Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, dell'art. 1, commi 6 e 7, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, dell'art. 1, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 e dell'art. 9, comma 14, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, si comunica che, in relazione al telex in data 12 dicembre 2003, n. 14094 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie - Ufficio coordinamento mercato interno, dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 i limiti di soglia degli appalti pubblici di lavori - di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e del relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - forniture di beni e servizi ivi compresi quelli dei settori esclusi, nonche' di quelli derivanti da accordo CE-WTO-GPA, sono cosi' determinati: soglie comunitarie: 1) euro 5.000.000; 2) euro 200.000; 3) euro 750.000; 4) euro 400.000; 5) euro 600.000; soglie WTO - GPA: 1) DSP 130.000 = euro 154.014; 2) DSP 200.000 = euro 236.945; 3) DSP 400.000 = euro 473.890; 4) DSP 5.000.000 = euro 5.923.624. |