L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973. e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 65, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalita' e le nuove norme statutarie; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 76, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalita' e le nuove norme statutarie; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, che ha sostituito l'art. 14, comma 1, lettera i) della legge n. 576/1982, prevedendo che il consiglio dell'Istituto esprima parere al presidente, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalita' e le nuove norme statutarie; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate a Milano Assicurazioni S.p.a, con sede in Assago (Milano), strada 6, palazzo A13, Milanofiori, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; il provvedimento ISVAP in data 15 giugno 1995 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa a Nuova Maa Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Senigallia n. 18/2; il decreto ministeriale in data 2 novembre 1987 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa a Maa Vita Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Senigallia n. 18/2, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Vista l'istanza congiunta in data 15 luglio 2003 e la relativa documentazione allegata, con la quale le predette societa' hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di Nuova Maa Assicurazioni S.p.a. e MVita Assicurazioni S.p.a. in Milano Assicurazioni S.p.a. e delle relative modalita', nonche' i documenti integrativi e modificativi forniti da ultimo in data 1° dicembre 2003; Viste le delibere assunte in data 18 luglio 2003 dalle assemblee straordinarie degli azionisti di Milano Assicurazioni S.p.a., Nuova Maa Assicurazioni S.p.a. e Maa Vita Assicurazioni S.p.a., che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame, con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione; Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari nel registro delle imprese di Milano in data 5 agosto 2003; Accertato che la societa' incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilita' eccedenti la misura dovuta; Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalita' soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati; Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie apportate dalla societa' incorporante, finalizzate all'esecuzione dell'operazione di fusione in argomento; Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 16 dicembre 2003; Dispone E' approvata la fusione per incorporazione delle societa' Nuova Maa Assicurazioni S.p.a. e Maa Vita Assicurazioni S.p.a. entrambe con sede in Milano, in Milano Assicurazioni S.p.a., con sede in Assago (Milano), con le relative modalita' di attuazione e le nuove norme statutarie. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 2003 Il presidente: Giannini |