell'istanza;
l'istanza di attribuzione del credito d'imposta e la relativa comunicazione dei dati comprovanti la realizzazione degli investimenti devono essere redatte, ai sensi delle succitate disposizioni, su appositi modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale sono altresi' stabiliti gli ulteriori dati da indicare nei predetti modelli;
le istanze per la richiesta del contributo devono essere presentate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003 e, pertanto, a partire dal 19 gennaio 2004.
Al fine di consentire alle imprese interessate di fruire dell'agevolazione anche per gli investimenti realizzati nell'anno 2003, per i quali era gia' stato previsto lo specifico stanziamento con la delibera del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, il CIPE nella seduta del 5 dicembre 2003 ha preso atto della proposta formulata dal Dipartimento per le politiche di coesione e sviluppo diretta a consentire la presentazione nel 2004, entro termini predefiniti, delle istanze per l'attribuzione del contributo anche per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate effettuati nel corso del 2003.
In attuazione di tali disposizioni e', pertanto, emanato il presente provvedimento con il quale vengono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i modelli - Mod ICAP e Mod RICAP - da utilizzare per la redazione dell'istanza di attribuzione del contributo sia per gli investimenti realizzati o da realizzare nel periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza sia per quelli gia' realizzati nel corso dell'anno 2003, nonche' per la relativa comunicazione dei dati comprovanti l'avvenuta realizzazione degli investimenti medesimi.
Con il presente provvedimento vengono inoltre stabiliti, sulla base delle indicazioni fornite dal predetto Dipartimento per le politiche di coesione e sviluppo, termini differenziati per la presentazione delle istanze e delle comunicazioni dei dati da parte dei contribuenti legittimati a richiedere il contributo per gli investimenti realizzati nell'anno 2003, individuati nei soggetti con periodo d'imposta in corso alla data del 19 novembre 2003, data di pubblicazione della delibera, e chiuso anteriormente al 19 gennaio 2004, termine iniziale di presentazione delle istanze di attribuzione del contributo.
Detto termine viene fissato al 19 gennaio 2004, atteso che il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale cade in giorno festivo.
Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica delle istanze di attribuzione del contributo e delle relative comunicazioni, il provvedimento fa rinvio ai prodotti di gestione denominati «PUBLICREDIT» e «PUBLIREPORT», che saranno resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it a partire rispettivamente dal 13 gennaio 2004 e dal 9 febbraio 2004.
La competenza, in ordine agli adempimenti conseguenti alla gestione delle istanze e delle comunicazioni, viene attribuita al centro operativo di Pescara.
Con lo stesso provvedimento viene, infine, disciplinata la reperibilita' dei suddetti modelli di comunicazione e ne viene autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche grafiche.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4.
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
Delibera del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003.
Delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2003, e presa d'atto del 5 dicembre 2003.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto.
Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' del decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2003
Il direttore: Ferrara
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 34 a pag. 51 <----
 
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