Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 2 dicembre 2003 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio; Vista la domanda presentata dal comitato promotore della valorizzazione dell'olio di oliva extra vergine di Trieste c/o C.C.I.A.A. di Trieste, con sede in Trieste, piazza della Borsa n. 14, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92; Vista la nota protocollo n. 65245 del 2 ottobre 2002 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale il comitato promotore della valorizzazione dell'olio di oliva extra vergine di Trieste, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal comitato promotore della valorizzazione dell'olio di oliva extra vergine di Trieste, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65245 del 2 ottobre 2002, sopra citata; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, al sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva. |
| Art. 2. La denominazione «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto. |
| Art. 3. La responsabilita', presente e futura conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 4. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 dicembre 2003 Il direttore generale: Abate .abr; |
| Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «TERGESTE»
Art. 1. Denominazione La denominazione di origine protetta «Tergeste» e' riservata agli oli extra vergine di oliva che rispondono alle condizioni e al requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Varieta' di olivo La denominazione di origine protetta «Tergeste» e' riservata all'olio extra vergine di oliva ottenuto dalle varieta' di olive presenti negli oliveti nelle seguenti proporzioni: Belica o Bianchera, in quantita' non inferiore al 20%; Carbona, Leccino, Leccio del Corno, Frantoio, Maurino, Pendolino, da sole o congiuntamente per la differenza. Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Tergeste» comprende i territori della provincia di Trieste idonei a conseguire produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare. Tale zona comprende, il territorio amministrativo della provincia di Trieste, per intero con i seguenti comuni: Muggia/Milje, San Dorligo della Valle/Dolina, Trieste/Trst, Duino-Aurisina/Devin-Nabrezõina, Sgonico/Zgonik e Monrupino/Repentabor. La zona e' cosi' delimitata: ad Est dal confine con la Slovenia; ad Ovest dalla provincia di Gorizia; a Nord dal confine con la Slovenia; a Sud dalla costa Adriatica. Art. 4. Caratteristiche di coltivazione 1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Tergeste» devono essere quelle tradizionali e caratteristiche del territorio di cui al precedente art. 3 e, in ogni caso, idonee a conferire le specifiche caratteristiche qualitative all'olio derivato. 2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli tradizionalmente in uso nelle aree individuate. 3. Le olive devono essere raccolte a partire dall'inizio dell'invaiatura e le operazioni di raccolta non dovranno protrarsi oltre il 31 dicembre di ogni anno. 4. Le olive devono essere raccolte direttamente dalla pianta, a mano o con mezzi meccanici, e conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati in modo idoneo ad evitare danni al frutto e molite entro tre giorni dalla raccolta in frantoi ubicati nella zona di produzione descritta nell'art. 3. 5. La difesa antiparassitaria deve essere svolta secondo i criteri di lotta guidata ed integrata e/o biologica. 6. La produzione massima di olive riferite a coltura specializzata degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine «Tergeste» non devono superare i 65 quintali di olive per ettaro. Le produzioni massime di olive in coltura promiscua non devono superare i 50 chilogrammi per pianta. La resa massima in olio delle olive non puo' essere superiore al 22%. Art. 5. Modalita' di oleificazione 1. Le operazioni di confezionamento dell'olio devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3. 2. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino, il piu' fedelmente possibile, le caratteristiche peculiari originarie del frutto. 3. Durante la molitura ed in tutte le fasi del ciclo di lavorazione si dovranno rispettare le seguenti condizioni: la temperatura della pasta non deve superare i 30 °C; durante la gramolatura e' consentito soltanto l'uso dell'acqua; tutti i mezzi impiegati nel ciclo non devono cedere materiali, sapori od odori; per i vasi oleari si privilegiano materiali vetrosi o vetrificati o di acciaio, con esclusione di resine e plastiche. 4. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro le trentasei ore dal conferimento delle olive al frantoio. 5. Nei frantoi le olive devono essere conservate in locali sufficientemente aereati. Art. 6. Caratteristiche al consumo L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Tergeste» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: oro-verde; odore: fruttato medio; sapore: fruttato con media o leggera sensazione di piccante; punteggio al panel test: > o = 6,8 con i seguenti parametri sensoriali, fruttato verde superiore o uguale a 2, amaro e piccante superiore o uguale a 1; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio; numero perossidi < o = 12 meq02/kg; acido oleico > o = 74%; acido linoleico < o = 9%; polifenoli totali > o = 100 mg/kg; Delta K < o = 0,01; K270 < o = 0,20; K230 < o = 2,30. Art. 7. Designazione e presentazione 1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «superiore», «selezionato». 2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda. 4. E' consentito l'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva a condizione che vengano riportate in caratteri non superiori alla meta' di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1. 5. Il nome della denominazione di origine protetta «Tergeste» deve figurare in etichetta con caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. 6. L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Tergeste» deve essere immesso al consumo in bottiglie di capacita' non superiore ad un litro con l'esclusione di contenitori di resina e plastica. 7. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui e' ottenuto l'olio. 8. In etichetta, di seguito alla denominazione di origine protetta, potra' comparire la traduzione letterale in lingua slovena dell'indicazione del prodotto. |
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