Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2003 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 12 dicembre 2003, n. 53 |
PAC Seminativi - Raccolto 2004. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di sostituzione (art. 7, regolamento (CE) n. 1251/99). |
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Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato Al Corpo forestale dello Stato della Regione siciliana Agli assessorati regionali agricoltura Agli assessorati province autonome di Trento e Bolzano Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA - Organismo pagatore Lombardia All' Ente nazionale risi Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA Ai C.A.A. riconosciuti
1. Premessa. Con le circolari ministeriali n. D/1289/95, regolamento D/830/98 e l'art. 35 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, con l'art. 7 del regolamento CE n. 1251/99 e con l'art. 2 regolamento (CE) n. 2316/99 sono state fissate le condizioni di ammissi-bilita' al regime dei «seminativi» dei terreni in precedenza non eleggibili.
2. Modalita' di presentazione delle domande. In base a quanto stabilito dalla Direzione aerea coordinamento AGEA con nota n. ACIU.2003.147 del 5 dicembre 2003, il produttore che voglia richiedere l'ammissione alla compensazione al reddito per superfici originariamente non ammissibili deve presentare all'Organismo pagatore competente - in base alla sede legale dell'azienda richiedente - una richiesta formulata sul modello di domanda allegato alla presente circolare. Tale domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovra' essere depositata entro il 15 gennaio 2004, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, all'Organismo pagatore competente, ai seguenti indirizzi: AGEA - Ufficio PAC Seminativi, via Palestro n. 81 - 00185 Roma; AGREA - Largo Caduti del Lavoro n. 6 - 40122 Bologna; ARTEA - via San Donato n. 42/1 - 50127 Firenze; AVEPA - Area tecnica autorizzazioni - Corso del Popolo Passaggio Gaudenzio n. 1 - 35131 Padova; Organismo pagatore regione Lombardia - Servizio tecnico - Piazza IV novembre n. 5 - 20124 Milano. I produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avra' l'obbligo - come tramite del produttore - di trasmettere la domanda, corredata della documentazione prescritta, all'Organismo pagatore competente entro il 15 gennaio 2004. Una copia della domanda cartacea - unitamente a copia degli allegati previsti - dovra' essere archiviata e depositata nel fascicolo aziendale appositamente predisposto insieme alla domanda per superficie di riferimento. E' necessario che i produttori che intendano avvalersi dell'assistenza di un CAA per la presentazione della domanda, per la consultazione e per l'effettuazione delle operazioni volte alla correzione o integrazione dei dati finalizzati ad ottenere l'accoglimento del piano di sostituzione, conferiscano mandato di rappresentanza ad uno degli organismi abilitati. I soggetti che non hanno dato mandato al CAA dovranno invece depositare la domanda secondo le modalita' e i tempi soprariportati; tale documentazione sara' archiviata nel fascicolo elettronico costituito presso l'AGEA al momento della presentazione della domanda per superficie. L'introduzione del fascicolo aziendale elettronico segna il passaggio da un sistema di aiuti per ambiti di intervento ad una visione globale dell'azienda quale insieme delle unita' di produzione gestite dall'agricoltore. Inoltre, consente di organizzare le informazioni disponibili nelle banche dati AGEA passando da un ambito di intervento settoriale a un contesto aziendale, di validare le informazioni disponibili nelle banche dati AGEA da parte dell'imprenditore agricolo, di certificare il patrimonio produttivo globale dell'azienda.
2.1. Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). Nella campagna 2003 sono diventati operativi i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), previsti dall'art. 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni: ...«Il CAA ha, in particolare, la responsabilita' della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati». L'art. 15 del decreto ministeriale 27 marzo 2001 recita: «Il CAA e' tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di: fornire al CAA dati completi e veritieri; collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attivita' affidate; consentire l'attivita' di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto». I CAA si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attivita' demandate ai medesimi in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalita' previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990. In tale ambito l'AGEA e' pertanto esonerata, nei confronti dei produttori agricoli associati ai CAA, e nei limiti sopra precisati dagli obblighi previsti dalla legge n. 241/90. Ai sensi della deliberazione dell'8 ottobre 1998, concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1998, e con specifico riferimento all'art. 4, comma 4 (comunicazioni relative al procedimento) e' disposto che «per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari, il provvedimento finale e' comunicato al mandatario con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari». I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto dovranno quindi costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale. I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti tra i produttori e l'Amministrazione.
3. Controlli amministrativi. L'AG.E.A sottopone a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dagli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le domande di sostituzione per superfici in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria, come di seguito illustrate. I controlli pertanto riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilita' e completezza della domanda ed in particolare la verifica: della data di ricezione della domanda; della presenza della firma del richiedente; della presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' (i cui dati di riferimento devono essere trascritti nel frontespizio del modulo di domanda); della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale (se presente); dell'esistenza, dell'estensione, dell'ubicazione dell'appezzamento in esame, tramite verifiche incrociate con il catasto terreni nazionale; della corretta indicazione delle superfici da sostituire/ammettere per ciascuna particella dichiarata; dell'indicazione della «ragione pertinente ed obiettiva» (vedi allegato R alla presente circolare); che la domanda sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata dalla documentazione richiesta; che la domanda sia ritenuta ammissibile, tenuto conto in particolare del rapporto che deve esistere tra la superficie che si richiede di ammettere e quella che si intende sostituire.
3.1. Anomalie. 3.1.1. Anomalie formali. 3.1.1.1. Termine di presentazione. La data di deposito delle domande di sostituzione all'Organismo pagatore competente, riferite alle domande P.A.C. per il raccolto 2004, e' il 15 gennaio 2004. Le domande pervenute oltre tale data sono considerate irricevibili. 3.1.1.2. Firma. La sottoscrizione della domanda e' requisito indispensabile per l'approvazione del piano di sostituzione. La mancata apposizione della firma comporta la non ricevibilita' della domanda. La firma del produttore, deve essere apposta nell'apposito spazio previsto nel quadro «D» della domanda. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione ove la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di domanda. L'assenza del documento di identita' richiesto comporta l'esclusione della domanda di sostituzione. L'assenza del documento viene verificata da AGEA solo per i produttori in proprio, mentre per i produttori mandanti dei CAA sono questi ultimi che attestano la presenza della copia del documento. 3.1.2. Anomalie anagrafiche. E' necessario indicare con precisione gli estremi identificativi dell'azienda e dell'eventuale rappresentante legale, riportando i dati indicati sul tesserino di attribuzione della partita IVA o del codice fiscale e facendo attenzione all'esatta denominazione dell'azienda. I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti a verifiche presso l'Anagrafe tributaria. 3.1.2.1. Richiedente. E' necessario indicare obbligatoriamente il codice fiscale (CUAA) e la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del richiedente. I soggetti esenti dall'obbligo di tenuta della partita IVA devono inoltre dichiarare la condizione di esenzione, come previsto dalla normativa vigente. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita. L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA del dichiarante. Se entrambe non fossero indicate oppure risultassero errate (non appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenenti ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda viene ritenuta inammissibile. 3.1.2.2. Rappresentante legale. Nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica, saranno verificati la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale. Verranno in particolare verificate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non e' indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda viene ritenuta inammissibile. 3.2. Anomalie particellari. I controlli sulle particelle sono finalizzati alla verifica della esistenza e della estensione delle superfici dichiarate, in modo da consentire la verifica della correttezza della sostituzione richiesta. Le particelle vengono inoltre sottoposte a tutte le verifiche seguendo le indicazioni della circolare AGEA n. 23 del 24 aprile 2003 pubblicata con Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2003. Il presupposto per la presentazione di una domanda di sostituzione e' l'indicazione di porzioni di terreno identificabili. 3.2.1.1. Codice giustificazione. Occorre indicare il codice giustificativo (vedere paragrafo 7.1) della «ragione pertinente ed obiettiva» per cui si richiede la sostituzione che e' fondamentale per l'accettabilita' della domanda. 3.2.1.2. Ubicazione. Ai fini della verifica dell'ammissibilita' alla sostituzione riveste particolare importanza la corretta indicazione degli estremi identificativi della particella stessa. Viene controllata la congruenza tra i valori del codice Istat del comune e la denominazione dichiarata. L'incongruenza tra il codice Istat e la denominazione del comune, oppure la mancata o errata indicazione di un comune, rendono impossibile l'identificazione della particella per la quale viene richiesta la sostituzione/ammissione, che pertanto non sara' ritenuta ammissibile. Altro elemento identificativo e' la sezione censuaria, che deve essere impostata correttamente per quei comuni che la prevedono; in caso di mancata o errata indicazione della sezione censuaria, la particella non sara' ritenuta ammissibile. La mancanza del numero di foglio della mappa catastale e/o del numero della particella catastale impedisce l'identificazione della stessa; tale mancata identificazione non consente di ritenerla ammissibile. Nel caso in cui la particella e' stata interessata da frazionamenti o da riordino fondiario e/o catastale avvenuti successivamente alla data di presentazione della domanda per la compensazione al reddito nella quale sono state dichiarate le particelle oggetto della domanda di ammissione, occorre indicarne la motivazione nella colonna «casi particolari». Qualora vengano riscontrate anomalie riferite all'ubicazione, all'esistenza o all'estensione della particella, le superfici ad esse riferite non saranno prese in considerazione ai fini del calcolo della superficie ammissibile. 3.2.1.3. Ammissibilita' della sostituzione. Le particelle elencate nel piano di sostituzione vengono sottoposte a controlli per verificare la presenza dei requisiti di cui all'art. 7 del regolamento n. 1251/99: «Le domande di pagamento compensativo e le dichiarazioni di ritiro dei seminativi dalla produzione non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli». E' possibile che le superfici originariamente dichiarate ammissibili vengano dichiarate inammissibili, al posto di altre diventate nel frattempo ammissibili (art. 7 del regolamento (CE) n. 1251/99). In nessun caso lo scambio puo' determinare un incremento della superficie totale ammissibile dei seminativi nell'azienda. Gli stati membri predispongono un sistema di notificazione preventiva e di approvazione ditali scambi (art. 2 del regolamento (CE) n. 2316/99). I produttori che presentano domande di sostituzione dei terreni non possono richiedere a premio (in tutto o in parte) le superfici originariamente ritenute ammissibili e di cui si richiede la sostituzione, per conseguire prodotti ricadenti nell'ambito del regime di sostegno. Si rende pertanto necessario verificare che, nel corso delle campagne pregresse, le superfici per le quali si richiede la sostituzione siano state dichiarate a seminativi, anche se non rientranti nell'ambito delle compensazioni al reddito. Si verifica inoltre la compatibilita' della superficie interessata alla sostituzione con la superficie massima coltivata a seminativi, dichiarata (o accertata) nelle domande di compensazione al reddito nelle quali la particella risulti presente. In caso di incongruenza tra le superfici riscontrate, la particella non sara' ritenuta ammissibile. Successivamente, si procedera' ad effettuare controlli intesi a verificare che i terreni precedentemente inammissibili alla compensazione siano stati effettivamente investiti per ottenere uno o piu' prodotti contemplati dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1251/99 e che le superfici per le quali e' stata consentita la sostituzione non formino oggetto di richiesta di compensazione al reddito, anche se coltivate a cereali, semi oleosi, piante proteiche e lino non tessile. In caso di mancato riscontro di tale condizione tutte le particelle facenti parte del piano di sostituzione saranno bloccate e penalizzate ai fini dell'erogazione della compensazione al reddito. Di conseguenza, le superfici per le quali si richiede il pagamento non dovranno eccedere la superficie massima coltivabile a seminativi presente sul «registro delle superfici interessate dalle richieste di sostituzione». Le superfici per le quali la sostituzione e' stata richiesta ed autorizzata (anch'esse risultanti dal registro), non dovranno invece essere state dichiarate alle seguenti colture:
===================================================================== | | Coltura/ varieta' Codice utilizzo| Descrizione | dichiarata in colonna ===================================================================== --------------------------------------------------------------------- 001 |Mais |Tutte --------------------------------------------------------------------- 002 |Grano duro |Tutte --------------------------------------------------------------------- 003 |Altri cereali |Tutte --------------------------------------------------------------------- 004 |Soia |Tutte --------------------------------------------------------------------- 005 |Girasole |Tutte --------------------------------------------------------------------- |Colza e ravizzone | 006 |autunnale |Tutte --------------------------------------------------------------------- 007 |Proteaginose |Tutte --------------------------------------------------------------------- 008 |Colture consociate |Tutte --------------------------------------------------------------------- 009 |Messa a riposo |Tutte --------------------------------------------------------------------- 064 |Messa a riposo pluriennale|Tutte --------------------------------------------------------------------- 014 |Lino non tessile |Tutte --------------------------------------------------------------------- |Messa a riposo non | 024 |alimentare |Tutte --------------------------------------------------------------------- |Messa a riposo non | 065 |alimentare pluriennale |Tutte --------------------------------------------------------------------- |Messa a riposo non | |alimentare per la | 050 |produzione di biogas |Tutte --------------------------------------------------------------------- |Messa a riposo non | |alimentare per la | |produzione di biogas | 066 |pluriennale |Tutte --------------------------------------------------------------------- 055 |Lino da fibra |Tutte --------------------------------------------------------------------- 056 |Canapa |Tutte
In caso di mancato riscontro ditale condizione, la particella dichiarata nella domanda di pagamento per superfici sara' esclusa dal pagamento del premio e considerata ai fini del computo delle penalita'. 3.2.1.4. Superi. La superficie interessata viene sottoposta ad ulteriori controlli, per verificare che essa sia stata dichiarata correttamente e che non ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di sostituzione. Una particella (identificata da: codice ISTAT comune, sezione censuaria, numero del foglio di mappa, numero di particella) viene definita «in supero» quando la somma delle superfici interessate alla sostituzione o all'ammissione supera la superficie catastale. Per ciascuna particella dichiarata si effettua un confronto tra: la somma delle superfici di cui si richiede l'ammissione e la relativa superficie catastale; la somma delle superfici di cui si richiede la sostituzione e la relativa superficie catastale. Il superamento della superficie dichiarata rispetto a quella catastale rende inammissibile la particella. 3.3. Anomalie di superficie. Il totale della superficie a seminativi interessata alla sostituzione deve essere pari o maggiore della superficie di cui si richiede l'ammissione al regime dei seminativi. Il mancato riscontro di tale condizione comporta l'inammissibilita' del piano di sostituzione.
4. Documentazione da allegare. Le domande devono essere corredate da alcuni allegati. E' obbligatorio allegare alla domanda di sostituzione i seguenti documenti: la fotocopia della porzione di mappa catastale o estratto di mappa, con l'indicazione degli estremi catastali relativi agli appezzamenti interessati, evidenziati con specifico richiamo grafico; un'attestazione dalla quale risulti la sussistenza della causa o delle cause addotte dal produttore interessato, rilasciato dagli uffici regionali competenti per territorio e per materia o, nei casi previsti dalla circolare MiPA n. D/830/98 e all'art. 35 decreto ministeriale 4 aprile 2000, una relazione giurata rilasciata da un tecnico iscritto ad un Ordine, Albo o Collegio professionale. I produttori che dichiarino particelle interessate da frazionamenti o da riordino fondiario e/o catastale avvenuti successivamente alla data di presentazione della domanda seminativi nella quale sono state dichiarate le particelle oggetto del piano di sostituzione devono obbligatoriamente allegare la documentazione giustificativa quale l'estratto di mappa aggiornato riportante le dividenti particellari (oppure modello di frazionamento/accorpamento completo Mod. 51 FTP) e visura ampliata delle nuove particelle. Nel caso in cui la sostituzione interessi terreni condotti in affitto o in altra forma di possesso diversa dalla proprieta', il richiedente e' tenuto ad acquisire preventivamente per iscritto l'assenso del proprietario, che dovra' essere allegato alla domanda. Tale assenso deve contenere chiaramente l'indicazione che il concedente e' perfettamente a conoscenza del fatto che, in caso di retrocessione della particella che per tale motivo ritorna nella sua disponibilita', detta particella permanga assoggettata al vincolo e che pertanto non potra' ottenere nessun aiuto di compensazione al reddito.
5. Trattamento e diffusione dei dati. I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalita' previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla legge n. 675/96. La diffusione dei suddetti dati e' consentita con le modalita' stabilite dagli articoli 20 e 21 della predetta legge. L'accesso ai succitati dati e' riconosciuto e regolato attraverso apposite procedure, a chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo quanto stabilito dal Capo V «Accesso ai documenti amministrativi» della legge 241/90, e successive modifiche.
6. Procedimento amministrativo. Tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare AGEA n. 23 del 24 aprile 2003 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2003, l'Amministrazione, unicamente per le domande il cui esito e' risultato negativo, provvedera' a notificare ai rispettivi coltivatori il suddetto esito entro settantacinque giorni decorrenti dalla data di deposito delle domande. 6.1. Partecipazione al procedimento. L'Amministrazione entro settantacinque giorni decorrenti dalla data di deposito delle domande, per le domande che presentino incompletezze o irregolarita' dove la cui rimozione richieda un intervento, provvedera' ad inviare una comunicazione a tutti i mandatari, per via telematica, e ai produttori che non hanno conferito mandato al CAA, per il tramite del servizio postale. La documentazione atta a sanare tali anomalie dovra' pervenire all'ACEA entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione. Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine di cui sopra, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verra' chiusa sulla base degli atti presenti. 6.2. Provvedimento definitivo. L'AGEA comunichera', utilizzando modalita' informatizzate e telematiche, il provvedimento definitivo relativo alle domande con esito negativo ai mandatari, con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti. L'AGEA informera' i richiedenti della sostituzione che non hanno conferito mandato al CAA mediante comunicazione al domicilio del richiedente. 6.3. Clausola compromissoria. Il rinvio, indicato sul modulo domanda, delle eventuali controversie, agli organismi previsti nel decreto ministeriale n. 743 del 1° luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2002, consente di accedere, in ipotesi di contenzioso afferente la domanda, allo sportello di conciliazione o alla camera arbitrale, appositamente istituiti per garantire la definizione del contenzioso in tempi rapidi e certi. Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti di tutti gli interessati. Roma, 12 dicembre 2003 Il titolare: Gulinelli |
| 7. Allegati. 7.1. «Allegato R». Codifica delle ragioni pertinenti ed obiettive per la sostituzione
===================================================================== Codice| Descrizione ===================================================================== --------------------------------------------------------------------- 1 |Esigenza di avvicendamento e/o rotazione delle colture --------------------------------------------------------------------- |{Stanchezza} del terreno dovuta ad accumulo di tossine e/o |microtossine, al proliferare di una flora spontanea infestante 2 |o ad altre cause --------------------------------------------------------------------- |Eliminazione delle consociazioni colturali: in particolare 3 |colture promiscue erbacee-arboree --------------------------------------------------------------------- |Ricostruzione del {franco} di coltivazione (esempio: |asportazione di terreno agrario a seguito di eventi 4 |calamitosi, inondazioni) --------------------------------------------------------------------- |Rideterminazione di un ordinamento colturale e/o di un |indirizzo produttivo resosi necessario a seguito di un evento 5 |calamitoso (incendio) --------------------------------------------------------------------- |Trasformazioni idraulico-agrarie (fornitura di acqua per 6 |l'irrigazione di un comprensorio agrario) --------------------------------------------------------------------- |Fattori tecnologici che si concretizzano in un miglioramento |delle tecniche colturali e/o del patrimonio genetico che |amplia la gamma di varieta' adatte ai diversi ambienti 7 |agronomici e pedo-climatici --------------------------------------------------------------------- 8 |Disinfezione, disinfestazione e trattamento del terreno --------------------------------------------------------------------- |Esigenze dettate dal rispetto della normativa relativa allo 9 |spandimento dei liquami sui terreni agricoli --------------------------------------------------------------------- |Ordinanze di istituzioni pubbliche che vietano la coltivazione |di un determinato prodotto su appezzamenti di terreno esposti 10 |ad inquinamento --------------------------------------------------------------------- 11 |Difesa idrogeologica --------------------------------------------------------------------- |Tutela e sviluppo di parchi naturali e di altre zone di 12 |particolare valore e interesse ambientale e floro-faunistico --------------------------------------------------------------------- |Vincoli ambientali per la produzione di determinati prodotti 13 |agricoli --------------------------------------------------------------------- |Rideterminazione di un ordinamento colturale e/o di un |indirizzo produttivo resosi necessario a seguito di un piano 14 |di ristrutturazione dell'azienda in causa --------------------------------------------------------------------- |Esigenze di ordine economico o altre ragioni pertinenti ed 15 |oggettive di carattere generale
7.2. Fac simile della domanda. Fac simile del modulo di domanda di ammissione al regime dei «Seminativi» per i terreni che in precedenza non erano ritenuti ammissibili - raccolto 2004. Note esplicative per la compilazione della domanda di ammissione al regime dei «Seminativi» per i terreni che in precedenza non erano ritenuti ammissibili - raccolto 2004.
----> Vedere modello da pag. 57 a pag. 62 della G.U. <---- |
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