Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 28 novembre 2003
Autorizzazione al laboratorio «Istituto abruzzese per la qualita' - Laboratorio chimico merceologico della C.C.I.A.A. dell'Aquila», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;
Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il provvedimento amministrativo in data 22 settembre 1998 numero di protocollo n. 62959, con il quale il laboratorio Istituto abruzzese per la qualita' - Laboratorio chimico merceologico della C.C.I.A.A. dell'Aquila, ubicato in L'Aquila, via degli Opifici n. 1 - zona industriale di Bazzano e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;
Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneita' dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2003 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;
Autorizza il laboratorio «Istituto abruzzese per la qualita' - Laboratorio chimico merceologico della C.C.I.A.A. dell'Aquila», ubicato in L'Aquila, via degli Opifici n. 1 - zona industriale di Bazzano, nella persona del responsabile dott.ssa Angela De Simone, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.
Le prove di analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
L'autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione dei laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.
L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 novembre 2003
Il direttore generale: Abate
 
Allegato
Acidità totale;
acidità volatile;
anidride solforosa;
ceneri;
estratto secco totale;
massa volumica a 20 oC;
pH;
titolo alcolometrico volumico;
zuccheri riduttori.
 
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