Gazzetta n. 300 del 29 dicembre 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2003, n. 357 |
Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ENPALS in attuazione dell'articolo 43, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con legge 29 novembre 1952, n. 2388, concernente la costituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento e il funzionamento dell'ENPALS; Vista la legge 14 giugno 1973, n. 366, concernente l'estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'ENPALS; Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983, n. 90; 1° agosto 1983, n. 669; 22 luglio 1986, n. 1006; 19 marzo 1987, n. 203 e 19 marzo 1987, n. 207, concernenti modifiche all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 708 del 1947; Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenente la delega al Governo per il riordino e la soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, con il quale e' stata attuata la suddetta delega; Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento degli enti pubblici di previdenza ed assistenza secondo i criteri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 479 del 1994; Visto l'articolo 43, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che estende all'ENPALS la disciplina prevista dall'articolo 3 del citato decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, con applicazione, relativamente agli organi, eccettuato il Collegio dei revisori, dei criteri di composizione e di nomina previsti per l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA); Ritenuto di dover dare attuazione a tale prescrizione legislativa; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 ottobre 2003; Ritenuto di non recepire il parere del Consiglio di Stato con riferimento: a) all'osservazione concernente l'opportunita' di trasfondere le norme residue del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 26 del 1950 nel presente regolamento, trattandosi in realta' di norme di dettaglio, ovvero di materia gia' disciplinata in modo uniforme per tutti gli enti di cui al citato decreto legislativo n. 479 del 1994, anche mediante adozione dei relativi regolamenti di contabilita' e amministrazione; b) all'osservazione concernente l'opportunita' di introdurre un procedimento di ricognizione della maggiore rappresentativita' delle organizzazioni sindacali, tenuto conto che tale materia e' affidata alle determinazioni giurisprudenziali e che comunque su di essa mancano le necessarie indicazioni di legge; c) al rilievo concernente la presunta mancanza di indicazioni circa l'oggetto e le modalita' della funzione di vigilanza svolta dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, dovendosi osservare che tale funzione e' invece disciplinata dalla normativa di rango primario richiamata al comma 2 dell'articolo 4 del regolamento; d) all'osservazione concernente la problematica della rappresentanza della pubblica amministrazione tra gli esperti del Consiglio di amministrazione, tenuto conto che la disposizione del regolamento esaminata (articolo 5, comma 1) riproduce in realta' una norma di rango primario (articolo 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994); Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina 1'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), di seguito denominato: «Ente», in conformita' ai principi di carattere generale dettati dall'articolo 43, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 81, quinto comma, della Costituzione e' il seguente: «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aveni valore di legge e i regolamenti». - Il testo del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1947, n. 178. - Il testo della legge 29 novembre 1952, n. 2388 (Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1952, n. 302. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26 (Ordinamento e funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1950, n. 41. - Il testo della legge 14 giugno 1973, n. 366 (Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1973, n. 173. - Il testo della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1981, n. 86. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983, n. 90 (Estensione dell'assistenza ENPALS agli organizzatori generali delle imprese di produzione cinematografica), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1983, n. 92. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, n. 669 (Estensione dell'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ai prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1983, n. 338. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1986, n. 1006 (Iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo dei prestatori d'opera addetti ai totalizzatori dei cinodromi, sale da corsa e agenzie ippiche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1987, n. 35. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, n. 203 (Estensione dell'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1987, n. 119. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, n. 201 (Estensione dell'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori e disc-jockey), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 1987, n. 120. - Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 708 del 1947, e' il seguente: «Art. 3. Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalita': 1) artisti lirici; 2) attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attivita' turistica; 3) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; 4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi; 5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione; 6) direttori di scena e doppiaggio; 7) direttori d'orchestra e sostituti; 8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti; 9 tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda; 10) amministratori di formazioni artistiche; 11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive; 13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici; 14) truccatori e parrucchieri; 15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri; 16) sarti; 17) pittori, stuccatori e formatori; 18) artieri ippici; 19) operatori di cabine, di sale cinematografiche; 20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati; 21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonche' presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; 22) calciatori ed allenatori di calcio; 23) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere, altresi', integrata o ridefinita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Consiglio di amministrazione puo' dichiarare esclusi dall'obbligo dell'iscrizione all'Ente limitatamente all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alle categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente attivita', alla iscrizione presso altro Ente.». - Il testo dell'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e' il seguente: «32. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.». - Il testo del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 419 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 1994, n. 178. - Il testo dellart. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, e' il seguente: «2. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per quanto non espressamente ivi previsto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3.». - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, e' il seguente: «Art. 3 (Ordinamento degli enti). - 1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto e' determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale. 2. Sono organi degli enti: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il consiglio di indirizzo e vigilanza; d) il collegio dei sindaci; e) il Direttore generale. 3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il presidente e' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. 4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attivita' dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS Il consiglio dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti. 5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilita', e i regolamenti di cui all'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attivita' svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio e' composto dal presidente dell'istituto, che lo presiede, e da otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed indipendenza. Il possesso dei requisiti e' comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione e' incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza. 6. Il Direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, cosi' come modificato dall'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e puo' assistere a quelle del consiglio di vigilanza; ha la responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e' composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e' nominato un membro supplente. 8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4; il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica. La nomina del collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88. 9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera e), durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorche' siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. 10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge e' composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.». - Il testo dell'art. 43, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), e' il seguente: «Art. 43 (Norme in materia di ENPALS). - 1. Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) al regime generale, con effetto dal 1° gennaio 2003: a) l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e' quella in vigore nel fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS; b) l'ENPALS non e' tenuto al contributo di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; c) la disciplina prevista all'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, e' estesa all'ENPALS, con applicazione, relativamente agli organi, dei criteri di composizione e di nomina previsti per l'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), salvo che per il collegio dei revisori dei conti, per il quale continua ad applicarsi la vigente disciplina, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.». - Il testo della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, S.O.
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| Art. 2.
O r g a n i
1. Sono organi dell'Ente: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza; d) il Collegio dei sindaci; e) il Direttore generale. 2. Gli organi di cui alle lettere a), b), c) e d) durano in carica quattro anni. Gli organi di cui alle lettere a), b) e c) possono essere confermati una sola volta. Allo scadere del quadriennio, i membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni, ancorche' siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. 3. L'Ente si articola sul territorio nazionale in sedi compartimentali aggregate in aree interregionali. Le sedi compartimentali assicurano il servizio di informazione e di assistenza agli assicurati e alle imprese, concorrono all'attivita' istruttoria delle prestazioni assicurate e al monitoraggio della regolarita' degli adempimenti contributivi delle imprese dello spettacolo e dello sport. |
| Art. 3.
Presidente
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, il Presidente e' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il Presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'Ente, che puo', secondo quanto previsto dall'articolo 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, richiamato, in via generale, dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 479 del 1994 e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, delegare, in caso di assenza o di impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, ad un membro del consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unita' centrali, ai coordinatori dei rami professionali e, nell'ambito degli uffici periferici, ai dirigenti periferici; b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre allo stesso, ne assicura l'istruttoria e ne da' comunicazione al Presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza. La convocazione puo' avvenire anche sulla base di richiesta formulata dai due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione: in tale caso la riunione si svolgera' entro otto giorni dalla richiesta ed avra' all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima; c) puo' disporre, anche su proposta del direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta la convocazione del consiglio di amministrazione in tempo utile per evitare un pregiudizio per l'Ente, l'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile; d) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per l'Ente, quando il relativo potere non rientri tra le attribuzioni conferite ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e) dispone la trasmissione al consiglio di indirizzo e vigilanza delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione; f) rappresenta l'Ente nelle trattative con i sindacati a livello nazionale; g) nomina, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza, i componenti della struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico; h) puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza.
Note all'art. 3: - Il testo della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1978, n. 31. - Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 400 del 1988, e' il seguente: «Art. 3. L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione puo' provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.». - Il testo dell'art. 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), e' il seguente: «Nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, il presidente, fermo restando le disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' delegare la rappresentanza legale dell'ente al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unita' centrali e, nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, ai dirigenti periferici. In caso di assenza o impedimento dei titolari dei poteri di rappresentanza, l'esercizio dei poteri medesimi e' assunto dai funzionari designati a farne le veci, salvo diversa disposizione di regolamento.». - Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, e' il seguente: «Art. 7 (Disposizioni transitorie). - 1. In attesa della costituzione degli organi ordinari degli enti di cui all'art. 1, comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' disposta, per ciascuno degli enti stessi, una gestione commissariale. 2. Fino alla costituzione dei collegi dei sindaci, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, per l'INPS e l'INAIL, nonche' per le casse soppresse di cui all'art. 2, continuano ad operare i collegi dei sindaci in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Per l'INPDAP il collegio dei sindaci operante alla data di entrata in vigore del presente decreto e' integrato secondo le previsioni di cui al comma 7 dell'art. 3. 4. I direttori generali degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, nonche' degli enti soppressi ai sensi del presente decreto, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sono collocati in posizione soprannumeraria presso gli enti di appartenenza fino alla scadenza del rispettivo contratto, ed entro trenta giorni dalla medesima data si provvede al conferimento delle rispettive funzioni. 5. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto legislativo, all'INPDAP, all'INPS, all'INAIL e all'IPSEMA, si applicano le disposizioni della legge 9 marzo 1989, n. 88.». - Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' il seguente: «Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali) (Art. 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza; b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21; f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103; g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo. 2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni. 4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti ai vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e' preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.». - Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente: «Art. 17 (Funzioni dei dirigenti) (Art. 17 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 546 dei 1993 e poi dall'art. 12 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici. 1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile.».
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| Art. 4.
Consiglio di indirizzo e vigilanza
1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, previa designazione da parte delle confederazioni sindacali ed organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e' composto da: a) sei membri in rappresentanza dei lavoratori, dei quali quattro in rappresentanza del settore dello spettacolo e due degli sportivi professionisti; b) sei membri in rappresentanza dei datori di lavoro, dei quali quattro in rappresentanza del settore dello spettacolo e due delle societa' sportive. 2. Il consiglio di indirizzo e vigilanza svolge le funzioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127. In particolare, svolge i seguenti compiti: a) definisce i programmi ed individua le linee di indirizzo dell'Ente; b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; c) emana le direttive di carattere generale relative all'attivita' dell'Ente; d) approva, in via definitiva, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonche' i piani pluriennali ed i criteri generali di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione. In caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede all'approvazione definitiva; e) attua l'intesa con il Presidente dell'Ente per la nomina dei componenti della struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico. 3. Il consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, nella prima seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori e, su proposta del presidente, elegge tra i suoi membri quello delegato a sostituire il presidente stesso in caso di assenza o di impedimento. 4. Il funzionamento e l'organizzazione interna del consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi comprese le modalita' di adozione delle relative deliberazioni, e' disciplinato dal regolamento delle adunanze, deliberato dal consiglio stesso. Per la validita' delle riunioni del consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del Presidente. 5. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza, puo' avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 3, comma 8, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si veda nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si veda nota alle premesse.
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| Art. 5.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione, nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e' composto dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, e da quattro esperti, uno dei quali scelto tra dirigenti di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone di riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed indipendenza. I curricula dei componenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione e' incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza. 2. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni. In particolare, svolge i seguenti compiti: a) predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; b) approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; c) delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza; d) delibera il regolamento di organizzazione ed il funzionamento ed il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica ed i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilita'; i predetti provvedimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; e) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni, per i trasferimenti, ed i criteri per l'attribuzione della retribuzione di posizione per le qualifiche dirigenziali, conformemente alle previsioni dei contratti collettivi per la dirigenza; f) trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attivita' svolta, con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza; g) esercita ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'Ente. 3. Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, e' disciplinato con il regolamento per le adunanze, deliberato dal consiglio stesso. Per la validita' delle sedute del consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 3, comma 8, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si veda nota alle premesse. - Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente: «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». - Per il testo dell'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si veda nota alle premesse.
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| Art. 6.
Collegio dei sindaci 1. Il collegio dei sindaci e' composto da: a) un rappresentante della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte medesima, con funzioni di presidente e nominato con il decreto di cui al comma 2; b) un funzionario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri; c) un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro dello spettacolo, scelti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale; d) uno in rappresentanza delle societa' sportive, uno in rappresentanza dei giocatori di calcio ed uno degli allenatori di calcio, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. 2. Il collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. I sindaci intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza. 4. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile, nonche' le funzioni previste da disposizioni legislative e regolamentari. 5. I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 2403 e seguenti del codice civile, e' il seguente:
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla societa' in pegno, cauzione o custodia. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2403-bis (Poteri del collegio sindacale). - I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a societa' controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Puo' altresi' scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societa' controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attivita' sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5). Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilita' ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399. L'organo amministrativo puo' rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2403-bis (Collaboratori del sindaco). - Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilita' e della corrispondenza dei bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilita' e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399. La societa' puo' rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2404 (Riunioni e deliberazioni del collegio). - Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni [codice civile 2405]. La riunione puo' svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalita', anche con mezzi di telecomunicazione. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5) e sottoscritto dagli intervenuti. Il collegio sindacale e' regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2404 (Riunioni e deliberazioni del collegio). - Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro previsto dal n. 5 dell'art. 2421 e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2405 (Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee). - I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2405 (Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee). -I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione, decadono dall'ufficio».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2406 (Omissioni degli amministratori). - In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Il collegio sindacale puo' altresi', previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravita' e vi sia urgente necessita' di provvedere».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2406 (Omissioni degli amministratori). - Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2407 (Responsabilita). - I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalita' e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformita' degli obblighi della loro carica. All'azione di responsabilita' contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2407 (Responsabilita). - I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformita' degli obblighi della loro carica. L'azione di responsabilita' contro i sindaci e' regolata dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2408 (Denunzia al collegio sindacale). - Ogni socio puo' denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea. Se la denunzia e' fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresi', nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto puo' prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2408 (Denunzia al collegio sindacale). - Ogni socio puo' denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea. Se la denunzia e' fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denunzia appare fondata e vi e' urgente necessita' di provvedere.».
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| Art. 7.
Direttore generale
1. Il Direttore generale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e' scelto tra i dirigenti dell'Ente ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Ente stesso ed e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su proposta del Consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni rinnovabile. 2. Il Direttore generale svolge le funzioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. In particolare, svolge i seguenti compiti: a) partecipa, con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e puo' assistere a quelle del consiglio di indirizzo e vigilanza; b) ha la responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; c) provvede, in esecuzione dei criteri deliberati dal consiglio di amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti, nonche' di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennita' di funzione; d) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; e) esercita i poteri di cui all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, in quanto applicabili, ed ogni altro potere attribuitogli dal Presidente o dal consiglio di amministrazione. 3. Alle sedute del consiglio di amministrazione, il Direttore generale puo' farsi assistere dai dirigenti o dai funzionari responsabili dei vari servizi dell'Istituto, quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, e' il seguente: «Art. 8. - 1. Il Direttore generale dell'INPS: sovraitende all'organizzazione, all'attivita' e al personale dell'istituto, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni, fondi o casse con facolta' di iniziativa e proposta e dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi adottate. 2. Il Direttore generale formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo o dai comitati di gestione, speciali o di vigilanza. 3. Il Direttore generale e' scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto stesso ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni rinnovabile. 4. Il trattamento economico del direttore generale e' determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto. 5. In caso di assenza o di impedimento, il Direttore generale e' sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario, che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante. 6. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, il presidente convoca il consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina del nuovo direttore generale, le funzioni sono assunte dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario.». - Per il testo dell'art. 3, comma 6, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994 si veda nota alle premesse.
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| Art. 8.
Regolamento di organizzazione
1. L'Ente adotta il regolamento di organizzazione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quello concernente la disciplina della struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente: «Art. 27 (Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali) Art. 27-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potesta' statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potesta' statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'art. 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarita'. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione. 2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.». - Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e del risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
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| Art. 9.
Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, e' abrogato. 2. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 43, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono abrogati l'articolo 5 della legge 14 giugno 1973, n. 366, ed il quinto comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 249
Nota all'art. 9: - Per il testo dell'art. 43, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si veda nota alle premesse.
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