Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 novembre 2003
Proroga concessa all'organismo di controllo ICEA di Bologna all'utilizzo di etichette riportanti i codici di autorizzazione rilasciati da AIAB di Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 91737 del 18 luglio 2002 che autorizza l'organismo di controllo «Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale - ICEA», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari con le medesime condizioni di autorizzazione concesse all'«Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica - AIAB» con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 9697171 del 18 dicembre 1996;
Visto il medesimo decreto che, al fine di consentire lo smaltimento delle etichette autorizzate da AIAB, ha concesso la possibilita' ad ICEA di impiegare le stesse per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
Vista l'istanza presentata da ICEA in data 18 giugno 2003 con la quale chiede a questo Ministero una proroga al termine sopraindicato di trecentosessantacinque giorni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Considerato che l'utilizzazione da parte di ICEA delle etichette riportanti la vecchia dicitura di AIAB non comporta alcuna caduta di continuita' nel sistema di controllo di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni ed al decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;
Considerato che ICEA resta l'unico soggetto responsabile sul controllo del corretto impiego delle etichette riportanti la vecchia dicitura AIAB e sulla conformita' del prodotto cosi etichettato alle disposizioni previste al regolamento CEE n. 2092/91 e successive modifiche e/o integrazioni;
Decreta:
Articolo unico
Il periodo, di cui al decreto ministeriale n. 91737, art. 1, comma 4, del 18 luglio 2002, concesso ad ICEA per lo smaltimento delle etichette autorizzate da AIAB, e', in via del tutto eccezionale, improrogabilmente differito fino ad ulteriori centottanta giorni a far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 novembre 2003
Il direttore generale: Abate
 
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