Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 novembre 2003
Proroga concessa all'organismo di controllo «Bioagricert S.r.l.», in Casalecchio di Reno, all'utilizzazione di etichette riportanti i codici di autorizzazione rilasciati da Bioagricoop S.c. a r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 91822 del 29 luglio 2002 che autorizza l'organismo di controllo «Bioagricert S.r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via dei Macabraccia n. 8, ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari con le medesime condizioni di autorizzazione concesse a «Bioagricoop S.c. a r.l.» con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 9697166 del 18 dicembre 1996;
Visto il medesimo decreto che, al fine di consentire lo smaltimento delle etichette autorizzate da «Bioagricoop S.c. a r.l.», ha concesso la possibilita' a «Bioagricert S.r.l.» di impiegare le stesse per un periodo non superiore a trecentossessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
Vista l'istanza presentata da «Bioagricert S.r.l.» in data 18 giugno 2003 con la quale chiede a questo Ministero una proroga al termine sopraindicato di trecentosessantacinque giorni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Considerato che l'utilizzazione da parte di «Bioagricert S.r.l.» delle etichette riportanti la vecchia dicitura di «Bioagricoop S.c. a r.l.» non comporta alcuna caduta di continuita' nel sistema di controllo di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, e successive modifiche e/o integrazioni, ed al decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;
Considerato che «Bioagricert S.r.l.» resta l'unico soggetto responsabile sul controllo del corretto impiego delle etichette riportanti la vecchia dicitura «Bioagricoop S.c. a r.l.» e sulla conformita' del prodotto cosi' etichettato alle disposizioni previste al regolamento CEE n. 2092/91, e successive modifiche e/o integrazioni;
Decreta:
Articolo unico
Il periodo, di cui all'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale n. 91822 del 29 luglio 2002, concesso a «Bioagricert S.r.l.» per lo smaltimento delle etichette autorizzate da «Bioagricoop S.c. a r.l.», e', in via del tutto eccezionale, improrogabilmente differito fino ad ulteriori centottanta giorni a far data dall'entata in vigore del presente provvedimento.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 novembre 2003
Il direttore generale: Abate
 
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