Gazzetta n. 300 del 29 dicembre 2003 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 354
Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonche' interventi per l'amministrazione della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la VI disposizione transitoria della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di riorganizzare la giurisdizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche all'esito delle declaratorie di illegittimita' costituzionale di cui alle sentenze della Corte costituzionale numeri 305 e 353 del 2002, in attesa della complessiva riforma della disciplina concernente il governo delle acque pubbliche e degli impianti elettrici, che attualmente risale al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Ritenuta, in attesa della riforma organica della magistratura onoraria, la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la proroga dell'esercizio delle funzioni da parte dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, di imminente scadenza;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare le modalita' di conservazione dei dati di traffico connesso ai servizi di comunicazione telefonica e via internet, cosi' da prevenirne la perdita nell'ipotesi in cui ne risulti necessaria l'acquisizione ai fini della repressione di reati di particolare gravita';
Sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nonche' di intervenire sulla disciplina del contratto di leasing finanziario per garantirne la corretta applicazione in ipotesi di procedure concorsuali, al fine di evitare il pregiudizio all'affidamento collegato alla cartolarizzazione dei relativi crediti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Riorganizzazione dei tribunali delle acque

1. Fino all'entrata in vigore della complessiva riforma della disciplina concernente la giurisdizione in materia di acque pubbliche, attualmente contenuta nel testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che seguono:
a) all'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il Tribunale regionale e' costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.»;
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma.»;
b) all'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.»;
2) al quarto comma le parole: «i membri tecnici dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore.»;
c) all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'indennita' fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennita' o compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche e' fissata in euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.»;
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in qualita' di titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunali regionali delle acque, spetta un'indennita' di euro 100 per ciascuna udienza cui prendano parte.»;
d) dopo l'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' inserito il seguente: «139-bis. Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704.».
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 43.960 a decorrere dall'anno 2004.
 
Art. 1-bis.(1)
(( Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300))

(( 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, in ordine agli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, nonche' dall'articolo 5 del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1, a far data dal 1° luglio 2004, l'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Magistrati). - 1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unita". ))
 
Art. 2.

Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice
procuratori onorari prossimi alla scadenza

1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.
 
Art. 3.

Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003

1. L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e' sostituito dal seguente:
«Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalita) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalita' di accertamento e repressione dei reati.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati sono conservati dal fornitore per ulteriori trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalita' di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonche' dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato dell'autorita' giudiziaria, d'ufficio o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini puo' richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalita' indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale.
4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il pubblico ministero richiede al giudice, che decide con decreto motivato, l'autorizzazione ad acquisire i dati. Tale disposizione si applica anche al difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini che intenda acquisire direttamente i dati dal fornitore. Il giudice procede all'acquisizione, con decreto motivato, anche d'ufficio.
5. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato nel rispetto di particolari misure e di accorgimenti, nel determinare i quali si tiene comunque conto dei seguenti principi:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b);
b) disciplinare le modalita' di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalita' di accesso ai dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l'accesso sia consentito solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;
d) indicare le modalita' tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.
6. Le modalita' di trattamento dei dati di cui al comma 5 sono individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, su conforme parere del Garante.».
 
Art. 4.

Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003

1. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la conservazione del traffico si osserva il termine della prescrizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.».
 
Art. 5.

Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo n. 196 del 2003

1. All'articolo 183 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, al comma 1, la lettera f) e' sostituita, dalla seguente: «f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, ad eccezione dell'articolo 4, comma 2, la cui abrogazione decorre dal l° gennaio 2006;».
 
Art. 6.

Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

1. Per assicurare il funzionamento del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, anche mediante potenziamento della sua composizione, e' autorizzata la spesa di euro 700.000 a decorrere dall'anno 2004.
 
Art. 6-bis.(1)
(( Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori
ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato ))

(( 1. Nell'ordinamento della magistratura ordinaria e' istituito il posto di procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del presidente aggiunto della stessa Corte. E' contestualmente soppresso un posto di avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, e' conformemente modificata. Il procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il procuratore generale presso la stessa Corte e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione e' riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte.
2. Nell'ordinamento della magistratura amministrativa e' istituito il posto di presidente aggiunto del Consiglio di Stato, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, con conseguente incremento di una unita' nella dotazione organica complessiva. La tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, e' conformemente modificata. Il presidente aggiunto del Consiglio di Stato, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione del Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al presidente del Consiglio di Stato e' riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte.
3. Nell'ordinamento della magistratura contabile sono istituiti il posto di presidente aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, nonche' il posto di procuratore generale aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello di presidente di sezione della Corte dei conti. Il presidente aggiunto della Corte dei conti, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione della Corte dei conti, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il presidente della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Il procuratore generale aggiunto della Corte dei conti sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il procuratore generale della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Sono contestualmente soppressi due posti di presidente di sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni. La tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni, e' conformemente modificata. Al presidente della Corte dei conti e' riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte. Il procuratore generale della Corte dei conti e' parificato a ogni effetto giuridico ed economico al presidente aggiunto della Corte dei conti.
4. Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato e' istituito il posto di avvocato generale aggiunto, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione. E' contestualmente soppresso un posto di vice avvocato generale. La tabella A allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 103, e successive modificazioni, e' conformemente modificata. L'Avvocato generale aggiunto sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, l'Avvocato generale dello Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. All'Avvocato generale dello Stato e' riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte.
5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa di 614.120 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350". ))
 
Art. 7.

Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui
contratti di locazione finanziaria

1. La sottoposizione a procedura concorsuale delle societa' autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria non e' causa di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, inclusi quelli a carattere traslativo ne' consente agli organi della procedura di optare per lo scioglimento dei contratti stessi; l'utilizzatore conserva la facolta' di acquistare, alla scadenza, la proprieta' del bene verso il pagamento del prezzo pattuito.
 
Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto e' autorizzata la spesa complessiva di 743.960 euro a decorrere dall'anno 2004; al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento medesimo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 9.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Pisanu, Ministro dell'interno
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Stanca, Ministro per l'innovazione
e le tecnologie
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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