Gazzetta n. 300 del 29 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 2 dicembre 2003
Protezione transitoria accordata a livello nazionale a denominazione «Zafferano dell'Aquila» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 208 1/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata dalla cooperativa «Altopiano di Navelli» S.r.l., con sede in Civitaretenga (L'Aquila), intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Zafferano dell'Aquila», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 60835 dell'11 febbraio 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale la cooperativa «Altopiano di Navelli» S.r.l., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Zafferano dell'Aquila», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla cooperativa «Altopiano di Navelli» S.r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Zafferano dell'Aquila», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 60835 dell'11 febbraio 2003, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Zafferano dell'Aquila».
 
Art. 2.
La denominazione «Zafferano dell'Aquila» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Zafferano dell'Aquila», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2003
Il direttore generale: Abate
 
Allegato

Disciplinare di produzione dello «Zafferano dell'Aquila» a Denominazione di Origine Protetta Regolamento CEE n. 2081/92

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione d'origine protetta (DOP) «Zafferano dell'Aquila» e' riservata allo zafferano prodotto nei comuni di cui all'art. 3 del presente disciplinare e che abbia i requisiti specificati nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Lo «Zafferano dell'Aquila» a Denominazione d'origine protetta (DOP) si ottiene dagli stimmi del fiore del Crocus Sativus L., pianta tubero-bulbosa appartenente alla famiglia delle iridacee.
Il prodotto e' di colore rosso porpora e viene commercializzato, previa tostatura, in filamenti allo stato naturale o in polvere.
Il prodotto ammesso a tutela, in condizioni di assoluta purezza, deve avere le seguenti caratteristiche:
a) presentazione:
polvere, mediante macinatura degli stimmi tostati;
filamenti, stimmi tostati integri.
b) specifiche di prodotto:
1. Polvere


Colore Aroma Numero di Crocina > 7,5% Numero di Safranale > 3%
1 0/000 Delta E Picocrocina > 0,400
E > 1
440
2. Filamenti

Colore Aroma Numero di Crocina > 6% Numero di Safranale > 4%
1 0/000 Delta E Picocrocina > 0,400
E > 0,800
440
Art. 3.

Delimitazione area di produzione

La zona di produzione dello «Zafferano dell'Aquila» di cui al presente disciplinare comprende il territorio dei comuni di: Barisciano, Caporciano, Fagnano Alto, Fontecchio, L'Aquila, Molina Aterno, Navelli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Demetrio nei Vestini, S. Pio delle Camere, Tione degli Abruzzi, Villa S. Angelo.
I confini dell'area sono definiti dal perimetro dei territori dei comuni suddetti.
Nell'ambito dell'area la coltivazione dovra' essere praticata in quei terreni posti ad un'altitudine compresa tra 350 e 1000 metri s.l.m.

Art. 4.

Origine del prodotto

Numerosissime fonti storiche documentano con dovizia di particolari le vicende che per oltre sei secoli sono state legate alla produzione ed alla commercializzazione dello zafferano nella provincia di L'Aquila. Addirittura le alterne fortune del comprensorio e lo sviluppo economico e quindi urbano, della stessa citta' di L'Aquila, sono state strettamente legate alla disponibilita' di questo prodotto assurto in alcune epoche storiche a vero e proprio bene rifugio, particolare questo, che gli ha conferito l'attributo di «Oro vermiglio».
L'importanza assunta della commercializzazione dello Zafferano indusse molti commercianti, soprattutto del nord Europa, a stabilire una fissa dimora a L'Aquila, creando cosi' le premesse per una fiorente attivita' economica ed un intenso scambio culturale che favorirono moltissimo l'evoluzione dei rapporti sociali e politici tra popolazioni locali e quelle del centro e nord Europa.
In questo caso porre in essere la tutela della denominazione geografica significa non soltanto salvaguardare un prodotto commerciale soggetto ad imitazione ed ad usurpazione della denominazione per le caratteristiche merceologiche uniche, bensi' tutelare il patrimonio storico e culturale nell'area considerata, ancora oggi vivo e presente nelle pratiche colturali, in cucina, nelle quotidiane espressioni idiomatiche e manifestazioni folcloristiche.
La consapevolezza che la tutela della denominazione geografica presuppone la certezza dell'origine del prodotto, impone particolari procedure per assicurare la tracciabilita' delle varie fasi di produzione. Pertanto i produttori dello «Zafferano dell'Aquila» e le particelle catastali su cui si coltiva, verranno iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Il sistema di coltivazione del Crocus Sativus L., dal quale si ottiene lo Zafferano a D.O.P., adotta le seguenti pratiche colturali, desunte direttamente da quelle tradizionalmente in uso nella zona.
Le operazioni di preparazione del terreno prevedono: aratura ad una profondita' di 30 cm ed interramento di concime organico, affinamento e livellamento della superficie, preparazione delle aiuole e apertura da 2 a 4 solchi alla distanza di 20-25 cm che ospiteranno la nuova piantagione.
E' vietato l'apporto di qualsiasi altro tipo di fertilizzante durante il ciclo vegetativo.
I bulbo-tuberi, raccolti nella prima meta' di agosto devono essere cerniti, avendo cura di selezionare quelli piu' grandi ed esenti da attacchi parassitari, reimpiantati, con l'apice vegetativo rivolto verso l'alto, nel nuovo terreno nella seconda meta' di agosto.
La rotazione colturale e' di cinque anni.
Entro ogni fila i bulbi vanno posti a fila continua, la quantita' di bulbi necessari oscilla tra 500.000-600.000 per ettaro, ovvero 7-10 t/ha.
Dopo la semina vanno effettuate semplici operazioni colturali di rincalzatura e zappatura.
Non e' consentito il diserbo chimico mentre le irrigazioni sono consentite solo in casi di eccezionali siccita'.
Nel mese di ottobre, dopo circa 60-70 giorni dall'impianto, inizia la fioritura che si protrae per circa 20 giorni; in questa fase i fiori devono essere raccolti manualmente nelle prime ore del mattino, prima che questi si aprono, e portati nei laboratori per procedere alle operazioni di sfioritura che consiste nella separazione degli stimmi dal calice costituito dai petali. Gli stimmi ottenuti dalle operazioni di sfioritura vanno raccolti in setacci e messi ad asciugare sopra la brace di legna (quercia, mandorlo) a circa 20 cm. di distanza facendo attenzione a smuoverli di tanto in tanto fino a tostatura ottimale. La tostatura puo' durare circa 15-20 minuti.
E' considerato disseccamento ottimale quando lo stimma, permuto tra le dita si frantuma.
Con l'essiccazione alla brace lo zafferano conserva il colore rosso porpora, fragranza e aroma.
Sono vietati altri sistemi di tostatura.
Il prodotto, in filamenti integri o ridotto in polvere, deve essere conservato in modo naturale, in sacchetti di tela, senza conservanti, in ambienti asciutti e bui.
Terminata la raccolta dei fiori la pianta deve restare nel terreno fino ai primi giorni di agosto dell'anno successivo, per permettere lo sviluppo dei nuovi bulbi.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Numerosi documenti attestano che la coltivazione dello zafferano nella provincia di L'Aquila veniva effettuata gia' dal XIII - XIV secolo. L'importanza economica assunta e le alterne fortune hanno segnato fortemente la vita delle popolazioni locali, favorendo scambi commerciali con diverse aree europee come si puo' desumere dalle notizie storiche.
Inoltre, la particolarita' biologica di questa pianta che si propaga solo per clonazione, in quanto sterile triploide, fa si che in mancanza di una evoluzione genetica legata alla riproduzione gamica, la pianta mantega inalterati i caratteri nel tempo. Questa particolarita' rende lo «Zafferano dell'Aquila» un fossile vivente in quanto, sia i caratteri botanici della pianta, che le tecniche colturali impiegate per la coltivazione sono rimaste invariate da oltre 600 anni. Ne consegue che le piante coltivate nella provincia di L'Aquila rappresentano una popolazione, che definiamo cultivar o biotipo perche' le piccole modifiche biologiche che la distinguono da altre cultivars sono intervenute esclusivamente a causa delle particolari condizioni pedoclimatiche dell'area.

Art. 7.

Organismo di controllo

Le verifiche di rispondenza del prodotto alle disposizioni del presente disciplinare verranno svolte da un organismo di controllo conforme alle disposizioni dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

L'immissione al consumo della D.O.P. «Zafferano dell'Aquila» deve avvenire secondo le seguenti modalita':
Il prodotto deve essere posto in vendita in bustine di carta o vasetti di vetro o altro materiale nobile purche' risponda alle vigenti normative comunitarie in materia di confezionamento dei prodotti alimentari deperibili. Sono escluse confezioni in plastica.
Il contenuto di ogni confezione deve essere dichiarato al netto cosi' come deve essere dichiarata la presentazione se polvere o stimmi integri (fili, filamenti), la quantita' per ogni confezione puo' essere determinata senza vincoli.
Sulle etichette delle confezioni contrassegnate a D.O.P., bustine, vasetti o altro, devono essere riportati, a caratteri chiari e leggibili, le seguenti indicazioni:
il logo come specificato al successivo art. 9;
la denominazione «Zafferano dell'Aquila». Denominazione d'Origine Protetta, realizzata con caratteri di dimensione maggiore di quelli di ogni altra scritta dell'etichetta;
il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice, nonche' l'eventuale marchio aziendale;
dovra' figurare il simbolo grafico comunitario relativo alla identificazione della denominazione d'origine protetta.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, scelto e similari.

Art. 9.

L o g o

Descrizione: il marchio di identificazione e' rappresentato da un riquadro (colore blu pantone 5125) dentro il quale si evidenziano gli emblemi di riconoscimento del prodotto.
Il nome del prodotto «Zafferano dell'Aquila» utilizza caratteri Proteus Medium cp 48, al centro e' raffigurato il fiore stilizzato del Crocus S. con petali colore rosso pantone 219 al 50% gli stessi bordati di colore rosso pantone 219, dal fiore inoltre escono i tre stimmi, caratteristica del Crocus S., di colore rosso Pantone 1795.
La scritta «Denominazione d'Origine Protetta», caratteri Garamond colore nero, e' posizionata al di sopra del riquadro. Completa l'identificazione della D.O.P. il logo comunitario posizionato ad un lato dell'immagine principale.

----> Vedere immagine a pag. 42 della G.U. <----
 
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