Gazzetta n. 300 del 29 dicembre 2003 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 4 dicembre 2003 |
Criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attivita' di distribuzione. (Deliberazione n. 138/03). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 dicembre 2003; Premesso che: l'art. 2, comma 12, lettera j), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) «pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali»; l'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) prevede che «le tariffe per la distribuzione tengono conto della necessita' di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualita', la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari». l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002 (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002), con riferimento all'attivita' di vendita del gas, attribuisce all'Autorita' il potere di «definire, calcolare e aggiornare le tariffe relative all'elettricita' e gas, anche successivamente all'apertura dei mercati ai clienti idonei, al fine di consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte degli utenti finali che si trovano nella condizione di cliente vincolato»; l'Autorita' con deliberazione 12 dicembre 2002, n. 207/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 207/2002), ha adottato una direttiva urgente agli esercenti l'attivita' di vendita del gas naturale ai clienti finali; Visti: la legge n. 481/1995; il decreto legislativo n. 164/2000; la legge 28 ottobre 2002, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2002, di conversione del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 207 del 4 settembre 2002; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002; il decreto del Ministero delle attivita' produttive 24 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 30 agosto 2002, recante criteri di rilascio dell'autorizzazione alla vendita ai clienti finali di gas naturale; i decreti del Ministero delle attivita' produttive 27 dicembre 2002, 30 gennaio 2003, 17 luglio 2003, 1° agosto 2003, 5 settembre 2003, 2 ottobre 2003 e 14 novembre 2003, recanti autorizzazione transitoria alla vendita di gas naturale a clienti finali ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000; Visti: il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993 (di seguito: provvedimento Cip n. 16/93), come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996; la deliberazione dell'Autorita' 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000, recante direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualita' commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas, e sue modifiche e integrazioni; la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 149/00, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 17, comma 5, all'art. 18, commi 2, 3, 5 e 6 e all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in tema di esercizio dell'attivita' di vendita, delle relative tariffe e di definizione del codice di condotta commerciale; la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00), recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato; la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001, recante criteri per la determinazione della tariffa di trasporto e per l'utilizzo di terminali di Gnl; la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 229/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 287 dell'11 dicembre 2001 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 229/01), recante direttiva concernente le condizioni contrattuali dell'attivita' di vendita a clienti finali attraverso reti di gasdotti locali; la deliberazione dell'Autorita' 27 febbraio 2002, n. 26/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2002, recante criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio; la deliberazione dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 195/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 2002 (di seguito: deliberazione n. 195/02), recante modalita' per l'aggiornamento della parte relativa al costo della materia prima delle tariffe del gas in attuazione della legge 28 ottobre 2002, n. 238, e modificazione di deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; la deliberazione n. 207/02; il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 12 dicembre 2002, recante condizioni economiche per la fornitura di gas naturale dagli esercenti (di seguito: documento per la consultazione 12 dicembre 2002); le ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 2 febbraio 2003, n. 314/03; 19 marzo 2003, n. 487/03; 19 marzo 2003, n. 488/03; 19 marzo 2003, n. 493/03 e 19 marzo 2003, n. 495/03; Considerato che: la deliberazione n. 207/02 ha previsto: a) all'art. 1, comma 11, che gli esercenti l'attivita' di vendita applicano le condizioni economiche definite ai sensi della deliberazione n. 237/00 e della deliberazione n. 195/02, sia ai clienti finali che, alla data del 31 dicembre 2002, si trovavano nella condizione di cliente non idoneo, sia ai clienti finali che, trovandosi nella condizione di cliente idoneo alla medesima data, non avevano esercitato la capacita' di stipulare nuovi contratti connessa a tale condizione; b) all'art. 1, comma 1.2, che la disposizione richiamata alla precedente lettera a) si applica fino a quando il cliente finale esercita la capacita' di stipulare nuovi contratti, accettando una nuova offerta contrattuale; c) all'art. 1, comma 1.3, lettera a), che gli esercenti l'attivita' di vendita propongono, ai clienti finali che, alla data del 31 dicembre 2002, si trovavano nella condizione di cliente non idoneo, unitamente a quelle dagli stessi definite, offerte contrattuali recanti condizioni economiche determinate sulla base di criteri stabiliti dall'Autorita' con successivo provvedimento; d) all'art. 2, comma 2.1, che le condizioni economiche di cui al comma 1.1 sono sostituite di diritto da quelle determinate sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera c) e si applicano nel caso richiamato dalla stessa lettera c); la deliberazione n. 237/00, come richiamata dalla deliberazione n. 207/02 ha previsto, all'art. 9, comma 9.3, tariffe di fornitura determinate come somma di singole quote di costo relative a tutte le fasi della filiera del gas naturale; e che alcune di tali quote richiedevano, per la loro determinazione, la definizione da parte dell'Autorita' della disciplina tariffaria in materia di trasporto e stoccaggio di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 164/00; in mancanza della disciplina di cui al precedente alinea, l'art. 9, comma 9.5, della deliberazione n. 237/00 ha rinviato a successivi provvedimenti la definizione di alcune quote di costo; e che nelle more di tali provvedimenti la deliberazione n. 237/00 ha disposto, in luogo di tali quote, l'applicazione della componente transitoria CMP, il cui metodo di calcolo prevede valori inferiori nel caso di localita' caratterizzate da bassi consumi medi annui per cliente, e valori superiori per le localita' con elevati consumi medi annui per cliente, come previsto dal precedente sistema tariffario e in particolare dal provvedimento Cip n. 16/93; il metodo di calcolo della componente transitoria CMP, finalizzato a favorire l'estensione del servizio gas nelle localita' caratterizzate da bassi consumi medi annui per cliente, e' stato reso possibile dalla presenza, nella fase della vendita all'ingrosso del gas, di un'impresa che operava in condizioni di monopolio e che praticava prezzi coerenti con tale metodo; Considerato che: l'Autorita' ha definito le discipline tariffarie in materia di trasporto e di stoccaggio del gas, la cui applicazione ha comportato tra il 2001 e il 2003 una riduzione dei costi per l'utilizzo delle infrastrutture stimabile in circa il 14%, riconducibile prevalentemente all'attivita' di trasporto, per effetto del regime di aggiornamento delle relative tariffe e di correzione dei maggiori ricavi percepiti dalle imprese di trasporto rispetto a quelli consentiti annualmente; negli ambiti con elevati consumi medi annui per cliente finale, i prezzi praticati nell'attivita' di vendita all'ingrosso, attualmente caratterizzata dalla presenza di piu' operatori, hanno registrato diminuzioni di entita' mediamente superiore alla sola riduzione delle tariffe, senza che cio' si traducesse in diminuzioni dei prezzi praticati ai clienti finali di minori dimensioni; e che, negli ambiti caratterizzati da bassi consumi medi annui per cliente vi sono gia' stati aumenti dei prezzi all'ingrosso; Considerato che, nel documento per la consultazione 12 dicembre 2002, l'Autorita' ha proposto misure volte a: definire le singole quote attualmente sostituite dalla componente transitoria CMP con riferimento ai costi efficienti dei servizi per ciascuna attivita' nella fase di vendita all'ingrosso; graduare negli ambiti con bassi consumi medi annui per cliente l'impatto sui clienti finali dell'applicazione delle nuove condizioni economiche, che, qualora introdotte con effetto immediato, potrebbero determinare: a) un significativo aumento delle condizioni economiche praticate a tali clienti; b) un progressivo sottoutilizzo delle infrastrutture del gas, realizzate in molti casi con finanziamenti pubblici, nonche' una progressiva sostituzione della materia prima gas naturale con altre fonti energetiche, con potenziali effetti distorsivi nell'uso efficiente del sistema gas ed energetico nel suo complesso; c) un disincentivo per i nuovi operatori ad esercitare, nei sopra detti ambiti, la propria attivita' di vendita al cliente finale, con conseguente ostacolo alla realizzazione di un effettivo contesto concorrenziale; Considerato che, nell'ambito della consultazione, in molte risposte pervenute e' stata segnalata all'Autorita' l'esigenza di: a) non definire le singole quote della componente transitoria CMP di cui all'art. 9, comma 9.5, della deliberazione n. 237/00, ad eccezione delle quote relative al trasporto e allo stoccaggio; e che nella fase di avvio del mercato, le nuove condizioni economiche siano tali da incentivare l'entrata di nuovi operatori; b) introdurre un sistema di compensazione che garantisca il graduale impatto dell'applicazione delle nuove condizioni economiche; c) sostituire la modalita' di calcolo della quota per la vendita al dettaglio di cui alla deliberazione n. 237/00 con una metodologia che tenga conto dei costi fissi sostenuti dagli esercenti per i clienti finali con consumi annui fino a 20 GJ, in conseguenza degli obblighi imposti dalla deliberazione n. 229/01; Considerato che: l'attuale formulazione dell'art. 1, comma 1.1, lettera a), della deliberazione n. 207/02 puo' ingenerare incertezze interpretative in merito all'applicazione dell'obbligo di offrire le condizioni economiche di cui alla medesima deliberazione anche ai clienti finali allacciati dopo il 31 dicembre 2002, la cui categoria non rientra in quelle previste dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000; la liberalizzazione del mercato del gas richiede che venga assicurata trasparenza delle condizioni medie applicate e che l'Autorita' disponga di meccanismi per la vigilanza sui comportamenti degli esercenti; Ritenuto che sia opportuno: definire i criteri di cui all'art. 1, comma 1.3, lettera a), della deliberazione n. 207/02, distinguendo le componenti relative all'uso delle infrastrutture essenziali oggetto di disciplina tariffaria e assicurando un'equa ripartizione tra esercenti e clienti finali dei benefici derivanti dalle riduzioni di costo gia' registrate nel settore, in modo tale da incentivare, nell'attuale fase di apertura del mercato, l'entrata di nuovi operatori; prevedere, per un periodo predefinito, un sistema di compensazione che garantisca negli ambiti con bassi consumi medi annui per cliente un graduale impatto degli effetti derivanti dall'applicazione delle nuove condizioni economiche, avvalendosi della cassa conguaglio per il settore elettrico per la gestione dei relativi versamenti; prevedere una modalita' di calcolo della quota per la vendita al dettaglio che tenga conto dei costi sostenuti dagli esercenti per i clienti finali con consumi annui fino a 20 GJ, in conseguenza degli obblighi imposti dalla deliberazione n. 229/01; Ritenuto che sia necessario porre in capo agli esercenti l'attivita' di vendita obblighi informativi a beneficio dell'Autorita', anche al fine di consentire alla medesima di effettuare, entro il 31 luglio 2005, verifiche in merito all'esistenza di condizioni concorrenziali sul mercato dei clienti finali, tali da giustificare la revoca o la modifica degli obblighi di cui alla deliberazione n. 207/02;
Delibera:
Art. 1. Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), nonche', in quanto compatibili, le definizioni di cui all'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00) e le definizioni di cui all'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01). |
| Art. 2. Ambito di applicazione
2.1 Il presente provvedimento definisce con decorrenza 1° gennaio 2004 i criteri che gli esercenti l'attivita' di vendita (di seguito: esercenti) applicano per la determinazione delle condizioni economiche previste dalla deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 207/02) (di seguito: condizioni economiche) e relative ai clienti finali di cui alla medesima deliberazione n. 207/02. 2.2 Le condizioni economiche devono essere proposte anche ai clienti finali allacciati dopo il 31 dicembre 2002, la cui categoria non rientra tra le categorie previste dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000. 2.3 Le condizioni economiche non si applicano alle localita' che, ai sensi dell'art. 3, comma 3.6, della deliberazione n. 237/00, sono esentate dal calcolo dei vincoli di ricavi per l'attivita' di distribuzione di cui alla medesima deliberazione. 2.4 Il presente provvedimento definisce anche gli obblighi di comunicazione e le tipologie di clienti finali per i quali gli esercenti devono trasmettere all'Autorita' e al Ministero delle attivita' produttive i prezzi medi di fornitura del gas naturale. |
| Art. 3. Condizioni economiche
3.1 Le condizioni economiche determinate con riferimento all'i-esimo ambito tariffario (di seguito: l'ambito) sono date dalla somma delle seguenti componenti: a) la componente tariffaria della distribuzione, che comprende l'attivita' di misura, con esclusione dell'attivita' di lettura, calcolata, ai sensi dell'art. 4 del presente provvedimento; b) le componenti tariffarie del trasporto e dello stoccaggio, calcolate ai sensi dell'art. 6 del presente provvedimento; c) il corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, calcolato ai sensi dell'art. 7 del presente provvedimento; d) il corrispettivo variabile relativo alla vendita al dettaglio, che comprende l'attivita' di lettura, calcolato ai sensi dell'art. 8 del presente provvedimento. 3.2 Le componenti variabili di cui al comma 3.1 sono rapportate all'energia consumata, espressa in GJ e trasformate in euro per metro cubo secondo i criteri degli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00. |
| Art. 4.
Componente tariffaria della distribuzione
----> Vedere articolo a pag. 54 della G.U. <---- |
| Art. 5. Disposizioni in materia di tariffe per l'attivita' di distribuzione ----> Vedere articolo a pag. 54 della G.U. <---- |
| Art. 6.
Componenti tariffarie del trasporto e dello stoccaggio
----> Vedere articolo alle pagg. 54 - 55 della G.U. <---- |
| Art. 7. Corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso
----> Vedere articolo a pag. 55 della G.U. <---- |
| Art. 8. Corrispettivo variabile relativo alla vendita al dettaglio ----> Vedere articolo alle pagg. 55 - 56 della G.U. <---- |
| Art. 9. Ambiti ad elevati costi unitari
----> Vedere articolo a pag. 56 della G.U. <---- |
| Art. 10. Istituzione del Conto per la compensazione degli ambiti ad elevati costi unitari
----> Vedere articolo a pag. 56 della G.U. <---- |
| Art. 11. Compensazione degli ambiti ad elevati costi unitari
----> Vedere articolo a pag. 56 della G.U. <---- |
| Art. 12. Esazione dell'addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione ----> Vedere articolo alle pagg. 56 - 57 della G.U. <---- |
| Art. 13. Obblighi di pubblicazione e comunicazione
13.1 Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e, successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, gli esercenti pubblicano nel proprio sito internet le condizioni economiche di cui all'art. 3, per ciascun ambito nel quale operano, dando evidenza delle singole componenti, e provvedono ai loro aggiornamenti. Entro i medesimi termini gli esercenti trasmettono tali informazioni anche all'Autorita'. 13.2 Entro venti giorni dal termine di ogni trimestre, con decorrenza dei trimestri dal 1° gennaio 2004, gli esercenti trasmettono all'Autorita' e al Ministero delle attivita' produttive, con riferimento a ciascun mese del trimestre precedente, alle tipologie di clienti finali di cui alla tabella 1 e alle classi di consumo annuo di cui alla tabella 2: a) l'elenco dei prezzi medi di fornitura del gas naturale al netto delle relative imposte; b) l'elenco dei prezzi medi di fornitura del gas naturale al lordo delle relative imposte; c) l'energia fornita, espressa in GJ. 13.3 Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui al comma 13.2, gli esercenti compilano i moduli disponibili nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) redatti per ciascuna area riconducibile ai punti di uscita dalla rete nazionale di cui alla deliberazione n. 120/01 e relativi ai: a) clienti finali allacciati agli impianti di distribuzione; b) clienti finali allacciati alla rete di trasporto. |
| Art. 14. Disposizioni finali
14.1 Entro il 31 luglio 2005, l'Autorita' verifica il grado di concorrenza sul mercato dei clienti finali allo scopo di un'eventuale revoca o modifica degli obblighi previsti dall'art. 1 della deliberazione n. 207/02, anche sulla base delle informazioni di cui all'art. 13. 14.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della prima pubblicazione. Milano, 4 dicembre 2003 Il presidente: Ranci |
| Tabella 1
TIPOLOGIE DI CLIENTI FINALI
===================================================================== Domestico ===================================================================== Commercio e servizi Industria - servizio continuo Industria - servizio interrompibile Generazione elettrica - servizio continuo Generazione elettrica - servizio interrompibile Autotrazione |
| Tabella 2
CLASSI DI CONSUMO ANNUO* (GJ)
===================================================================== 0-20 ===================================================================== 20-35 35-100 100-160 160-800 800-8.000 8.000-80.000 80.000-800.000 800.000-8.000.000 >8.000.000 * Le classi di consumo annuo comprendono l'estremo superiore dell'intervallo indicato. |
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