Gazzetta n. 300 del 29 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 18 dicembre 2003 |
Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi; Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto 1° dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004; Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001, n. 107; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001;
Decreta:
Art. 1. 1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualita'. 2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successivo modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualita'. 3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 2,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto. |
| Art. 2. 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2004. Roma, 18 dicembre 2003
Il capo del Dipartimento per le politiche fiscali Manzitti
Il ragioniere generale dello Stato Grilli |
| Allegato
COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA E DELLE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE CALCOLATI AL SAGGIO DI INTERESSE DEL 2,5 PER CENTO.
===================================================================== Eta' del beneficiario (anni compiuti) | Coefficiente ===================================================================== da 0 a 20.... | 38 da 21 a 30.... | 36 da 31 a 40.... | 34 da 41 a 45.... | 32 da 46 a 50.... | 30 da 51 a 53.... | 28 da 54 a 56.... | 26 da 57 a 60.... | 24 da 61 a 63.... | 22 da 64 a 66.... | 20 da 67 a 69.... | 18 da 70 a 72.... | 16 da 73 a 75.... | 14 da 76 a 78.... | 12 da 79 a 82.... | 10 da 83 a 86.... | 8 da 87 a 92.... | 6 da 93 a 99.... | 4 |
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