Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 12 dicembre 2003 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 590 del 18 marzo 1999, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Zampone Modena» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2001, con il quale l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 23 gennaio 2001, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le carni trasformate a indicazione geografica protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalita' uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione; Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto ministeriale 9 gennaio 2001 per la indicazione geografica protetta «Zampone Modena venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato; Considerato che il Consorzio per l'Associazione industriali delle carni - ASS.I.CA., con nota del 1° ottobre 2003 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione dell'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Zampone Modena» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza; Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto ministeriale 9 gennaio 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena» registrata con il regolamento della Commissione (CE) 590 del 18 marzo 1999, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 gennaio 2004. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto ministeriale 9 gennaio 2001. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 2003 Il direttore generale: Abate |
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