Gazzetta n. 300 del 29 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
CIRCOLARE 11 dicembre 2003, n. 9464 |
Circolare esplicativa recante una rettifica e chiarimenti sulle modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste nel bando per le incentivazioni a favore della formazione e valorizzazione degli stilisti, ai sensi dell'art. 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. (Legge finanziaria 2002). |
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Alle imprese interessate Ai consorzi di impresa Alle associazioni imprenditoriali
In previsione della presentazione delle domande di finanziamento relative alla misura sopracitata da parte dei soggetti interessati, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni sul bando emanato con circolare n. 946392 del 15 ottobre 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2003) . 1. Presentazione delle domande e soggetti interessati (promotori ed imprese). 1.1. Sono definiti soggetti promotori, gli enti pubblici, gli organismi rappresentativi a livello economico e/o sindacale delle PMI, purche': a) non sottoposti a procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria; b) iscritti al registro delle imprese presso la Camera di commercio; c) titolari di partita IVA. Sono esclusi i soggetti promotori con attivita' sociale senza fini di lucro. 1.1.1. Le imprese devono appartenere ai settori produttivi tessile, abbigliamento e calzaturiero o settori ad essi collegati. La dimensione piccola, media, grande non incide sulla presentazione delle domande. La singola impresa, pertanto, non puo' accedere alla misura nel caso risulti essere l'unica impresa presente nel progetto. L'istituto di formazione non e' soggetto destinatario di agevolazioni. 1.1.2. I progetti riguardano un raggruppamento temporaneo d'impresa (RTI) di due o piu' soggetti che presentano congiuntamente un progetto finalizzato al raggiungimento di uno dei due obiettivi: formazione oppure valorizzazione degli stilisti. I soggetti del RTI possono presentare per ciascuno degli obiettivi anche due distinte domande. Il promotore, che ha il compito di mantenere i contatti con l'ufficio E2 del Map, puo' anche essere una delle imprese del RTI. 1.1.3. In merito al bando per la valorizzazione degli stilisti, soggetto beneficiario e' l'impresa con stabile presenza sul mercato dell'alta moda (almeno due anni) la quale, peraltro, non risulti operante nel settore con marchio ormai affermato. 1.1.4. Per stilisti sono da considerare anche i disegnatori, i modellisti, etc. 2. Agevolazioni. 2.1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il Ministero, accertate la sussistenza dei requisiti, la completezza della domanda e della documentazione prevista, forma le graduatorie (formazione e valorizzazione degli stilisti), ordinando i progetti in senso decrescente sulla base del punteggio ottenuto. A seconda della posizione utile in graduatoria, le agevolazioni saranno concesse a ciascuna delle imprese facenti parte del RTI. Potranno essere concesse anche al promotore nel caso in cui siano rimasti a suo carico i costi relativi alle voci di spesa, indicate al successivo punto 3, finalizzati alla realizzazione del progetto. 3. Spese ammissibili. 3.1. In merito al bando per la formazione degli stilisti le imprese ricevono un'agevolazione limitatamente al costo per l'iscrizione dei propri dipendenti, con contratto di formazione o soggetti in via di assunzione presso un istituto di formazione, anche straniero, purche' dotato di stabile organizzazione in Italia. Non sono agevolabili le spese per docenti, materiale didattico, locali sostenute direttamente dall'impresa mentre rientrano tra le spese agevolabili i costi sostenuti dall'impresa nel periodo del corso di formazione per stipendi, viaggio, vitto e alloggio, relativi ai partecipanti al corso. 3.1.1. Le spese di progettazione del corso sono agevolabili anche se rimaste a carico del promotore. 3.1.2. Per quanto attiene all'attribuzione dei punteggi, a ciascuna delle imprese partecipanti al progetto verra' attribuito il singolo punteggio cosi' come individuato nella misura unica e fissa dalla circolare (punto 5.2) nonostante l'eventuale pluralita' di eventi rientranti nella medesima categoria, comunicati e documentati dall'impresa. Il valore ottenuto da ciascuna impresa, si andra' a sommare con quelli ottenuti dalle altre imprese partecipanti al progetto, ottenendo cosi' il punteggio del progetto. 3.1.3. Nell'ambito delle manifestazioni espositive sono agevolabili esclusivamente le spese elencate nella citata circolare n. 946392 al punto 2.4. Le spese relative al personale utilizzato dal promotore per la realizzazione del progetto non sono agevolabili qualora il relativo costo sia rimasto esclusivamente a carico del promotore medesimo. 3.1.4. Poiche' la finalita' del bando e' la promozione mediante la concessione di agevolazioni alle imprese con sede legale ed operativa in Italia, e' previsto che queste possano avvalersi della collaborazione di stilisti esterni, anche stranieri, ma il relativo costo potra' essere ammesso alle agevolazioni soltanto se si configuri come consulenza sicche' la valorizzazione risulti operata a capo dell'impresa agevolata a beneficio del proprio marchio. Con l'occasione all'allegato n. 3 della circolare in esame e' apportata la seguente correzione: «... alla domanda A5) la parola "Normativa" e' sostituita dalla seguente "Nominativo". Telefono... telex etc.». Roma, 11 dicembre 2003 Il direttore generale: Pasca di Magliano |
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