Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 1 dicembre 2003
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Carciofo di Paestum» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata dalla cooperativa Paestum a r.l., con sede in Paestum (Salerno), via Spinazzo, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Carciofo di Paestum», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 61434 dell'11 marzo 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale la cooperativa Paestum a r.l., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento CE n. 35/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Carciofo di Paestum», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla cooperativa Paestum a r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Carciofo di Paestum», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Carciofo di Paestum».
 
Art. 2.
La denominazione «Carciofo di Paestum» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 61434 dell'11 marzo 2003 e allegato al presente decreto.
 
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Carciofo di Paestum», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2003
Il direttore generale: Abate
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL «CARCIOFO DI PAESTUM» INDICAZIONE
GEOGRAFICA PROTETTA

Art. 1.
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Carciofo di Paestum» e' riservata ai carciofi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, elaborato ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.
Art. 2.
L'indicazione geografica protetta «Carciofo di Paestum» designa i capolini dei biotipi riferibili al tipo «Romanesco», anche detto «Tondo di Paestum», prodotto nel territorio definito nel successivo art. 3.
Art. 3.
La zona di produzione del «Carciofo di Paestum» di cui al presente disciplinare comprende parte del territorio dei seguenti comuni della Provincia di Salerno:
Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Bellizzi, Campagna, Capaccio, Cicerale, Eboli, Giungano, Montecorvino Pugliano, Ogliastro Cilento, Pontecagnano Faiano, Serre.
Piu' precisamente il confine dell'area interessata inizia a Sud dalla strada che, a partire dall'intersezione tra il Mar Tirreno ed il fiume Solofrone (Carta I.G.M. 1:25.000 di Agropoli foglio 198 III Sud Ovest), giunge alla stazione di Ogliastro Cilento e, da qui, prosegue verso Est costeggiando la localita' Tempa della Monaca e Mattine, attraversa la localita' Piscone fino ad incrociare il vallone San Pietro in corrispondenza del confine comunale tra Agropoli ed Ogliastro Cilento; prosegue, quindi, incrociando il confine comunale tra Ogliastro Cilento e Cicerale, passa nei pressi delle localita' Terzerie, Ficocelle e San Felice dove abbandona la suddetta via seguendo la curva a quota 49, passando, prima, al di sotto del torrente la Mola poi, risalendo verso Nord, incrocia il suddetto torrente entrando nel territorio comunale di Giungano. Qui imbocca la via che passa in prossimita' delle localita' San Giuseppe e Convingenti, attraversa il vallone Tremonti, costeggia la localita' Lampione, si immette sulla strada che da Giungano porta alla strada statale n. 18 percorrendola per breve tratto e, quindi, devia lungo la via che costeggia Terra Lunga attraversando il confine comunale con Capaccio, passa per la localita' C.se Picilli, poi per la localita' Cannito e la localita' Font. Strazzano e, quindi, discende lungo il sentiero che attraversa il vallone Cannito e giunge ad immettersi sulla vecchia strada Cilentana in corrispondenza della localita' Pisciolo. Da qui prosegue (Carta I.G.M. 1:25.000 di Paestum foglio 198 III Nord Ovest), sempre lungo la strada Cilentana, passando per Chiumara, ed all'altezza di Gian Cesare, risale a monte fino ad immettersi, all'altezza del km 2, sulla strada provinciale n. 13. Da qui discende fino alla localita' Pietrale immettendosi sulla strada statale n. 166 degli Alburni, in prossimita' del km 3. Prosegue lungo questa via fino ad incrociare, oltrepassato il km 5, il confine comunale tra Roccadaspide e Capaccio in prossimita' di Seude di Rocca. Prosegue lungo il suddetto confine comunale, devia su strada che conduce, dopo breve tratto, alla strada che coincide con il confine comunale tra Capaccio ed Albanella, passando al di sotto di C.se Torre, di Masseria Scigliati congiungendosi con la via Consortile. Segue la via Consortile, attraversa la localita' Fravita fino a raggiungere l'abitato di Matinella del comune di Albanella (Carta I.G.M. 1:25.000 di Persano foglio 198 IV Sud Ovest). Prosegue lungo la continuazione della stessa via fino a superare il Ponte la Cosa entrando nel comune di Altavilla Silentina e raggiunge (Carta I.G.M. 1:25.000 di Altavilla Silentina Foglio 198 IV Sud Est) dopo un tratto pressoche' rettilineo, l'abitato di Cerrelli. Dall'abitato di Cerrelli, imbocca la via che porta al Ponte sul Calore entrando nel comune di Serre e prosegue verso Ovest lungo la stessa via fino ad incrociare (Carta I.G.M. 1:25.000 di Campagna Foglio 198 IV Nord Est) la strada statale n. 19 delle Calabrie.
Il confine prosegue lungo la suddetta strada passando sul Ponte Sele, entra nel comune di Campagna, e, sempre lungo la strada statale n. 19, passa in prossimita' a Masseria S. Vito, quindi di San Paolo e, sempre proseguendo lungo la statale n. 19, entra nel comune di Eboli, oltrepassa il fosso del Telegro (Carta I.G.M. di Eboli 1:25.000 Foglio 198 Nord Ovest), passa in prossimita' della Madonna della Catena e dell'abitato di Eboli. Prosegue, sempre lungo la suddetta strada, fino all'abitato di Battipaglia. Da qui imbocca la strada statale n. 18 all'altezza della Masseria Barra. Prosegue la suddetta strada fino al centro dell'abitato di Bellizzi (Carta I.G.M. 1:25.000 di Pentecagnano Faiano Foglio 1971 Nord Est).
Qui imbocca la strada statale n. 164 delle Croci di Acerno (Carta I.G.M. 1:25.000 di Eboli) e, all'altezza del km. 3 della suddetta strada, devia verso la strada provinciale San Vito - Pagliarone.
Percorre, entrando nel comune di Montecorvino Pugliano, la suddetta strada sfiorando C. Salerno e C. Alfano; passa, poi, sotto l'abitato di San Vito (Carta I.G.M. 1:25.000 di Pontecagnano Faiano) e prosegue costeggiando le localita' Longobardo; a questo punto devia sulla strada che dalla localita' Longobardo raggiunge Pontirotti entrando nel comune di Pontecagnano Faiano, passa sotto la masseria Cacciabene, attraversa la localita' Scontrafate e, quindi, si immette lungo questa strada di collegamento tra Faiano e Sant'Antonio a Picenza; continua lungo questa strada attraversando la localita' Conforti, quindi devia sulla strada che conduce a Trivio Granata. Da questa strada devia nuovamente, passando al di sotto della localita' Pollice, fino a congiungersi con la strada statale n. 18 Tirrena inferiore all'altezza del km. 65. Il confine, poi, attraversa l'abitato di Pontecagnano Faiano fino ad incrociare il corso del fiume Picentino che segue fino al Mar Tirreno.
Da qui, procedendo verso Sud, il confine e' segnato dal Mar Tirreno sino al punto di intersezione con il torrente Solofrone passando per le carte I.G.M. di Pontecagnano Faiano, Aversana, Foce Sele, Paestum e Agropoli.
Tutta l'area delimitata sopra e' riportata nell'allegato A, costituito da cartine I.G.M. in scala 1:25.000.
Art. 4.
Le condizioni climatiche dell'area, ideali per la coltivazione del carciofo di Paestum (clima tipicamente mediterraneo caratterizzato da inverni miti e piovosi ed estati caldo-asciutte), hanno favorito la forte presenza della coltura da tempi immemorabili. Gli evidenti segni del connubio tra coltura e popolazione li troviamo evidenti nel gran numero di piatti a base di carciofo che caratterizzano la cucina locale, e nell'elevato grado di specializzazione dei produttori dell'area, acquisita con tecniche di coltivazione tramandate di generazione in generazione. Per questo prodotto tipico verra' garantita la rintracciabilita' mediante la creazione di un elenco di produttori che saranno soggetti alle verifiche da parte dell'organismo di controllo.
Gli stessi impianti per la lavorazione del «Carciofo di Paestum I.G.P.», sono iscritti nell'apposito elenco, attivato, tenuto e aggiornato dallo stesso organismo di controllo.
Art. 5.
La coltivazione del carciofo inizia con le operazioni di impianto consistenti in una accurata preparazione del terreno che prevede una aratura profonda, un interramento dei concimi di fondo e/o sostanza organica, una o due erpicature ed un definitivo livellamento della superficie.
Successivamente avviene il trapianto, tra il 15 di luglio e il 31 di agosto utilizzando piantine con pane di terra allevate in alveoli, provenienti da vivai propri o specializzati, oppure tra il 1° settembre e il 30 settembre utilizzando carducci prelevati direttamente dalle piante madri.
Negli impianti gia' esistenti devono essere effettuate delle erpicature tra le file per arieggiare il terreno e procedere con l'irrigazione verso meta agosto per consentire il risveglio vegetativo della carciofaia.
La carciofaia deve essere mantenuta in coltivazione per non piu' di tre anni.
Le forme di coltivazione devono essere quelle in uso generalizzato nella zona, con un sesto di impianto di 110-120 cm. tra le file e di 80-90 cm. sulla fila per un investimento massimo di 10.000 piante per ettaro.
La raccolta va effettuata nel periodo compreso dal 1° febbraio al 20 maggio.
La produzione unitaria massima di «Carciofo di Paestum» e' fissata fino ad un massimo di 50.000 capolini ad ettaro.
Le operazioni di cernita, di calibratura e di lavaggio, secondo le tecniche gia' acquisite localmente, devono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito dell'intero territorio dei comuni ricadenti nella zona di produzione del «Carciofo di Paestum» indicata nel precedente art. 3.
Ai fini dell'ammissione al consumo, per dilazionarne la vendita, il prodotto puo' essere conservato in locali idonei ed eventualmente a temperatura controllata, non superiore a 4 gradi centigradi, per un tempo massimo di 72 ore.
Il prodotto recante la I.G.P. «Carciofo di Paestum», allo stato fresco, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
pezzatura media (non piu' di 4 capolini con gambo per kg di prodotto);
capolini di forma sub-sferica, compatta, con caratteristico foro all'apice; con diametro della sezione massima trasversale compreso tra 8,5 e 10,5 cm di diametro della sezione massima longitudinale compreso tra 7,5 e 12,5 cm, e con rapporto tra i due compreso tra 0,9 e 1,2;
colore verde, con sfumatura violetto-rosacea;
brattee esterne ovali, con apice arrotondato ed inciso, inermi;
brattee interne paglierino-verdastre con sfumature violette;
peduncolo di lunghezza inferiore a 10 cm.
Il prodotto, per essere immesso al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
deve essere ottenuto secondo le tecniche locali tradizionali gia' acquisite dai produttori. E' ammesso l'uso di cocci di terracotta per la protezione dei capolini;
non sono ammessi trattamenti con fitoregolatori (gibberelline), comunque somministrati.
Art. 6.
Il «Carciofo di Paestum» si distingue rispetto ad altre produzioni carcioficole per le sue innumerevoli qualita' e caratteristiche tipiche (pezzatura grossa, forma sub-sferica, sapore gradevole), frutto di una accurata tecnica di coltivazione messa a punto dagli agricoltori della Piana del Sele. E' un tipo locale proveniente dal gruppo dei carciofi di tipo «Romanesco». Da questi si contraddistingue per una serie di caratteristiche peculiari conferitegli dall'ambiente di coltivazione. Innanzitutto la precocita' che consente al «Carciofo di Paestum» di essere presente sul mercato gia' dal mese di febbraio prima di ogni altro tipo di carciofo del tipo «Romanesco». Inoltre, la precocita', in riferimento al periodo di produzione (febbraio-maggio) caratterizzato da un clima fresco e piovoso, conferisce maggiore tenerezza e delicatezza ai capolini in particolare alla parte basale delle brattee ed al ricettacolo piu' carnoso e piu' gustoso, caratteristiche importanti per le svariate destinazioni culinarie. Le caratteristiche del carciofo restano pressoche' invariate nelle corso dei cicli produttivi, in quanto gli agricoltori hanno messo a punto diversi accorgimenti colturali per porre rimedio a variazioni climatiche che si possono verificare tra diverse annate agrarie.
Art. 7.
L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneita' ed i relativi controlli saranno effettuati da un organismo di controllo rispondente ai requisiti di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/1992.
Art. 8.
L'immissione al consumo del «Carciofo di Paestum» deve avvenire secondo le seguenti modalita':
il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori rigidi, da un minimo di 2 capolini ad un massimo di 24;
sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni:
a) «Carciofo di Paestum» e «Indicazione Geografica Protetta» (o la sua sigla I.G.P.);
b) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice e/o produttrice;
c) la quantita' di prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformita' alle norme vigenti. I caratteri di cui alla lettera b) devono essere di dimensioni inferiori almeno del 50% rispetto a quelli della lettera a);
d) il simbolo grafico di cui all'allegato B, relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta.
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzato il «Carciofo di Paestum I.G.P.», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il «Carciofo di Paestum I.G.P.», certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
gli utilizzatori del «Carciofo di Paestum I.G.P», siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione «Carciofo di Paestum» I.G.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza del consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento CEE n. 2081/92.
L'utilizzazione non esclusiva del «Carciofo di Paestum I.G.P», consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui e' trasformato o elaborato.
Alla Indicazione geografica protetta, di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione geografica protetta.
Art. 9.
Con la creazione del logotipo I.G.P. «Carciofo di Paestum» ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 si e' voluto richiamare il legame stretto tra il carciofo e il luogo (area intorno i templi di Paestum) dove e' stato per la prima volta coltivato. Il simbolo grafico e', infatti, composto da una immagine del Tempio di Nettuno sito a Paestum circondato da un cielo di colore (Cyan 80% e Magenta 25%) e conseguentemente sfumato da nuvole di sottofondo e da piccoli spicchi di vegetezione la cui difformita' varia da un composto di:
Cyan = 40%
Magenta = 40%
Giallo = 70%
Nero = 40%
con una oscillazione a calare del 30% di Magenta e del 25% di Nero.
L'immagine del Tempio di Nettuno appare scontornata in una forma ovale e racchiusa esternamente da una bordatura costituita da una doppia linea (interna di colore nero ed esterna di colore pantone Green CVP). La doppia linea viene interrotta a circa 3/4 dal lato superiore dell'ovale stesso da una dicitura «Carciofo di Paestum» di colore nero e di carattere «Times».
Nella parte basso/centrata dell'immagine del tempio e' incastonato un ovale di colore bianco sul quale poggia l'immagine del carciofo di Paestum il cui gambo si interrompe sulla linea di bordatura esterna di colore pantone Green CPV.
Entrambe le immagini (Tempio di Nettuno e Carciofo di Paestum) sono state create attraverso la sovrapposizione di quattro colori chiamata «Quadricromia», la quale e' costituita dai colori basilari denominati:
Cyan - Magenta - Giallo - Nero.
Per la realizzazione del logo i colori sopradescritti sono stati necessariamente stampati su un fondo di colore bianco.

----> Vedere logo a pag. 32 della G.U. <----
 
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